Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15293/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses incidental appeal on lack of interest while allowing main appeal on essential quality error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15293/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the incidental appeal inadmissible due to a lack of interest, as the lower court had already absorbed the claim into its main ruling. While the incidental request was rejected, the main appeal regarding the essential quality of the property was accepted. Consequently, the appealed judgment was quashed and the case remanded to the Court of Appeal of Trieste for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 336 c.p.c.: An incidental appeal is inadmissible if the issue is absorbed by the main judgment, preventing the appellant from challenging a specific ruling on which they did not lose.

Parole chiave

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incidental appeal inadmissibility lack of interest absorption of claims essential quality error remand to appellate court costruzioni non autorizzate licenza edilizia preliminare altra autorizzazione legata alla licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 336 c.p.c.
Infatti, in ragione della riforma del capo principale, viene meno la regolamentazione delle spese di lite, alla stregua dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 1428 c.c
Infatti, la vendita è stata annullata per un errore - vizio rilevante ex art. 1428 c.c.
art. 1431 c.c
dalla circostanza che l’errore fosse bilaterale, evenienza nella quale l’annullamento può essere pronunciato indipendentemente dalla riconoscibilità dell’errore per l’altro contraente ex art. 1431 c.c.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 12/06/2020
Avendo il Giudice del gravame ritenuto tale questione assorbita dalla statuizione adottata di rigetto dell’appello principale, essa, all’esito della cassazione della sentenza, rimane impregiudicata e può essere dedotta davanti al Giudice di rinvio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 12/06/2020; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017
11270 del 12/06/2020; Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017; Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 4472 del 07/03/2016
22095 del 22/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4472 del 07/03/2016; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016
4472 del 07/03/2016; Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016).
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Ordinanza — n. 28873/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of distinct factual grounds compared to first instance. The court rejects the claim that the lower court ignored new facts regarding urban planning constraints. The ruling establishes that appeals must explicitly demonstrate how the second-instance decision differs factually from the first. The court orders the appellants to pay legal costs and fines for the rejected appeal. The decision highlights the procedural requirement for distinguishing factual bases in double-conformity scenarios. The court emphasizes the importance of clear argumentation in civil litigation appeals. The ruling reinforces strict adherence to procedural rules for admissibility. The court concludes that the appeal fails to meet statutory requirements for review.
Ordinanza — n. 12143/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal on contract annulment, upholding first-instance finding of no fraud due to buyer's lack of diligence.
Ordinanza — n. 556/2024 — snciv
Cassation court dismisses contract rescission claim where temporary planning uncertainty was resolved in favor of the buyer.
Ordinanza — n. 1254/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal on preliminary contract rescission, ruling generic contradictory brief inadmissible.
Ordinanza — n. 17959/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal on preliminary exchange contract resolution due to lack of specific violation findings.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18467/2018) proposto da: VIDONIS Vanessa (C.F.: VDN VSS 75E61 L424W) e SAMPIETRO Carlo (C.F.: SMP CRL 80A09 L424Q), elettivamente domiciliati in Roma, via Panama n. 95, presso lo studio dell’Avv. Franco Picciaredda, che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Luciano Sampietro, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro VLAHOV Giorgio (C.F.: VLH GRG 40D24 L424M), VISINTINI Loredana (C.F.: VSN LDN 40A50 Z118K), VLAHOV Cinzia (C.F.: VLH CNZ 60H46 L424L) e VLAHOV Paola (C.F.:

VLH PLA 62B44 L424Q), rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. Giulio Camber, nel cui studio in Trieste, via del Coroneo n. 21, hanno eletto domicilio; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - e Vendita immobiliare – Annullamento errore bilaterale qualità oggetto – Restituzione e risarcimento R.G.N. 18467/18 C.C.27/04/2023 KOCEVAR Laura (C.F.: KCV LRA 70C71 L424P), elettivamente domiciliata in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Schiavone, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Sandro Contento e Andrea Zigante, giusta procura a margine del controricorso; nonché PERRI Luciano (C.F.:

PRR LCN 72D04 A757B), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Luca Vecchioni, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 35, presso lo studio dell’Avv. Marco Vincenti; e Assicuratori dei LLOYD’S che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. A8MBKOUAAAA (C.F.: 07585850584), in persona del procuratore speciale Andreotti Nicoletta, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Luigi Portelli, con elezione digitale di domicilio presso l’indirizzo PEC del suo difensore; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 86/2018, pubblicata in data 8 marzo 2018, notificata in data 17 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; lettele memorie depositate nell’interesse dei ricorrenti e dei controricorrenti Kocevar Laura e Perri Luciano, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

FATTI DI CAUSA 1.–Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2013, Vidonis Vanessa e Sampietro Carlo convenivano, davanti al Tribunale di Trieste, Vlahov Giorgio, Visintini Loredana, Vlahov Cinzia e Vlahov Paola, affinché venisse pronunciato l’annullamento del contratto di vendita immobiliare stipulato il 26 ottobre 2012, per errore essenziale sulla qualità dell’oggetto della prestazione, ai sensi dell’art. 1429, n. 2, c.c., o – in subordine – la risoluzione del contratto, per vizi della cosa compravenduta idonei a pregiudicare l’uso cui essa si sarebbe dovuta destinare ex art. 1490, primo comma, c.c., con condanna dei convenuti alla restituzione di tutte le somme versate in adempimento del contratto.

Al riguardo, gli istanti esponevano: che, con l’atto emarginato, avevano acquistato un terreno sito in Comune di Muggia per il prezzo di euro 170.000,00; che al contratto era allegato un certificato di destinazione urbanistica, nel quale era specificato che una parte del bene rientrava in zona residenziale ed altra parte in zona agricola; che si erano determinati all’acquisto del terreno, poiché intendevano costruirvi due villette unifamiliari; che dopo la stipulazione del rogito, nonostante fosse stata loro assicurata dai venditori l’edificabilità del terreno, erano venuti a conoscenza, all’esito del conferimento di apposito incarico ad un tecnico di fiducia, che il terreno non era edificabile.

Resistevano alle domande avversarie Vlahov Giorgio, Visintini Loredana, Vlahov Cinzia e Vlahov Paola, i quali deducevano: che avevano ritenuto in buona fede l’edificabilità del terreno; che, stante la loro buona fede, erano tenuti alla restituzione del solo prezzo ricevuto. Per l’effetto, chiedevano la chiamata in causa di Kocevar Laura, alla quale avevano affidato l’incarico di effettuare una perizia attestante l’edificabilità del cespite, e il notaio rogante Perri Luciano, dai quali pretendevano di essere tenuti indenni di quanto avessero eventualmente corrisposto nel caso di accoglimento della domanda proposta dagli attori.

Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituiva in giudizio Kocevar Laura, la quale obiettava che il suo incarico era limitato alla stima del bene e che era esente da ogni responsabilità professionale,anche in quanto si verteva in tema di prestazione di particolare difficoltà. Chiedeva in ogni caso di essere autorizzata alla chiamata in causa, per essere manlevata, della propria compagnia assicuratrice Lloyd’s. Si costituiva altresì il terzo chiamato Perri Luciano, il quale negava ogni responsabilità a suo carico, avendo regolarmente portato a termine l’incarico conferitogli, che era limitato alla vendita, senza alcuna indagine sulle caratteristiche edificatorie del bene.

Chiedeva, in subordine, di poter chiamare in causa il geometra Kocevar, ai fini della gradazione delle rispettive responsabilità, istanza, quest’ultima, disattesa. Si costituivano in giudizio anche gli Assicuratori dei Lloyd’s, la quale contestava la domanda degli attori, ritenendo esente da colpa l’attività dell’assicurata, ferma la franchigia di cui alla polizza. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Il Tribunale adito, con sentenza n. 858/2016, depositata il 22 novembre 2016, pronunciava l’annullamento del contratto di vendita, in quanto affetto da errore bilaterale su una qualità essenziale della prestazione, e condannava i convenuti in solido alla restituzione del solo prezzo incassato dalla vendita, con interessi dalla domanda al saldo, mentre respingeva le ulteriori domande restitutorie e di risarcimento dei danni.

Condannava, inoltre, la Kocevar al pagamento, nei confronti dei convenuti, delle spese sostenute per la vendita e condannava gli Assicuratori dei Lloyd’s a tenere indenne l’assicurata, restando ferma la franchigia. 2.–Con atto di citazione del 23 dicembre 2016, proponevano appello Vidonis Vanessa e Sampietro Carlo, i quali lamentavano: che erroneamente la loro richiesta restitutoria era stata limitata al solo importo capitale corrisposto per la vendita, e non anche alle spese collegate alla stipulazione del rogito, senza che vi fosse un loro concorso di colpa per non essersi attivati presso i competenti uffici urbanistici; che il geometra Kocevar doveva essere condannato al pagamento, nei loro confronti, delle spese sostenute, poiché l’errore che aveva determinato l’annullamento del contratto, in ordine all’edificabilità del bene, era stato da questi causato; che analoghe considerazioni valevano con riferimento alla responsabilità del notaio Perri, poiché la semplice lettura del certificato di destinazione urbanistica doveva far insorgere dubbi quanto all’edificabilità del terreno.

Si costituivano nel giudizio di impugnazione Vlahov Giorgio, Visintini Loredana, Vlahov Cinzia e Vlahov Paola nonché Kocevar Laura, Perri Luciano e gli Assicuratori dei Lloyd’s, i quali chiedevano che l’appello fosse dichiarato inammissibile o che comunque fosse rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. Kocevar Laura spiegava appello incidentale condizionato, con il quale riproponeva la domanda di manleva verso la propria compagnia di assicurazione nell’ipotesi di accoglimento dell’appello principale. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede:

a) che nessun permesso di costruireera stato richiesto nel termine indicato nel preliminare concluso il 20 giugno 2012, secondo cui il definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30 ottobre 2012 e comunque in data immediatamente successiva al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Muggia, atto, quest’ultimo, espressamente definito indispensabile ai fini dell’erogazione del mutuo;

b) che, in ragione della stipulazione del definitivo, senza aver mai richiesto il permesso di costruire o presentato un progetto, gli acquirenti non avevano potuto verificare la risposta della pubblica amministrazione in tema di edificabilità del terreno;

c) che la clausola del preliminare che prevedeva la presentazione di tale permesso non poteva essere letta come una mera facoltà degli acquirenti, ma doveva essere ricondotta ad un vero e proprio onere per gli stessi, che le parti avevano ritenuto inoltre indispensabile per l’erogazione del mutuo;

d) che detto mutuo, viceversa, era stato chiesto senza la previa verifica dell’edificabilità del terreno; e ) che, per l’effetto, erano irrilevanti le circostanze di tempo, in occasione delle quali l’architetto incaricato dagli appellanti aveva presentato il progetto, ossia che tale prestazione fosse avvenuta prima o successivamente alla stipula del rogito;

f) che, infatti, il Tribunale aveva fondato la corresponsabilità degli acquirenti sulla valenza dell’obbligo assunto ai sensi dell’art. 6 del contratto preliminare. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, Vidonis Vanessa e Sampietro Carlo. Hanno resistito con controricorso gli intimati Vlahov Giorgio, Visintini Loredana, Vlahov Cinzia e Vlahov Paola – proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico motivo – nonché Kocevar Laura, Perri Luciano e gli Assicuratori dei Lloyd’s. 4.– I ricorrenti e i controricorrenti Kocevar Laura e Perri Luciano hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1366, 1375, 1427, 1453, 1493, 1223 e 1227 c.c., per avere la Corte di merito interpretato l’art. 6 del contratto preliminare – secondo cui il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro e non oltre il 30 ottobre 2012 e comunque in data immediatamente successiva al rilascio del permesso di costruire, quale atto indispensabile ai fini dell’erogazione del mutuo – ed il connesso art. 7 – co n il quale i promissari acquirenti erano autorizzati ad eseguire i rilievi e a presentare in Comune i progetti per la costruzione –, nel senso che fosse previsto un vero e proprio onere per i promissari acquirenti di verificare l’edificabilità del bene, attraverso la richiesta del permesso di costruire, prima che si addivenisse alla stipulazione dell’atto traslativo definitivo.

