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Ordinanza — n. 15663/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against possession order as it lacks finality and is not a judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15663/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the possession order was not a final judgment but merely an intermediate procedural step. The appellant argued the order had judgment-like qualities, yet the Court noted that under current law, possession proceedings may be bifasical only if a party requests a hearing, making the initial order non-final. Consequently, the Court applied the established principle that extraordinary appeals against possession orders are inadmissible unless the order becomes a final judgment through subsequent proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 669 terdecies, 339, 342, 382, 703 c.p.c.; Appeals against possession orders are inadmissible unless the order acquires final judgment status through subsequent proceedings.

Parole chiave

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possession proceedings interim orders extraordinary appeal final judgment procedural inadmissibility azione di manutenzione accesso al fondo azione di reintegra

Disposizioni normative citate

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Art. 669 terdecies c.p.c.
Art. 339 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
civ., con conseguente nullità dell’ordinanza collegiale ex art. 382 cod.
Art. 703 c.p.c.
Trova, quindi, applicazione il principio di diritto, secondo il quale è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l.
D.L. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 382 cod. proc. civ
civ., con conseguente nullità dell’ordinanza collegiale ex art. 382 cod. proc. civ.
art. 703 cod. proc. civ
Trova, quindi, applicazione il principio di diritto, secondo il quale è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l.
art. 703 c.p
Trova, quindi, applicazione il principio di diritto, secondo il quale è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1501, 22/1/2018, Rv. 647381
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11549/2022 R.G. proposto da: FELETTI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO DELL'AGNOLO; –ricorrente– contro COMUNE DI CORDENONS, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTIA MATARAZZO; –controricorrente- avverso il provvedimento del TRIBUNALE di PORDENONE, depositato il 08/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; Osserva Il comune di Cordenons ordinò la demolizione di un manufatto abusivo e, stante l’inottemperanza del proprietario, lo acquisì al patrimonio comunale, ordinando il rilascio e sbarrandone gli accessi.

La s.r.l. Feletti, detentrice qualificata del capannone, propose azione possessoria, lamentando lo spoglio patito. Il Tribunale, in via interdittale, ordinò la reintegra. In accoglimento del reclamo proposto dal Comune il collegio dichiarò inammissibile l’azione possessoria. Avverso quest’ultimo provvedimento la s.r.l. Feletti propone ricorso sulla base di un solo motivo, ulteriormente illustrato da memoria, con cui lamenta violazione degli artt. 669 terdecies, 339 e 342 cod. proc. civ., con conseguente nullità dell’ordinanza collegiale ex art. 382 cod. proc. civ.

Sostiene la ricorrente che il provvedimento di reintegra aveva in realtà natura di sentenza, stante che il giudice, ordinato il reintegro, non aveva disposto per la prosecuzione del giudizio e aveva liquidato le spese. Pertanto, prosegue la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto proporre appello e non reclamo avverso la predetta statuizione e, pertanto, il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Resiste con controricorso il comune di Cordenons e, pur in assenza di espressa qualifica in tal senso, insta perché venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso principale è inammissibile. I principi giurisprudenziali evocati dalla ricorrente furono elaborati allorquando il giudizio possessorio aveva struttura necessariamente bifasica, A seguito della novella del 2005 la bifasicità è solo eventuale, stante che la successiva fase di merito è condizionata alla richiesta di una delle parti di fissazione di udienza (così l’art. 703 cod. proc. civ., applicabile al giudizio in esame introdotto nel 2001). Di conseguenza, sia l’ordinanza possessoria monocratica, sia quella collegiale non hanno natura di sentenza.

Trova, quindi, applicazione il principio di diritto, secondo il quale è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall'art. 703 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio (Sez. 6, n. 1501, 22/1/2018, Rv. 647381).

Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell’art. 334, co. 2, cod. proc. civ., in quanto tardivo (è lo stesso Comune ad aver fatto decorrere il termine breve, avendo notificato l’ordinanza collegiale il 23/2/2022, nel mentre il controricorso risulta notificato solo il 3/6/2022. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Non sussistono, tuttavia, le condizioni per riscontrare nella condotta del ricorrente l’ipotesi della responsabilità aggravata evocata dalla controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso principale inammissibile e inefficace quello incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis