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Ordinanza — n. 15375/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15375/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15375/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”: il giudice d’appello non ha valutato l’eccezione preliminare della ricorrente di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha infatti implicitamente rigettato l’eccezione di mancanza di specificità dell’atto di appello avendo accolto il gravame, atto di appello che peraltro – come risulta dagli estratti riportati nel controricorso – era specifico e rispettoso di quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c., anche alla luce dell’interpretazione della disposizione data dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., n. 27199/2017).

Regesto Legislator

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art. 2697 c.c, art. 112 c.p, art. 342 c.p; Ordinanza — n. 15375/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il secondo motivo contesta “omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa e oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c .p.c.”. Il giudice d’appello ha omesso di considerare tre fatti storici: che Barbero ha riconosciuto il debito di euro 3.786,86 di cui alla fattura n. 2489/2012 avendo effettuato un bonifico bancario di euro 2.000 con causale “acconto su fattura 2489 del 15 dicembre 2012”; che Barbero lavorava presso l’istituto di credito dal quale il suddetto bonifico è stato fatto; che i materiali acquistati da Barbero vennero tutti “preventivati in tre preventivi riconosciuti e non contestati”, fatti storici che non devono essere valutati atomisticamente, ma nel loro insieme.

Parole chiave

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prova insufficiente dell'aggravamento clinico onere della prova del contribuente fatturazione ospedaliera spese mediche mezzi di prova medici prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 2697 c.c
La sentenza è stata impugnata da Isabella Barbero, contestando la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto l’opposta non aveva dimostrato che i dedotti pagamenti erano relativi ad altre forniture.
art. 112 c.p
Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 342 c.p
4 c.p.c.”: il giudice d’appello non ha valutato l’eccezione preliminare della ricorrente di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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sez. un., n. 27199/2017
Cass., sez. un., n. 27199/2017).
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Testo completo

iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12358/2018 proposto da: DORA TERMOSANITARI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Pani, per procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Cavour 305, presso lo studio dell’avvocato Marco Yeuillaz; –ricorrente - contro BARBERO ISABELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rosso, per procura in calce al controricorso; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 851/2017 del TRIBUNALE DI ASTI, depositata il 26 ottobre 2017; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Chiara Besso Marcheis, nell’adunanza in camera di consiglio del 23/11/2022.

PREMESSO CHE 1. Isabella Barbero ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo che l’aveva condannata a pagare euro 3.786 per il pagamento di una fornitura di materiale sanitario, come risultante da una fattura. L’opponente ha dedotto di avere pagato a controparte la somma complessiva di euro 5.500 e ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposta Dora Termosanitari s.r.l. a restituire quanto indebitamente ricevuto. Il Giudice di pace di Bra ha respinto l’opposizione con la sentenza n. 53/2016.

2. La sentenza è stata impugnata da Isabella Barbero, contestando la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto l’opposta non aveva dimostrato che i dedotti pagamenti erano relativi ad altre forniture. Il Tribunale di Asti, con la sentenza n. 851/2017, ha accolto l’appello e ha revocato il decreto ingiuntivo.

2. Avverso la pronuncia d’appello ricorre per cassazione Dora Termo Sanitari s.r.l. Resiste con controricorso Isabella Barbero. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è basato su due motivi:

1) Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.”: il giudice d’appello non ha valutato l’eccezione preliminare della ricorrente di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha infatti implicitamente rigettato l’eccezione di mancanza di specificità dell’atto di appello avendo accolto il gravame, atto di appello che peraltro – come risulta dagli estratti riportati nel controricorso – era specifico e rispettoso di quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c., anche alla luce dell’interpretazione della disposizione data dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. un., n. 27199/2017).

2) Il secondo motivo contesta “omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa e oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5 c .p.c.”. Il giudice d’appello ha omesso di considerare tre fatti storici: che Barbero ha riconosciuto il debito di euro 3.786,86 di cui alla fattura n. 2489/2012 avendo effettuato un bonifico bancario di euro 2.000 con causale “acconto su fattura 2489 del 15 dicembre 2012”; che Barbero lavorava presso l’istituto di credito dal quale il suddetto bonifico è stato fatto; che i materiali acquistati da Barbero vennero tutti “preventivati in tre preventivi riconosciuti e non contestati”, fatti storici che non devono essere valutati atomisticamente, ma nel loro insieme.

Il motivo non può essere accolto. È vero che la Corte d’appello si è limitata ad affermare che l’ultimo pagamento –di euro 2.000 – è stato effettuato mediante bonifico dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notificazione, senza nulla dire della causale del bonifico. I preventivi sono invece stati considerati dalla Corte d’appello, che li ha ritenuti insufficienti a provare la consegna del materiale in essi indicato a fronte della mancanza di “bolle di consegna o diversa documentazione”, mancata prova che rende non decisiva la causale del bonifico, inidonea a provare che la somma previamente versata, euro 3.500, si riferisse a materiale differente rispetto a quello di cui alla fattura posta alla base del decreto ingiuntivo.

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 1.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor