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Ordinanza — n. 15337/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on cost allocation for roof leaks, upholding lower court's application of civil code sharing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15337/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Immobiliare Palù regarding the allocation of costs for roof leak repairs. The lower courts had applied Article 1126 of the Civil Code to split expenses between the ground-floor owner and the upper-floor owners based on the roof's surface area. The cassation court rejected the appellant's arguments, stating that the first-instance judge correctly evaluated the evidence without re-examining the facts de novo.

Regesto Legislator

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Art. 1126 cod. civ.; Art. 2697, 2729 cod. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.: The court of first instance may freely evaluate evidence to determine factual premises for applying legal rules, and cassation cannot substitute its own assessment of the weight of proof or the inferential outcome of the trial.

Parole chiave

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cost allocation roof leaks civil code evidence evaluation cassation review shared expenses procedural admissibility

Disposizioni normative citate

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Art. 1126 cod. civ.
Il Tribunale adito, stabilì che il lastrico con funzione di copertura si stendeva sul locale del Trucco per il 71% e su quelli della Immobiliare Palù per il 29% e che alla fattispecie andava applicato il criterio di riparto di cui all’art. 1126 cod.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2729 cod. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 1414 cod. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
D.P.R. n. 115/02
13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 1126 cod. civ
Il Tribunale adito, stabilì che il lastrico con funzione di copertura si stendeva sul locale del Trucco per il 71% e su quelli della Immobiliare Palù per il 29% e che alla fattispecie andava applicato il criterio di riparto di cui all’art. 1126 cod.
art. 1126 c.c
19 dell’atto di appello, nel contestare l’applicabilità dell’art. 1126 c.c., espressamente afferma che la sentenza non avrebbe compreso “che -sottostante alla terrazza- vi sarebbe solamente una strada di accesso ai locali della soc.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 722/2007
Ulteriormente ribadito l’esposto principio si è posta l’attenzione sulla discrezionalità d’apprezzamento del giudice di merito, la quale trova presupposto sindacabile nel rispetto dell’iter sopra riportato, snodantesi in due momenti valutativi (ex multis, Cass. nn. 722/2007, 584/2008, 9108/2012, 5374/2017).
Cass. nn. 584/2008
Cass. nn. 9108/2012
Cass. nn. 5374/2017
S.U. n. 25573/2020

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Testo completo

GRASSO; Osserva 1. Cesare Trucco, proprietario d’un immobile posto al piano terreno, sottostante una terrazza a livello dell’appartamento posto al primo piano di Marta, Giovanna Lorenzi e Clotilde Terzi, citò in giudizio quest’ultime, nonché la s.p.a. Immobiliare Palù, a sua volta proprietaria di un locale confinante con quello dell’attore, in parte sottostante alla predetta terrazza, perché accertato il criterio di ripartizione, i convenuti fossero condannati a concorrere alle spese occorrenti all’eliminazione delle copiose infiltrazioni provenienti dalla copertura.

Il Tribunale adito, stabilì che il lastrico con funzione di copertura si stendeva sul locale del Trucco per il 71% e su quelli della Immobiliare Palù per il 29% e che alla fattispecie andava applicato il criterio di riparto di cui all’art. 1126 cod. civ., non solo a riguardo del rifacimento della copertura, ma anche per gli interventi resi necessari per opere accessorie. Decurtato l’importo di € 1.900,00 afferente al rifacimento degli intonaci dei parapetti, da addebitarsi in via esclusiva alle proprietarie dell’appartamento posto al primo piano, condannò quest’ultime al rimborso della somma di € 1.266,00 e l’Immobiliare Palù al rimborso della somma di € 3.355,00.

2. La Corte d’appello di Genova, alla quale si era rivolta l’Immobiliare Palù con appello principale e Clotilde Terzi, Marta e Giovanna Lorenzi con appello incidentale, rigettata l’impugnazione F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15719/2018 Numero sezionale 1423/2023 principale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, Numero di raccolta generale 15337/2023Data pubblicazione 31/05/2023 accogliendo per quanto di ragione l’impugnazione incidentale di Clotilde Terzi, Marta e Giovanna Lorenzi, dispose che la spesa di € 950,00, inerente ai parapetti, per 1/3 venisse posta a carico degli appellanti incidentali e per 2/3 a carico delle <<parti sottostanti>> (ripartiti per il 71% a carico di Cesare Trucco e per il 29% a carico della Immobiliare Palù).

3. la s.p.a. Immobiliare Palù ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Cesare Trucco resiste con controricorso. Clotilde Terzi, Marta e Giovanna Lorenzi resistono controricorso, in seno al quale propongono ricorso incidentale sulla base di due motivi. La Immobiliare Palù resiste con controricorso all’appello incidentale.

4. La ricorrente principale, con i due motivi tra loro correlati, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.. La critica censoria muove dal presupposto che non fosse rimasto dimostrato che la ricorrente fosse proprietaria della parte avente copertura con la terrazza, stimata nel 29% della superficie totale della terrazza e, pertanto, ingiustamente sarebbe stata condannata a contribuire al rifacimento di essa terrazza. In particolare, la ricorrente giudica erroneo il costrutto presuntivo sulla base del quale la Corte d’appello era andata di diverso avviso.

I due elementi sui quali era stata fondata la presunzione non avevano concludenza. La circostanza che la esponente non avesse risposto alle reiterate missive con le quali il Trucco aveva segnalato la necessità di intervenire sulle infiltrazioni, in quanto la mancata risposta ben F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15719/2018 Numero sezionale 1423/2023 poteva significare, all’opposto, l’indifferenza per non essere Numero di raccolta generale 15337/2023Data pubblicazione 31/05/2023 proprietaria del bene. Sorte migliore non meritava l’altro argomento utilizzato dalla sentenza impugnata, secondo il quale la ricorrente si era limitata ad evidenziare la mancanza di prova della circostanza che fosse proprietaria, senza negare di esserlo e, inoltre, aveva svolto difese incompatibili con il sostenuto asserto.

Secondo la ricorrente l’argomento aveva fondamenta illogiche, poiché <<eccepire che non è provato un fatto non può essere distinto dal negare il fatto stesso>>. Inoltre, prendeva spunto da un motivo d’appello della esponente posto in via subordinata, con la quale si era inteso solo affermare che sottostante la parte della terrazza interessata vi era una strada d’accesso ai locali della ricorrente. 4.1. Il complesso censuratorio si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Occorre premettere, quanto al secondo argomento del secondo elemento indiziario che la Corte d’appello si è espressa nei seguenti testuali termini: <<Tale assenza di negazione della qualità di proprietaria si combina con la doglianza contenuta nel terzo motivo di appello, da cui si ricava che la Immobiliare Palù spa ammette di essere proprietaria della rampa di accesso sottostante la terrazza dell’immobile.

Essa infatti a pag. 19 dell’atto di appello, nel contestare l’applicabilità dell’art. 1126 c.c., espressamente afferma che la sentenza non avrebbe compreso “che -sottostante alla terrazza- vi sarebbe solamente una strada di accesso ai locali della soc. Palù e non i locali della stessa”, aggiungendo che “Tale rilevante fatto, che emerge con tutta evidenza dalla CTU disposta dal Tribunale, avrebbe dovuto far comprendere al Giudice di primo grado che -se al disotto della terrazza a livello non esistevano locali appartenenti alla soc. Palù- non si applica l’art. 1126 c.c., perché il concorso alla spesa previsto dalla norma è stabilito in funzione F i r m a t o D a :

T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15719/2018 Numero sezionale 1423/2023 della utilitas dei beni sottostanti, laddove una strada di accesso non Numero di raccolta generale 15337/2023Data pubblicazione 31/05/2023 ha alcun concreto interesse alla copertura”>>.

La ricorrente, nella sostanza contesta il ragionamento inferenziale della Corte locale, attraverso un procedimento di atomizzazione e svilimento dei singoli elementi indiziari. Fermo che il sindacato di questa Corte non può spingersi fino al punto di statuire sul peso ponderale dei singoli elementi, il principio più volte ribadito in questa sede chiarisce che il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi; in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (…) (Sez. 1, n. 19894, 13/10/2005, Rv. 583806).

Ulteriormente ribadito l’esposto principio si è posta l’attenzione sulla discrezionalità d’apprezzamento del giudice di merito, la quale trova presupposto sindacabile nel rispetto dell’iter sopra riportato, snodantesi in due momenti valutativi (ex multis, Cass. nn. 722/2007, 584/2008, 9108/2012, 5374/2017). Nel caso in esame la Corte distrettuale si è attenuto all’esposto principio, avendo proceduto a isolare gli elementi indizianti, indi procedendo a una valutazione complessiva di essi. Pertanto, la pretesa d’un sindacato sull’esito del giudizio inferenziale e, ancor prima, sul peso probatorio dei singoli elementi, presi isolatamente, non è in questa sede coltivabile.

F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15719/2018 Numero sezionale 1423/2023 Decisiva appare la circostanza che la parte risulta avere Numero di raccolta generale 15337/2023Data pubblicazione 31/05/2023 ammesso che l’area interessata costituiva strada o rampa d’accesso al proprio immobile, del quale, quindi, costituiva pertinenza.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale Clotilde Terzi, Marta e Giovanna Lorenzi denunciano violazione degli artt.1414 e 1126 cod. civ., addebitando alla Corte di merito di avere erroneamente decurtato l’importo di € 950,00 afferente al riprisitno dell’intonaco dei parapetti, non supera lo scrutinio d’ammissibilità, in quanto invoca un’alternativa ricostruzione del fatto in questa sede inammissibile. È del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti incidentali - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

6. Il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod., proc. civ., non integra un vero motivo d’impugnazione ma l’auspicio di avere il favore delle spese in quanto vincitori.

6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente F i r m a t o D a : T A L A R I C O P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 3 b 8 7 6 0 9 d 6 a 1 a 7 5 d c 8 b 5 8 7 5 0 a 1 1 b b 7 f a - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5