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Ordinanza — n. 15487/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of standing and inadmissibility of new arguments raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15487/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuliano Paoli's appeal against the Trentino Court of Appeal's dismissal of his counterclaim in a lease dispute. Paoli argued he lacked standing to sue after assigning his debt to Unicredit and claimed the assignment was merely a security measure, but the lower court correctly identified the assignment as creating exclusive creditor status for the assignee. The Supreme Court further declared Paoli's arguments inadmissible because they were raised for the first time in the second instance, violating procedural rules against new claims in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 380 bis, c.p.c.: The Court of Cassation rejects appeals containing new allegations of lack of standing or new defenses not raised in the first instance, as these violate the principle of contradiction and the specific rules governing cassation proceedings.

Parole chiave

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lack of standing assignment of debt inadmissible appeal new arguments procedural contradiction creditor status cassation rules danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, c.p.c.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, sviluppati dal ricorrente in una trama argomentativa unitaria, si denuncia, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
«sulla carenza di legitimatio ad causam» e, con riferimento all’art. 360, n. 4, c.p.c., il vizio di ultrapetizione ex art.
Art. 112, c.p.c.
4, c.p.c., il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
Art. 380 bis, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
art. 81 c.p
3, c.p.c., la violazione dell’art. 81 c.p.c.
art. 112 c.p
4, c.p.c., il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 24007/2017
non possono contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (ex multis, Cass. 24007/2017, Cass.
Cass. 17893/2020
24007/2017, Cass. 17893/2020, Cass.21355/2022).
Cass. 21355/2022
Cassation court dismisses appeal regarding temporary contracts authorized by emergency decrees during mass immigration crisis.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14919-2018 proposto da: PAOLI GIULIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Mazzon, Danilo Pezzi e Alessandro Di Giovanni ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo, alla via Nicolò Travaglia 5; -ricorrente - contro CAPRERA PAOLO E CAPRERA MARIA ROBERTA, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Coggiatti e Michele Belli e presso lo studio del primo domiciliati in Roma, via Lazio 20/C; -resistenti – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI TRENTO n. 62/2018 del 12.03.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2023 dal Consigliere dott.

ANTONELLO COSENTINO; RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I sigg. Paolo e Maria Roberta Caprera, locatori di un immobile condotto in locazione dall’arch. Giuliano Paoli, notificarono a quest’ultimo un atto di intimazione di sfratto per morosità davanti al Tribunale di Trento; il Paoli, costituendosi, dedusse in giudizio un proprio credito professionale nei confronti dei locatori, eccependo la compensazione del medesimo col credito da costoro vantato in base al rapporto locatizio e spiegando domanda riconvenzionale di condanna per il pagamento della differenza in suo favore; il Tribunale, separata la causa avente ad oggetto il credito professionale dalla causaavente ad oggetto il rapporto di locazione, accertò l’avvenuta cessione del credito del Paoli a favore del terzo Unicredit e, conseguentemente, rigettò la domanda del professionista.

La Corte di appello di Trento, adita con il gravame del Paoli, confermò la sentenza di primo grado sul rilievo che il contratto di cessione del credito, una volta perfezionatosi, attribuisce al cessionario la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione; donde, si afferma nella sentenza di appello, la carenza di legitimatio ad causamdello stesso Paoli. Secondo la Corte trentina, inoltre, doveva giudicarsi inammissibile, perché non proposta in primo grado, l’eccezione del Paoli secondo cui la cessione ad Unicredit del proprio credito professionale avrebbe avuto una mera funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi del cedente nei confronti del cessionario.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal Paoli, sulla scorta di quattro motivi. Paolo e Maria Roberta Caprera hanno depositato controricorso. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 18 gennaio 2023, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, sviluppati dal ricorrente in una trama argomentativa unitaria, si denuncia, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 81 c.p.c. «sulla carenza di legitimatio ad causam» e, con riferimento all’art. 360, n. 4, c.p.c., il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. e la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

In particolare, col primo motivo si censura la statuizione di rigetto del motivo di appello con il quale si era sostenuto che il primo giudice - avendo ritenuto il Paoli privo di legitimatio ad causam (per avere costui ceduto ad Unicredit il proprio credito professionale nei confronti dei sigg. Caprera) - avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, e non rigettare, la domanda per medesimo proposta. In relazione a tale motivo appello la Corte trentina ha affermato che «non si intravede il concreto interesse di parte appellante ad un'eventuale mutamento della formula adottata nel dispositivo pronunciato dal primo giudice» (pag. 4, terzo capoverso, della sentenza), peraltro argomentando che «al di là della terminologia adottata nella memoria difensiva 6.12.13 dai signori Caprera, si ritiene che si verta in fattispecie di carenza di legitimatio ad causam (pacificamente rilevabile anche d'ufficio)» (pag. 4, sesto capoverso, della sentenza).

Secondo il ricorrente, per contro, l'interesse ad una pronuncia di inammissibilità, invece che di rigetto, si giustificherebbe in ragione dei diversi effetti processuali di tali due statuizioni. Con il secondo motivo, inoltre, si denuncia la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa rigettando l'appello contro la statuizione del primo giudice che aveva rigettato la domanda del Paoli, per carenza di legittimazione attiva di costui, ancorché i signori Caprera avessero chiesto la declaratoria di inammissibilità, e non di rigetto, di tale domanda.

I primi due motivi, proposti e da trattare congiuntamente, vanno rigettati. Il Paoli ha agito non come sostituto processuale di Unicredit ma per far valere un diritto che egli sosteneva fosse proprio e che, secondo i Caprera, era di Unicredit; nella specie, quindi, non si pone alcun problema di legitimatio ad causam, ma si discute della titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio (cfr. SSUU n. 2951/2016, là dove si chiarisce come «una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.

La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda» §33). Il primo giudice, pertanto, una volta ritenuta valida la cessione del credito del Paoli, ha correttamente adottato una statuizione di rigetto della domanda di costui (invece che di inammissibilità della stessa per carenza di legittimazione attiva dell’attore) e bene ha fatto la Corte di appello a confermare la decisione di primo grado rigettando l’appello, salvo errare, nella motivazione della sentenza (che va quindi corretta ai sensi dell’articolo art. 384 c.p.c.), là dove si afferma che «si ritieneche si verta in fattispecie di carenza di legitimatio ad causam» (pag. 4, sesto capoverso, della sentenza).

Neppure coglie nel segno la denuncia riferita al vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ciò in quanto i sigg. Caprera hanno resistito alla domanda di pagamento del Paoli proprio eccependo, in via principale, che il credito da costui azionato nei loro confronti era stato dal medesimo ceduto ad Unicredit. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso - svi luppati anch’essi in una trama argomentativa unitaria e riferiti, rispettivamente, all’art. 360, n. 3, c.p.c (in relazione agli artt. 1260 -1264 e 1266 c.c. ) e all’art. 360, n. 5 c.p.c. - si censura la sentenza impugnata per non avere rilevato che gli effetti della cessione ad Unicredit del credito vantato dal Paoli verso i Caprera, asseritamente effettuata in garanzia della esposizione del medesimo Paoli verso la banca, erano cessati - con conseguente rientro del credito ceduto nella disponibilità del Paoli - per la duplice ragione che: - la garanzia che esso Paoli aveva dato ad Unicredit cedendole la nota pro forma n. 9/2013, indirizzata ai Caprera, era stata sostituita dallo stesso Paoli con tre fatture pro forma indirizzate alla società Valman, come emergerebbe dalla mail prodotto in primo grado come doc. 4, con cui il medesimo Paoli aveva trasmesso ad Unicredit le tre menzionate fatture indirizzate alla società Valman (cfr. il terzo motivo); - il debito del Paoli verso Unicredit, originariamente garantito dalla nota pro formaindirizzata ai Caprera (e poi dalle fatture pro formaindirizzate alla società Valman), si sarebbe comunque estinto, come documentato dalla nota Unicredit del 21.7.17 prodotta dal Paoli nel corso del giudizio di appello (cfr. il quarto motivo).

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per una duplice ragione: - In primo luogo, esso non censura specificamente la statuizione con cui la Corte di appello ha giudicato la difesa del Paoli relativa alla dedotta funzione di garanzia della cessione del proprio credito ad Unicredit «del tutto nuova: mai il Paoli ebbe a parlare di “garanzia” in primo grado» (pag. 5, terzo capoverso della sentenza); - in secondo luogo, la denuncia di violazione di legge ivi formulata in relazione agli artt. 1260-1264 e 1266 c.c. non indica alcuna regola di diritto enunciata o implicitamente applicata dalla Corte di appello in contrasto con il disposto delle norme di cui si lamenta la violazione, ma si duole, in sostanza, della mancata valorizzazione, da parte della Corte territoriale, della mail con cui il Paoli aveva inviato ad Unicredit tre fatture da lui rimesse alla società Valman (doc. 4 prodotto in primo grado) e, in definitiva, pretende di censurare il giudizio di fatto relativa all’assenza di collegamento tra la cessione del credito vantato dal Paoli verso i Caprera «ed il contenuto del doc. 4 che menziona solo la consegna di alcune fatture necessarie (insieme ad altre che sarebbero state inviate in seguito) a “coprire il fabbisogno”.

Lasciando al più intendere che si trattava del rientro da un’anticipazione» (pag. 5, terzo capoverso, della sentenza, sottolineatura nell’originale). Il quarto motivo, infine, lamenta l’omesso esame della nota di Unicredit del 21 luglio 2017 attestante l'estinzione dell'obbligazione a garanzia della quale il Paoli aveva ceduto alla stessa banca il credito da lui vantato nei confronti dei Caprera. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto non censura specificamente la statuizione con cui la Corte di appello ha giudicato «nuova e di conseguenza inammissibile» la deduzione, da parte del Paoli, dell’intervenuta estinzione del credito garantito, in quanto «sviluppata per la prima volta in appello, in palese violazione delle regole sul contraddittorio» (pag. 5, quarto capoverso della sentenza).

Tale statuizione viene censurata per la prima volta nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c. (cfr. pag. 5 di detta memoria, in cui si evoca l’indispensabilità del documento rappresentato dalla suddetta nota) ma è jus receptum che, nel giudizio civile di legittimità, le memorie di cui agli articoli 378, 380 bis e 380 bis 1 c.p.c. non possono contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (ex multis, Cass. 24007/2017, Cass. 17893/2020, Cass.21355/2022). Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000, oltre € 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ric