Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15369/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes appeal judgment for lack of reasoning on new contractual obligation and prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15369/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeals by Pietro De Munari and Alba Di Pierno against a lower court judgment holding them liable for condominium damages. The appellants argued the appellate court failed to properly assess the prescription period for a new contractual obligation regarding roof repairs, relying solely on a 2011 letter without sufficient factual reasoning. Consequently, the Supreme Court quashed the contested portion of the judgment and remanded the case to the Court of Appeal of Turin for a new examination based on the established legal principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1669 c.c.; Art. 2900 c.c.: When an appellate court declares a new contractual obligation enforceable but fails to explicitly verify the conclusion of a definitive agreement on construction defects and the applicable prescription period, the judgment lacks the necessary reasoning and must be quashed.

Parole chiave

Generato dall'IA
contractual liability prescription period appellate reasoning construction defects remand for retrial new obligation condominium damages responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1669 c.c.
4, 352 e 359 c.p.c., avendo la Corte d’appello affermato extra petitum la autonoma responsabilità contrattuale del De Munari, essendo oggetto di causa soltanto la responsabilità del De Munari come progettista ex art. 1669 c.c. in solido con l’appaltatore.
Art. 2900 c.c.
art. 1669 c.c
4, 352 e 359 c.p.c., avendo la Corte d’appello affermato extra petitum la autonoma responsabilità contrattuale del De Munari, essendo oggetto di causa soltanto la responsabilità del De Munari come progettista ex art. 1669 c.c.
art. 378 c.p
Agostino 2 hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
art. 210 c.p
Il secondo motivo del ricorso di Alba Di Pierno denuncia la “nullità della sentenza con riferimento alla “mancata ammissione di determinati mezzi istruttori”, ed in particolare la CTU e l’esibizione ex art. 210 c.p.c.
art. 1667 c.c
Ora, è noto che, secondo la giurisprudenza, iprincipi che regolano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1667 c.c.
art. 2944 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, n. 14815 del 2018
Sez. 3, n. 6670 del 2009
14815 del 2018; Sez. 3, n. 6670 del 2009; Sez.
Sez. 2, n. 15283 del 2005
6670 del 2009; Sez. 2, n. 15283 del 2005; Sez.
Sez. 2, n. 11272 del 1995
15283 del 2005; Sez. 2, n. 11272 del 1995; Sez.
Sez. 1, n. 7216 del 1995
11272 del 1995; Sez. 1, n. 7216 del 1995).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34259/2018 R.G. proposto da: DE MUNARI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato MISSORI FRANCESCO rappresentato e difeso dall'avvocato CAMINATI CLAUDIO FRANCESCO -ricorrente- DI PIERNO ALBA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI 6, presso lo studio dell’avvocato ARMELLIN PAOLA, rappresentatae difesa dall'avvocato CALDERONE DOMENICO -ricorrente- contro CONDOMINIO VIA GARIBALDI 20/ VIA S AGOSTINO 2 TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMERANO MARIO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 733/2018 depositata il 19/04/2018.

Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o in subordine di rigettare i ricorsi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o in subordine di rigettare i ricorsi; uditi gli Avvocati ANNAMARIA SANTINI, per delega dell’Avvocato DOMENICO CALDERONE, CLAUDIO FRANCESCO CAMINATI e CONCETTA TROVATO.

FATTI DI CAUSA Pietro De Munari ha notificato in data 19 novembre 2018 (ore 10,28) ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 733/2018 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 19 aprile 2018. Alba Di Pierno ha notificato in data 19 novembre 2018 (ore 17,58) ricorso articolato in due motivi avverso la stessa sentenza n. 733/2018 della Corte d’appello di Torino. Il Condominio via Garibaldi 20 - via S. Agostino 2 di Torino ha notificato distinti controricorsi. La Corte d’appello di Torino, accogliendo il gravame del Condominio via Garibaldi 20 -via S. Agostino 2 di Torino contro la sentenza resa il 3 febbraio 2017 dal Tribunale di Torino, ha dichiarato Alba Di Pierno (erede di Bruno Cerato, titolare dell’omonima impresa edile incaricata dell’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell’edificio condominiale eseguiti negli anni 2003-2204) e l’architetto Pietro De Munari (progettista e direttore dei medesimi lavori) responsabili dei danni subiti dal Condominio, condannando gli stessi in solido fra loro al pagamento dell’importo di € 47.287,14, oltre interessi dal 2 novembre 2011.

