Cassation court dismisses appeal regarding usucapion, upholding lower court's rejection of third-party opposition to execution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Cacciopoli against the Second Instance Court's rejection of her third-party opposition to an execution proceeding. Cacciopoli argued she acquired the property via usucapion, while Italfondiario contested the notification of the appeal and the sufficiency of evidence regarding the lawyer's mandate. The court affirmed that the lower court correctly evaluated the extrajudicial confession as direct evidence and reserved the right to assess witness credibility and document reliability, thereby rejecting the cassation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 c.p.c.; Art. 379 c.p.c.: The court rejects an appeal challenging the notification of a cassation appeal to the wrong party if the creditor's identity is clear, and it upholds the lower court's exclusive evaluation of extrajudicial confessions and witness credibility as direct evidence without requiring specific refutation of unexamined arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13203-2018 proposto da: CACCIOPPOLI FILOMENA, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO ORLANDO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO ACTIS e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè SAVARESE SALVATORE, SAVARESE CONCETTA, SAVARESE ANNA, SAVARESE LETIZIA e SAVARESE ANTONIO -intimati - Ric. 2018 n. 13203sez.
S2 - ud. 2 1 - 0 4 - 2023 - 2- avverso la sentenza n. 3053/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 23.7.2003 Cacciopoli Filomena proponeva opposizione di terzo avverso l’esecuzione immobiliare R.G.E. 387/1998, promossa da Comit Factoring (oggi, Italfondiario S.p.a.) contro De Simone Maria, assumendo di risiedere da sempre nell’appartamento esecutato ed invocando l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà dello stesso per usucapione.
Con sentenza n. 5857/2011 il Tribunale di Napoli rigettava l’opposizione. Con la sentenza impugnata, n. 3053/2017, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dalla Cacciopoli avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Cacciopoli Filomena affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Italfondiario S.p.a. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti costituite hanno depositato memoria ; in particolare, parte ricorrente tempestivamente, e parte controricorrente oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso, va scrutinata l’eccezione sollevata a pag. 4 del controricorso, con la quale Italfondiario S.p.a. deduce che il ricorso sarebbe stato erroneamente notificato ad Italfondiario S.p.a., nella qualità di Ric. 2018 n. 13203sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4 - 2023 - 3- procuratore di Castello Finance S.r.l., e non invece di quest’ultima, effettiva titolare del credito, e dunque legittimata passiva, per averlo acquistato a suo tempo da Banca Intesa S.p.a. giusta cessione del 6.12.2005, pubblicata in G.U. n. 300 del 27.12.2005.
L’eccezione è infondata, posto che, come già evidenziato dallaCorte di Appello di Napoli, davanti alla quale era stato già eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’appellata Italfondiario S.p.a., non vi è incertezza nell’individuazione della partenei cui confronti è rivolta l’impugnazione. Va poi esaminata, e respinta, l’eccezione contenuta nella memoria depositata da parte ricorrente, sec ondo cui difetterebbe agli atti del presente giudizio di legittimità la prova del conferimento dell’incarico all’avv. Actis, procuratore di Italfondiario S.p.a.
Diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, infatti, detta procura è allegata in calce al controricorso, prima della relazione di notificazione, ed è stata ritualmente depositata, unitamente all’atto al quale accede, nel termine previsto dall’art. 370, ultimocomma, c.p.c. Del pari infondata è l’ulteriore eccezione, sempre contenuta nella memoria depositata da parte ricorrente, di mancata dimostrazione dell’avvenuto decesso di Savarese Salvatore e dell’accettazione dell’eredità di quest’ultimo da parte dei suoi eredi. Trattandosi invero di parti rimaste intimate, nessun effetto, sul presente giudizio, può derivare dalla mancata dimostrazione del decesso di una di esse e/o dell’avvenuta accettazione dell’eredità da parte dei chiamati alla stessa.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi laricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 922 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe Ric. 2018 n. 13203sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4 - 2023 - 4- considerato che le prove fornire dall’odierna ricorrente dimostravano che la stessa aveva esercitato sul cespite oggetto di causa una signoria di fatto ultraventennale idonea ai fini dell’usucapione. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia lanullità della sentenza e del procedimento, per violazione degli artt. 200,116 c.p.c., 2735 c.c., 111 Cost., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente posto a base della sua decisione la dichiarazione che la Cacciopoli avrebbe fatto al C.T.U., e che questi ha riportato nel proprio elaborato, sulla sua qualità di conduttore dell’immobile di cui è causa, senza considerare che detta confessione, in quanto fatta ad un terzo, non aveva valore di prova legale, come quella rivolta direttamente alla parte interessata, e dunque avrebbe dovuto essere valutata dal giudice di merito unitamente agli altri elementi di prova emersi dall’istruttoria.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697, 1158 c.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamento delle utenze a servizio dell’appartamento di cui si discute fosse compatibile anche con una condizione di mera detenzione, senza considerare che, nel loro complesso, le risultanze dell’istruttoria dimostravano, piuttosto, la sussistenza, in capo alla Cacciopoli, di un possesso utile ad usucapionem.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Innanzitutto,va rilevato che con il secondo e terzo motivo si denunzia il vizio di omesso esame di fatto decisivo, che è Ric. 2018 n. 13203sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4 - 2023 - 5- inammissibile ex lege, configurandosi una ipotesi di cd. doppia conforme. Peraltro, non si denuncia l’omesso esame di un fatto determinato, ma si sostiene, piuttosto, che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato le risultanze dell’istruttoria, dando rilievo esclusivo ad una dichiarazione resa dalla Cacciopoli al C.T.U.Sul punto, va ribadito che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,“… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”(Cass.
Sez. 1 , Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
In ogni caso, la Corte di Appello ha dato atto che la Cacciopoli aveva dichiarato al C.T.U. di aver occupato l’appartamento dal 1969 in base ad un rapporto di locazione, mai formalizzato per effetto dei rapporti di parentela esistenti con la proprietà del cespite. La Corte distrettuale ha dunque richiamatoil principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce Ric. 2018 n. 13203sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4 - 2023 - 6- una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento” (Cass.
Sez.L, Sentenza n. 4608 del 11/04/2000 Rv. 535583; conf. Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 3989 del 18/03/2003, Rv.561206; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 5326 del 04/04/2003, Rv.561898). Del resto, va anche considerato che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”(Cass.
Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Il giudice di merito, quindi, è libero di scegliere quale, tra i diversi elementi emergenti dall’istruttoria, porre a fondamento della propria Ric. 2018 n. 13203sez. S2 - ud. 2 1 - 0 4 - 2023 - 7- decisione, senza essere tenuto ad esaminare, o a confutare, specificamente quelli non considerati. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a