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Ordinanza — n. 15580/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15580/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15580/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 13131/2022 proposto da: DI GIORGIO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, MARIA BARBARA TOSATTI 77, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO CRESTI, che lo rappresenta e difende; –ricorrente– contro ROMA CAPITALE; -intimata- avverso la sentenza n. 18076/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; Osserva Il Giudice di pace rigettò l’opposizione avanzata da Fabrizio Di Giorgio avverso la determinazione dirigenziale di Roma capitale, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.493,00, a seguito di accertata violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 114/1998.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15580/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 13131/2022 proposto da: DI GIORGIO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, MARIA BARBARA TOSATTI 77, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO CRESTI, che lo rappresenta e difende; –ricorrente– contro ROMA CAPITALE; -intimata- avverso la sentenza n. 18076/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; Osserva Il Giudice di pace rigettò l’opposizione avanzata da Fabrizio Di Giorgio avverso la determinazione dirigenziale di Roma capitale, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.493,00, a seguito di accertata violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 114/1998.

Parole chiave

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termine di comunicazione principio di pubblicità aggiudicazione di appalto pubblico ammende per infrazione procedurale pubblicità dei prezzi diritto di diffondere
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 13131/2022 proposto da: DI GIORGIO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, MARIA BARBARA TOSATTI 77, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO CRESTI, che lo rappresenta e difende; –ricorrente– contro ROMA CAPITALE; -intimata- avverso la sentenza n. 18076/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; Osserva Il Giudice di pace rigettò l’opposizione avanzata da Fabrizio Di Giorgio avverso la determinazione dirigenziale di Roma capitale, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.493,00, a seguito di accertata violazione dell’art. 28 del d. lgs. n. 114/1998.

Il Tribunale dichiarò tardivo l’appello poiché, a fronte della sentenza di primo grado, pubblicata il 25/1/2017, l’atto d’appello risultava iscritto l’8/8/2017, oltre il termine lungo semestrale, in scadenza il 25/7/2017. Con i due motivi del ricorso, denuncianti violazione dell’art.327 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, Fabrizio Di Giorgio evidenzia che la data dell’8/8/2017 corrisponde all’apertura della busta telematica operata dalla cancelleria, nel mentre il deposito telematico era stato inviato a mezzo pec del 25/7/2017.

La critica è fondata. Invero, il ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso (pag. 5), l’atto dal quale risulta che il deposito dell’appello venne inviato il 25/7/2017, nel mentre la data dell’8/8/2017 riguarda la successiva attività di cancelleria d’iscrizione a ruolo. Tutto ciò premesso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perché il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, dia corso al gravame. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, perché dia corso al giudizio d’appello e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso ne