Il Tribunale aveva dichiarato prescritta l’azione spiegata ai sensi dell’art. 1669 c.c., ma la Corte d’appello ha rilevato che, con riguardo ai difetti evidenziati nella lettera del novembre 2011 sottoscritta sia dal Cerato che dal De Munari, il primo si era impegnato ad eseguire i lavori di ripristino del tetto, ed in particolare la guaina, non rilevando l’avvenuta esecuzione degli interventi individuati in sede di accertamento tecnico preventivo al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua. A seguito del riconoscimento era così decorso il termine di prescrizione decennale, in luogo di quello annuale ex art. 1669 c.c., essendo poi stata proposta la domanda in esame con citazione del 10 novembre 2014.

Parimenti soggetta alla prescrizione decennale è stata ritenuta dalla Corte d’appello l’azione di responsabilità contrattuale rivolta in via solidale verso il progettista e direttore dei lavori De Munari, formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e successivamente richiamata fino alla precisazione delle conclusioni. Il danno è stato liquidato in € 47.287,14, rivalutando l’importo di € 46.496,70 stimato in sede di ATP nel maggio del 2013. In premessa la Corte d’appello di Torino ha affermato che “[l]e istanze istruttorie avanzate dagli appellati appaiono irrilevanti e superflue attese le risultanze documentali in atti”.

I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), con istanza di discussione orale della ricorrente Alba Di Pierno. Pietro De Munari ed ilCondominio via Garibaldi 20 - via S. Agostino 2 hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Essendo stato avviato per la notifica per primo il ricorso di Pietro De Munari, il ricorso di Alba Di Pierno , per il principio de ll'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, si converte in ricorso incidentale. 1.Il primo motivo del ricorso di Pietro De Munari (che si sviluppa da pagina 18 a pagina 28) denuncia la violazione degli artt. 1453, 1667, 1669 c.c., 111 Cost., 112, 116, 132 n. 4, 352 e 359 c.p.c., quanto al rigetto dell’eccezione di prescrizione formulata da entrambi i convenuti, per effetto dell’assunto riconoscimento dei vizi desunto dal comportamento dell’appaltatore intervenuto per effettuare un intervento di riparazione.

Si deduce che il committente Condominio fosse a conoscenza di gran parte dei difetti costruttivi sin dal 2010 e si obietta che giammai l’appaltatore avesse riconosciuto la propria responsabilità. La prima censura del ricorso di Pietro De Munari ripercorre il contenuto della “missiva Cerato” del 15 febbraio 2011 e del verbale di sopralluogo del novembre 2011, specificando che l’appaltatore si era impegnato ad eseguire soltanto alcuni interventi di riparazione. Viene perciò negata l’insorgenza di una nuova obbligazione e riaffermato il decorso del termine annuale di cui all’art.1669 c.c., avendo il committente avuto conoscenza delle carenze esecutive delle opere sin dal novembre 2010 (epoca della consulenza di parte dell’ingegnere Negri) o quanto meno dal maggio 2013 (momento del deposito della relazione di ATP).

Si contesta poi, sempre facendo riferimento ad atti e documenti delle fasi pregresse del giudizio, che il Cerato, essendosi impegnato ad eseguire un intervento di manutenzione, avesse con ciò contratto l’obbligo di provvedere alle restanti riparazione pretese dal Condominio. Il secondo motivo del ricorso di Pietro De Munari (che si sviluppa da pagina 28 a pagina 30) denuncia la violazione degli artt. 1453 e 1669 c.c., 40-41 c.p. 111 Cost., 112, 116, 132 n. 4, 352 e 359 c.p.c., ovvero l’omessa motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi, quanto al rigetto delle istanze istruttorie (in particolare, l’espletamento di una CTU), necessariamente rilevanti una volta ritenuta non prescritta l’azione dell’attore, al fine di stabilire la riconducibilità dei difetti all’operato del De Munari e dell’impresa Cerato.

Il terzo motivo del ricorso di Pietro De Munari (pagine 30-31) denuncia degli artt. 1453, 1669, 1176, 2226 e ss. c.c., 111 Cost., 112, 116, 132 n. 4, 352 e 359 c.p.c., avendo la Corte d’appello affermato extra petitum la autonoma responsabilità contrattuale del De Munari, essendo oggetto di causa soltanto la responsabilità del De Munari come progettista ex art. 1669 c.c. in solido con l’appaltatore. Il primo motivo del ricorso di Alba Di Pierno denuncia la “nullità della sentenza con riferimento alla mancata valutazione di una prova documentale offerta” ed attiene alle risultanze del verbale di sopralluogo del 17 novembre 2011, firmato anche dall’amministratore del Condominio.

In tale documento, da cui si dovrebbe desumere il riconoscimento dei difetti delle opere da parte dell’appaltatore, emerge, piuttosto, il rilievo di numerose “criticità ed anomalie” sul manto di copertura del fabbricato (descritte a pagina 7 di ricorso) dovute all’intervento di altre imprese e non esistenti all’epoca della realizzazione (“circa otto anni or sono) da parte del Cerato. La documentazione richiamata (estratto dell’archivio edilizio del Comune di Torino) comproverebbe poi la realizzazione di opere da parte di terzi sulla copertura condominiale dopo la conclusione dei lavori appaltati alla impresa Cerato.

Il secondo motivo del ricorso di Alba Di Pierno denuncia la “nullità della sentenza con riferimento alla “mancata ammissione di determinati mezzi istruttori”, ed in particolare la CTU e l’esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione attestante gli interventi edilizi eseguiti sulla copertura dell’edificio condominiale dopo la conclusione dei lavori appaltati alla impresa Cerato.

2. Sono superabili le eccezioni mosse dal controricorrente in ordine all’ammissibilità del ricorso De Munari, giacché l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn.

4) e 6), c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis ) deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 16887 del 2013).

3. Vanno esaminati in via prioritaria e congiuntamente, perché connessi, il primo ed il secondo motivo del ricorso di Pietro De Munari, nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso di Alba Di Pierno. Tali censure si rivelano fondate nei sensi di seguito precisati.

4. La Corte d’appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritta l’azione avanzata ai sensi dell’art.1669 c.c., dopo aver deciso che “[l]e istanze istruttorie avanzate dagli appellati appaiono irrilevanti e superflue attese le risultanze documentali in atti”, negli ultimi tre righi di pagina 6 e nei primi cinque righi di pagina 7 della sentenza impugnata ha affermato che “il riconoscimento dei difetti evidenziati nella lettera del novembre 2011 sottoscritta sia dal Cerato che dal De Munari è stato negato, ma è lo stesso comportamento posto in atto dai predetti che conferma la circostanza.

È pacifico che il primo ebbe ad impegnarsi e ad eseguire i lavori di ripristino interessanti il tetto, ed in particolare la guaina, a nulla rilevando la circostanza che siano stati eseguiti tutti gli interventi individuati dal consulente d’ufficio nella relazione dell’ATP. È indubbio che proprio a seguito dell’evidenza di infiltrazioni, vennero eseguiti interventi sul tetto al precipuo scopo di eliminare gli sgocciolamenti”. Il primo motivo del ricorso di Alba Di Pierno deduce, tuttavia, ciò che risultava dal verbale di sopralluogo del 17 novembre 2011, ove era controverso fra le parti quali riparazioni a farsi fossero riferibili ai difetti dell’appalto Cerato e quali invece da imputare all’intervento di terzi.

Il controricorso del Condominio al ricorso Di Pierno richiama nelle pagine 15 e 16 altri quattro documenti che riferivano dell’impegno del Cerato a realizzare una “guaina sotto colmo”, ovvero “i lavori necessari per eliminare le perdite segnalate dall’amministrazione”. Anche la memoria ex art. 378 c.p.c. presentata dal controricorrente fa rinvio a questi documenti.

5. Ora, è noto che, secondo la giurisprudenza, iprincipi che regolano la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1667 c.c. per le difformità ed i vizi dell'opera sono applicabili anche nell'ipotesi di responsabilità per la rovina ed i gravi difetti dell'edificio, prevista dall'art. 1669 c.c., la quale, peraltro, ha natura extracontrattuale e quindi coinvolge, a titolo di concorso con l'appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (quale, ad esempio, il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso.

Pertanto, il riconoscimento di tali difetti e l'impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione - che non richiedono forme determinate e possono, quindi, risultare anche da fatti concludenti desumibili dalle stesse riparazioni eseguite sull'opera realizzata - concretano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che, pur restando circoscritto ai difetti che si manifestino in dieci anni dall'originario compimento dell'opera, si affianca a quello originario e che, conseguentemente, da un lato impedisce il decorso della prescrizione dell'azione di responsabilità, stabilita in un anno dalla denuncia, in base al secondo comma del medesimo art. 1669, e, dall'altro lato lascia impregiudicata, qualora il difetto - nonostante le riparazioni apportate - riemerga prima che siano decorsi i dieci anni a cui, in applicazione di detta norma, deve restare commisurata la responsabilità del costruttore, la possibilità di fare valere ulteriormente la garanzia ivi prevista.

L'impegno assunto dall'appaltatore di eliminare i vizi e i difetti dell'opera realizzata, implicando il riconoscimento della loro esistenza, determina, dunque, il sorgere di una nuova obbligazione svincolata dai termini di prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. e soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. Sez. 2, n. 19343 del 2022; Sez. 2, n. 62 del 2018; Sez. 2, n. 17874 del 2013; Sez. 2, n. 20853 del 2009; Sez. 2, n. 8026 del 2004; Sez. 2, n. 4936del 1981). Perché l’appaltatore, nonché chi sia con lui chiamato in concorso a titolo di responsabilità ex art. 1669 c.c. per colpa professionale, come nella specie il progettista e direttore dei lavori, possano dirsi tenuti a tale nuova ed autonoma obbligazione di eliminare i vizi delle opere eseguite, soggetta a prescrizione decennale decorrente dal momento della sua assunzione, non basta, tuttavia, individuare la dichiarazione unilaterale di ricognizione dei vizi e di impegno ad eliminarli (dalla quale discende, piuttosto, l’effetto di cui all’art. 2944 c.c.), ma occorre che la stessa, affiancandosi alla garanzia originaria, pur senza estinguerla, operando alle condizioni date e non ancora compiutamente definite, rechi il riconoscimento dell’obbligo di esecuzione dei lavori in concreto necessari per l’esecuzione della costruzione a regola d’arte, che avrebbero impedito l’insorgenza dei difetti, e confluisca in un accordo definitivo con il committente danneggiato, previa accettazione di tutte le relative modalità contrattuali, immediatamente inerenti alle opere convenute come oggetto dell’appalto ed ai soli difetti costruttivi contestati dal committente e imputabili a deficienze dell’appaltatore, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente all’esecuzione dell'appalto (Cass.

Sez. 2, n. 14815 del 2018; Sez. 3, n. 6670 del 2009; Sez. 2, n. 15283 del 2005; Sez. 2, n. 11272 del 1995; Sez. 1, n. 7216 del 1995).

6. La sentenza della Corte d’appello di Torino, essendosi limitata a ravvisare “il riconoscimento dei difetti evidenziati nella lettera del 3 novembre 2011 sottoscritta sia dal Cerato che dal De Munari”, dando per “pacifico” che l’appaltatore “ebbe ad impegnarsi e ad eseguire i lavori di ripristino interessanti il tetto, ed in particolare la guaina”, “al precipuo scopo di eliminare gli sgocciolamenti”, non ha accertato la effettiva costituzione di una nuova obbligazione, da assoggettare alla prescrizione decennale, previa verifica della conclusione di un accordo determinativo dei difetti costruttivi contestati dal Condominio committente e imputabili all’appaltatore ed al progettista e direttore dei lavori, in quanto immediatamente inerenti alle opere convenute come oggetto dell’appalto inter partes.

La sentenza impugnata, avendo altresì rigettato le deduzioni istruttorie degli appellati “attese le risultanze documentali in atti”, il cui esame si è poi limitato al richiamo operato alla “lettera del 3 novembre 2011”, manca di motivazione, giacché non contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ovvero l’iter logico giuridico seguito dai giudici di appello.

7. L’accoglimento in questi termini del primo e del secondo motivo del ricorso di Pietro De Munari, nonché di entrambi i motivi del ricorso di Alba Di Pierno, comporta l’assorbimento del terzo motivo del ricorso di Pietro De Munari, privando di immediata rilevanza decisoria la questione attinente alla ravvisata concorrente responsabilità contrattuale del medesimo De Munari.

8. Conseguono: l’accoglimento de l primo e del secondo motivo del ricorso di Pietro De Munari e del ricorso di Alba Di Pierno; l’assorbimento del terzo motivo del ricorso di Pietro De Munari; la cassazione della sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Torino, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di Pietro De Munari e il ricorso di Alba Di Pierno , dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso di Pietro De Munari, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appell