Ad avviso degli istanti, tale previsione sarebbe stata funzionale al semplice conseguimento del mutuo ipotecario, in quanto la banca ben difficilmente avrebbe erogato la somma richiesta in assenza del permesso di costruire, cosicché, nel momento in cui i promissari acquirenti avevano conseguito dalla banca la necessaria provvista, senza bisogno di ottenere il permesso di costruire, essi sarebbero stati del tutto adempienti e pertanto legittimati a pretendere i rimborsi di quanto speso. Senonché il preliminare non avrebbe previsto un obbligo di presentazione del progetto ai fini di ottenere il permesso di costruire, né un onere in assoluto in tal senso, con l’effetto che l’esegesi del preliminare resa dalla Corte distrettuale sarebbe stata manifestamente errata e illogica, ai fini di limitare l’importo oggetto della pretesa restitutoria o risarcitoria. 1.1.– Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente Kocevar Laura, secondo cui il ricorso (recte il primo motivo) sarebbe inammissibile per difetto di interesse ad impugnare dei ricorrenti Vidonis Vanessa e Sampietro Carlo.

E ciò perché il Tribunale avrebbe fondato il rigetto della domanda di restituzione degli ulteriori esborsi sostenuti dagli acquirenti (per imposte di trasferimento, spese notarili, oneri del contratto preliminare, spese e passività del mutuo contratto), non solo sulla circostanza che all’invalidità relativa del negozio avessero dato causa anche gli stessi attori, non attivandosi per ottenere il permesso di costruire prima della conclusione del definitivo, ma anche sul rilievo della bilateralità dell’errore rilevante su una qualità essenziale della prestazione dovuta.

A fronte dell’interposizione del gravame esclusivamente con riferimento alla prima causale, in ordine alla seconda causale, da sola sufficiente a giustificare la decisione, non vi sarebbe stata alcuna impugnazione, sicché le ragioni esposte dagli istanti non avrebbero avuto comunque alcuna utilità ai fini di scalfire l’esito decisorio basato sull’alternativa – e incontestata – ratio decidendi. Siffatta obiezione non è dirimente, siccome la rilevata bilateralità dell’errore non ha avuto un’incidenza causale decisiva sull’esclusione della restituzione degli ulteriori importi richiesti dagli acquirenti, ma invece ha costituito il fondamento della declaratoria di annullamento del contratto di vendita.

Infatti, la vendita è stata annullata per un errore - vizio rilevante ex art. 1428 c.c. Tale rilevanza è stata desunta:

1) dal fatto che si trattasse di error in qualitateex art. 1429, n. 2, c.c., reputato essenziale, in quanto determinante del consenso secondo comune apprezzamento o in relazione alle circostanze – ossia sull’edificabilità del terreno che aveva indotto le parti a perfezionare l’atto traslativo –;

2) dalla circostanza che l’errore fosse bilaterale, evenienza nella quale l’annullamento può essere pronunciato indipendentemente dalla riconoscibilità dell’errore per l’altro contraente ex art. 1431 c.c. (secondo cui l’errore è riconoscibile allorché, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, esso sia tale che una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo). Ora, secondo il formante giurisprudenziale, nell’ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia non già unilaterale, ma comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 16063 del 18/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 24738 del 19/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 23996 del 12/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 7557 del 23/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 17884 del 12/08/2014; Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 12/03/2013; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26974 del 15/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 5829 del 12/11/1979; Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 05/04/1975; Sez. 1, Sentenza n. 1923 del 30/05/1969; Sez. 3, Sentenza n. 773 del 29/04/1965). Sicché entrambi i contraenti, in sede contrattuale, hanno considerato vera una circostanza inesistente (vale a dire l’edificabilità del terreno oggetto dell’operazione traslativa), atteso che ciascuna parte riteneva che l’altra parte avesse stipulato il contratto di compravendita sulla scorta di una precipua rappresentazione della qualità della prestazione (recte dell’edificabilità del terreno) e, soprattutto, sul presupposto della sua rispondenza al vero.

E dunque l’errore essenziale è stato necessariamente comune, in quanto le volontà delle parti erano concordi (intendendo esse rispettivamente vendere e acquistare un terreno edificabile) ed entrambe viziate da una falsa rappresentazione della realtà: ciascuno dei contraenti ha dato, dunque, causa all’invalidità del negozio. Detta circostanza ha avuto un peso decisivo sulla pronuncia dell’annullamento, avvenuta senza indagare sulla riconoscibilità dell’errore secondo la normale diligenza, per carenza di alcuna ragionevole attesa degli alienanti; e non già al fine di limitare la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di restituzione.

La “circostanza che all’invalidità del negozio abbiano dato causa anche gli stessi attori” (ossia gli acquirenti) – locuzione adoperata dalla sentenza di primo grado e da cui la Kocevar trae spunto per ritenere che la restituzione sia stata limitata alla sola somma versata a titolo di prezzo della vendita, escludendo l’accoglimento dell’ulteriore pretesa relativa alla restituzione delle imposte di trasferimento, delle spese notarili, degli oneri del contratto preliminare e delle rate di mutuo, alla stregua del concorrente rilievo dell’errore bilaterale – non è affatto significativa dell’integrazione di una pluralità di cause, idonee, ognuna, a giustificare la riduzione dell’importo della restituzione.

Piuttosto, l’accento della sentenza di primo grado –così come le argomentazioni della sentenza d’appello – è stato posto sul fatto che, avendo gli acquirenti l’obbligo di conseguire il permesso di costruire prima della stipulazione del definitivo, il mancato perfezionamento della relativa pratica amministrativa entro i termini concordati (dalla qualesi sarebbe potuta ricavare anticipatamente la consapevolezza della natura non edificabile del terreno oggetto del preliminare) avrebbe precluso il riconoscimento della restituzione in ordine alle ulteriori poste rivendicate.

Nessun riferimento vi è, invece, alla condotta incolpevole degli alienanti, tale da legittimare la decurtazione delle voci oggetto della ripetizione da essi dovuta. Non si tratta, dunque, di una ratio decidendi concorrente sulla limitazione dell’importo oggetto della condanna conseguente all’accoglimento della domanda di annullamento negoziale. 1.2.–Tanto premesso, il motivo è fondato. La limitazione degli importi pretesi dagli acquirenti, per effetto della declaratoria di annullamento del contratto di vendita, è stata, infatti, argomentata sulla scorta del riferito concorso di responsabilità di questi ultimi, alla luce di un’erronea interpretazione letterale e logica delle clausole 6 e 7 del preliminare di vendita del 20 giugno 2012, nella parte in cui tali clausole negoziali prevedevano la possibilità dei promissari acquirenti di ottenere il permesso di costruire, avviando la pratica amministrativa con il consenso dei promittenti alienanti, prima che fosse perfezionato il contratto definitivo.

In proposito, non è dato rinvenire alcun obbligo né alcun onere a carico dei promissari acquirenti, bensì una mera facoltà funzionale al rilascio del mutuo ipotecario, nell’ipotesi in cui la banca erogatrice avesse subordinato la concessione del mutuo all’ottenimento di tale permesso. Nessun cenno vi è, invece, nel preliminare –secondo il tenore delle clausole prima indicate, come testualmente riportate nel ricorso – al fatto che i promissari acquirenti fossero obbligati ad ottenere il permesso di costruzione, previa progettazione delle opere da realizzare sul terreno oggetto della promessa di vendita, prima di poter stipulare il definitivo.

Del resto, ove così per ipotesi fosse stato, i promittenti venditori avrebbero dovuto rifiutare la stipula del definitivo, in assenza di tale precondizione (o comunque avrebbero dovuto giustificare la stipulazione nonostante l’inadempimento di tale asserito obbligo). Né la previsione contrattuale prefigurava un onere a carico degli stessi promissari acquirenti, essendo piuttosto tale facoltà (contemplata a loro vantaggio) diretta a favorire il rilascio del mutuo, nell’esclusivo interesse di quest’ultimi, mutuo di fatto ottenuto dalla banca erogatrice, senza attivare la pratica amministrativa di rilascio del richiamato permesso.

Sicché non rispecchia la volontà delle parti, come cristallizzata nel suddetto contratto preliminare (di cui sono state riportate nel corpo del ricorso le espressioni utilizzate), l’affermazione del Giudice d’appello secondo cui l’errore rilevante in cui sono incorsi gli acquirenti, al momento della conclusione del contratto di vendita del 26 ottobre 2012, non sarebbe stato integrato qualora gli stessi avessero prontamente adempiuto all’incombenza assunta con il citato preliminare, in difetto di alcun elemento idoneo a supportare tale ricostruzione quanto all’assunzione di un obbligo o di un onere di ottenere l’evocato provvedimento amministrativo prima di concludere l’atto traslativo definitivo.

Ne consegue che la ricostruzione del preliminare offerta dalla Corte di merito viola i canoni ermeneutici che attribuiscono rilievo al senso letterale delle parole usate, ai fini di ricavarne la loro comune intenzione, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, alla combinata e complessiva interpretazione delle clausole, alla lettura secondo buona fede, sulla scorta di argomentazioni illogiche o comunque insufficienti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9875 del 13/04/2023; Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022;

Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015; Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002). Di talché il Giudice del rinvio dovrà rivedere le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’ulteriore richiesta di rimborso delle spese sostenute dagli acquirenti per imposte di trasferimento, spese notarili, oneri del contratto preliminare, spese e passività del mutuo contratto, secondo la quantificazione analiticamente operata, all’esito di una rinnovata lettura del contratto preliminare che tenga conto dei rilievi mossi avverso la precedente esegesi negoziale effettuata. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la condanna degli appellanti alla refusione delle spese del giudizio d’appello con riferimento a tutte le parti, a fronte della proposizione del gravame nei confronti dei soli convenuti originari e non dei chiamati in causa.

Rilevano, sul punto, gli istanti che avrebbero citato nel giudizio d’appello anche i terzi chiamati, non già per estendere le pretese azionate –e le relative conclusioni in merito rassegnate – anche nei loro confronti, ma esclusivamente per rispettare il contraddittorio verso tutte le parti del giudizio di primo grado. 2.1.– La doglianza è assorbita dall’accoglimento del primo motivo, che importa l’automatica caducazione del capo accessorio sulle spese. Infatti, in ragione della riforma del capo principale, viene meno la regolamentazione delle spese di lite, alla stregua dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. 3.– Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato i controricorrenti Vlahov Giorgio, Visintini Loredana, Vlahov Cinzia e Vlahov Paola chiedono che, nell’ipotesi di accoglimento del primo motivo del ricorso principale, Kocevar Laura sia condannata a manlevare e tenere indenni gli odierni ricorrenti incidentali, in ordine alle somme richieste dai ricorrenti principali e ad essi dovute. 3.1.– Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse.

Ed infatti, la Corte territoriale non ha esaminato la subordinata richiesta, formulata dagli odierni ricorrenti incidentali nel giudizio di gravame, di condanna di Kocevar Laura e della sua compagnia di assicurazione a manlevare e tenere indenni gli appellati da ogni conseguenza pregiudizievole ulteriore, rispetto alla mera refusione del prezzo della compravendita del 26 ottobre 2012, nel caso di accoglimento dell’appello principale. Si tratta, dunque, di questione assorbita, con l’effetto che la relativa censura non è stata mossa avverso una specifica statuizione della pronuncia impugnata, rispetto alla quale non si configura una soccombenza dei ricorrenti incidentali.

Piuttosto, si ricade nell’ambito di un mero precipitato dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale. Avendo il Giudice del gravame ritenuto tale questione assorbita dalla statuizione adottata di rigetto dell’appello principale, essa, all’esito della cassazione della sentenza, rimane impregiudicata e può essere dedotta davanti al Giudice di rinvio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11270 del 12/06/2020; Sez. 5, Sentenza n. 22095 del 22/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4472 del 07/03/2016; Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016). 4.–In conclusione, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre il secondo è assorbito.

Per converso, il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa compo