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Ordinanza — n. 15297/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for breach of contract where contract object remains indeterminate despite evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15297/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Umberto Cadore's appeal against his brother Giovanni's refusal to deliver vehicles under a private agreement. The lower courts dismissed the claim because the specific objects of the contract could not be identified due to the indeterminate and confused nature of the written document. The Supreme Court upheld this decision, ruling that without a determinate subject matter, no breach of contract or damages can be established.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A contract requires a determinate subject matter; if the object remains indeterminate and cannot be clarified by evidence, the contract fails to exist, precluding claims for breach or damages.

Parole chiave

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indeterminate contract object breach of contract claim private agreement validity delivery of vehicles contractual performance failure mancata attuazione degli accordi illeciti fedeltà contrattuale risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
115 c.p.c., in rapporto all’art. 360, n. 3 c.p.c.; motivazione apparente, nonché perplessa e obiettivamente incomprensibile, artt.
Art. 115 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia “vizio nella valutazione dei diversi elementi di prova, art. 115 c.p.c., in rapporto all’art.
Art. 1223 c.c.
Art. 1226 c.c.
Art. 132, comma 2, n. 4 Cost.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
Art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
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Testo completo

iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12685/2018 proposto da: CADORE UMBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Bernardini e Claudio Balboni, per procura in calce al ricorso; –ricorrente - contro CADORE GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Loberti e Roberto Montagnani e Simona Rinaldi Gallicani, per procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Simona Rinaldi Gallicani, in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 66; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 2539/2017 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 26 ottobre 2017; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Chiara Besso Marcheis, nell’adunanza in camera di consiglio del 23/11/2022.

PREMESSO CHE 1. Umberto Cadore conveniva innanzi al Tribunale di Ferrara il fratello Giovanni Cadore, chiedendo che, “accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale” del convenuto “sia in merito alla scrittura privata di protocollo d’intesa che al successivo accordo integrativo”, il convenuto fosse condannato “all’adempimento delle proprie obbligazioni e, in particolare, alla consegna di tutte le autovetture elencate nella scrittura privata di protocollo d’intesa in data 25 febbraio 2005 e in quella di accordo integrativo a stralcio e alla firma dei rispettivi passaggi di proprietà”, nonché “al risarcimento dei danni provocati a seguito del suo grave inadempimento contrattuale”.

Si costituiva in giudizio Giovanni Candore, contestando le domande attoree e proponendo domande riconvenzionali. Il Tribunale di Ferrara rigettava sia le domande attoree che le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto, a fronte della impossibilità, a causa della indeterminatezza dell’oggetto dell’accordo, di individuare l’inadempimento ovvero l’adempimento delle parti.

2. La sentenza era impugnata da Umberto Cadore e la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza 26 ottobre 2017, n. 2539, rigettava il gravame. Avverso la sentenza d’appello Umberto Cadore ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Giovanni Cadore. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Con il primo motivo si lamenta “disapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. sulla ricerca della comune intenzione delle parti del contratto”, ex art. 360, n. 3 c.p.c: il processo è stato “giocato tutto in termini di adempimento/inadempimento dell’accordo complessivo” e invece il giudice d’appello “fa assurgere l’esatta descrizione formale dei singoli autoveicoli a requisito essenziale di determinazione dell’oggetto” del contratto.

2) Il secondo motivo denuncia “vizio nella valutazione dei diversi elementi di prova, art. 115 c.p.c., in rapporto all’art. 360, n. 3 c.p.c.; motivazione apparente, nonché perplessa e obiettivamente incomprensibile, artt. 132, comma 2, n. 4 e 111, comma 6 Cost., in rapporto all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”: la rappresentazione dell’allegato A da parte della Corte d’appello, che d’altra parte “si arresta al piano più superficiale”, non può fondare conseguenze di invalidità dell’accordo, in quanto i due fratelli volevano proprio stipulare il contratto; d’altro canto alla “deficienza” dell’elenco del ricorrente “ben può prestare ausilio quello prodotto dal convenuto in primo grado”, nonché l’interrogatorio di quest’ultimo e le testimonianze.

3) Il terzo motivo contesta “asserita impossibilità di calcolare il danno, artt. 1223 e 1226 c.c. in rapporto all’art. 360, n. 3 c.p.c.; motivazione apparente, nonché perplessa ed obiettivamente incomprensibile della sentenza impugnata, artt. 132, comma 2, n. 4 e 111, comma 6 Cost., in rapporto all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”: “non si sa a cosa si riferisca” il giudice di secondo grado laddove afferma che “il convenuto ha adempiuto almeno in parte ai suoi obblighi” e “risulta alquanto misteriosa” la frase secondo cui “non è consentita la valutazione del rapporto sinallagmatico nella sua globalità”.

I tre motivi, tra loro strettamente connessi, non possono essere accolti. Il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato le domande di adempimento e di risarcimento del danno del ricorrente (il rigetto di quelle riconvenzionali non è stato censurato da controparte), in quanto non è risultato determinato lo stesso oggetto della prestazione che, secondo il ricorrente, sarebbe stata inadempiuta. La conclusione viene basata dal giudice d’appello sulla “inintellegibilità, genericità, incoerenza e confusione” dell’allegato A, parte sostanziale dell’accordo, che appunto non consente di individuare i beni oggetto dell’accordo; carenza di individuazione che non risulta superata dai risultati della consulenza tecnica d’ufficio e dalle dichiarazioni dei testimoni.

A fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, il ricorrente (con il primo motivo) lamenta la mancata considerazione della volontà dei contraenti di concludere un accordo, senza confrontarsi con la ratio decidendi della decisione, di mancata individuazione dell’oggetto del medesimo, ed anzi ammettendo le carenze dell’allegato A e invocando piuttosto (con il secondo motivo) una, inammissibile, diversa valutazione delle dichiarazioni dei testimoni, preclusa a questa Corte di legittimità. Del tutto eccentrico rispetto alla decisione è poi il terzo motivo che contesta alla Corte di non avere liquidato in favore del ricorrente il danno da egli patito, danno che non poteva essergli riconosciuto a fronte della mancata individuazione dell’obbligazione che sarebbe rimasta inadempiuta.

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13 , comma 1 - bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu