Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed on full cost compensation under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Both parties subsequently agreed to the withdrawal and the full compensation of litigation costs. Consequently, the court issued a ruling of extinction without addressing the merits of the underlying property dispute regarding the retaining wall.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, c.p.c.; Art. 391, ult. co., c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party consents, the proceedings are extinguished without a decision on costs, excluding the application of the unified contribution refund rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ep. ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 19361-2018proposto da: IMMOBILIARE AURORA ANCONA s.r.l. (PI 004345640421), rappresentata e difesa per delega in calce dagli Avv.ti Giuseppe Ciancia (cf CNCGPP40H17G005H) ed Andrea V.A. Speciale (cf SPCNRV63A15A271P) con elezione di domicilio informatico presso il secondo(pec:andreavincenzo.speciale@pec_ordineavvocatianc ona.it, fax: 071.20.70.670, email: segreteria@specialeavvocati.it) -ricorrente - contro Lodovico Lodovici,rappresentato e difeso nel giudizio di appello dall’Avv. Giampiero Emiliozzi, e con lui elettivamente domiciliato a Falconara M.ma in Via F.Corridoni n.13 presso lo studio dell’Avv.
Francesco Gobbi. -controricorrente - avverso la sentenza n. 813/2017 della Corte di appello di Ancona pubblicata il 24 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi; lette le conclusioni scritte depositate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Alessandro Pepe, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, notificato il 21 aprile 2006, Lodovico Lodovici evocava, dinanzi al Tribunale di Ancona, la Immobiliare Aurora s.p.a. lamentando che sul finire dell’estate del 2005 la società convenuta aveva effettuato lavori edili a confine con la sua proprietà e con il piazzale condominiale di pertinenza, in violazione delle normative di leggi vigenti in materia; esponeva, in particolare, che era stato realizzato un muro di recinzione e rialzata la quota del terreno della corte dalla controparte in violazione delle distanze legali; il muro di recinzione, infatti, era stato costruito a una distanza inferiore a tre metri dalla proprietà dell’attore e la quota del terreno della corte di controparte, all’esito del riporto della terra, si trovava a un livello più elevato di quellocondominiale di ben 40/50 cm e che a ridosso della parete esterna del fabbricato condominiale il riporto era a 23 cm sopra il livello del terreno originario.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, il giudice adito, con sentenza n. 454 del 2012, in accoglimento della domanda attorea, ordinava la demolizione del “muro di contenimento”, realizzato in aderenza alla porzione immobiliare di proprietà dell’attore, facente parte dell’edificio condominiale sito in Ancona, via Panoramica n.41, con ripristino della situazione preesistente e con condanna della parte convenuta alla rifusione le spese di lite, oltre a quelle di CTU. In virtù di impugnazione interposta dall’originaria convenuta, la Corte di Appello di Ancona, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n.813 del 2017, rigettava il gravame e per l’effetto confermava la decisione del giudice di prime cure, ponendo le spese di lite del grado a carico dell’appellante.
A sostegno della decisione la Corte distrettuale evidenziava la congruità delle argomentazioni del primo giudice, il quale aveva tenuto in considerazione le osservazioni critiche della convenuta e spiegato le ragioni che lo avevano indotto ad aderire alle conclusioni del secondo consulente per non avere il primo neanche definito la natura, di contenimento o meno, del muro in questione, circostanza rilevante ai fini della qualificazione dello stesso come costruzione e non già quale intervento pertinenziale, utilizzati peraltro a tal fine dal secondo ausiliario i medesimi rilievi effettuati dal primo; proprio la natura di muro di contenimento e quindi di nuova costruzione ne comportava la realizzazione alla distanza legale.
Aggiungeva che le spese di lite erano state correttamente attribuite in base al principio della soccombenza. Avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione la Immobiliare Aurora Ancona s.r.l., sulla base di tre motivi, cui ha resistito il Lodovici con controricorso. In data 19 settembre 2022 la ricorrente ha formulato atto di rinuncia al ricorso, notificato al difensore del controricorrente il 21 settembre 2022, il quale ha accettato in pari data. Entrambi gli atti sono stati depositati in data 29 settembre 2022.
L’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell’art. 391, ult. co., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, senza nessun provvedimento sulle spese, avendo il controricorrente prestato adesione alla rinuncia e concordato anche sulla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), il quale prevedete l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr.
Cass. 30 settembre 2015 n. 19560).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio pe