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Ordinanza — n. 15674/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against construction company liquidation for valid notice to litigation attorney despite company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15674/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by former shareholders of a dissolved construction company against a second-instance judgment ordering damages. The appellants argued that the appeal was inadmissible because the company had been legally dissolved before the appeal was notified, rendering the target entity non-existent. The court rejected this claim by applying established precedent that a litigation attorney's mandate extends to subsequent appeal stages, thereby maintaining the legal representation of the dissolved entity.

Regesto Legislator

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Art. 299 c.p.c.; Art. 300 c.p.c.; Art. 330 c.p.c.; Art. 285 c.p.c.; Art. 2495 c.c.: When a party represented by a litigation attorney is dissolved or dies, the attorney's mandate remains valid for the appeal stage, rendering the appeal admissible and the legal position of the represented entity stabilized.

Parole chiave

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dissolved company appeal litigation attorney mandate ultractivity of mandate admissibility of appeal legal representation continuity dormant company status Cassation procedure imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 299 c.p.c.
7958/2022.decisioni successive, secondo cui l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, laddove la parte colpita dall’evento sia costituita a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato allalite ( Cass.
Art. 300 c.p.c.
Art. 330 c.p.c.
Art. 285 c.p.c.
a) lanotificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta o del rappresentante legale della parte divenuta incap ace;
Art. 2495, comma 2, c.c.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
2, 299 e 324 c.p.c., 2495, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,censurando la sentenza impugnata per aver condannato Oasi Costruzioni s.r.l.
art. 299 c.p
7958/2022.decisioni successive, secondo cui l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c.
art. 300 c.p
art. 330 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15295 del 2014
Cass. n. 11193 del 2022
(morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, laddove la parte colpita dall’evento sia costituita a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato allalite ( Cass. n. 11193 del 2022; Cass.
Cass. n. 190 del 2022
11193 del 2022; Cass. n. 190 del 2022; Cass.
Cass. n. 19197 del 2021
190 del 2022; Cass. n. 19197 del 2021;
Cass. n. 30341 del 2018
Cass. n. 30341 del 2018; Cass.
Cass. n. 20964 del 2018
30341 del 2018; Cass. n. 20964 del 2018; Cass.
Cass. n. 5855 del 2015
20964 del 2018; Cass. n. 5855 del 2015; Cass.
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Testo completo

io Antonio, Tota Assunta, Landolfi Luigi e Testa Giuseppe , rappresentati e difes i per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Umberto Ippolito, elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Severo (FG), via Giovanni Pascoli n.19. Ricorrenti contro Stega Angelo Pio, rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al controricorso dall’Avvocato Eugenio Falcone, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente R.G. n. 7958/2022.avverso la sentenza n. 6/2022della Corte di appello di Bari, pubblicata il 4 . 1. 2022.

Udita la relazione della causa scolta nella camera di consiglio del 12. 5. 2023 dal relatore Mario Bertuzzi. Fatti di causa e ragioni della decisione Colio Antonio, Tota Assunta, Landolfi Luigi e Testa Giuseppe, nella loro qualità di ex soci della cancellata ed estinta Oasi Costruzioni s.r.l., con atto notificato il 10. 3. 2022, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 6 del 4. 1. 2022, che,in accoglimento dell’appello proposto da Stega Angelo Pio , aveva condanna to la società Oasi Costruzioni in liquidazione al pagamento della somma di euro 36.864,00 a titolo di risarcimento dei danni per gravi difetti cos truttivi e difformità dell’immobile venduto allo Stega con atto del 27. 12. 2006.

Stega Angelo Pioha notificato controricorso. Trattata all’adunanza del 30. 1. 2023, con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e quindi nuovamente avviata in decisione in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 75, 100, 110, 163 , comma 3, n. 2, 299 e 324 c.p.c., 2495, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,censurando la sentenza impugnata per aver condannato Oasi Costruzioni s.r.l. in liquidazione al risarcimento del danno, nonostante la stessa società fosse stata cancellata dal registro delle imprese in data 10.11.2017 e dunque dopo la sentenza di primo grado, depositata in data 19.7.2017, ma prima della notifica dell’atto di appello, avvenuta in data 12.01.2018, di talché l’appello proposto da Angelo Pio Stega avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro una società non più esistente, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Il motivo non è fondato. Nelcaso di specie trova applicazione l’orientamento di questa Corte, affermatosi con la sentenza a Sezioni unite n. 15295 del 2014 e poiribadito in molte altre R.G. n. 7958/2022.decisioni successive, secondo cui l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, laddove la parte colpita dall’evento sia costituita a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato allalite ( Cass. n. 11193 del 2022; Cass. n. 190 del 2022; Cass. n. 19197 del 2021;

Cass. n. 30341 del 2018; Cass. n. 20964 del 2018; Cass. n. 5855 del 2015; Cass. n. 15754 del 2015). In particolare, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato onotificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua arappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando cosìstabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto allealtre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nellesuccessive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, sicostituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiariin udienza o notifichi alle altri parti l'evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l'evento siadocumentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell'art. 300 c.p.c.

Ne deriva che:

a) lanotificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a norma dell'art. 285c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta o del rappresentante legale della parte divenuta incap ace;

b) detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferitaprocura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimatoa proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richie sta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambitodel processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile l'atto di impugnazionenotificato, ai sensi del primo comma dell'art. 330 c.p.c., presso il procuratore,alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbiaavuto diversamente conoscenza dell'evento.

R.G. n. 7958/2022.Alla luce del predetto orientamento, che il Collegio condivide, nel caso di specie l’atto di appello risulta validamente notificato al procuratore della società Oasi Costruzioni s.r.l., che si era regolarmente costituita in primo grado, tanto più che la relativa procura alle liti apposta amargine della comparsa di costituzione e risposta risulta espressamente estesa anche al giudizio di appello. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 6.300,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del12 maggio 20