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Ordinanza — n. 15290/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal norm violation allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15290/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the Consorzio Trasporti Italfrigo's challenge against the Bologna Court of Appeal's decision. The appellant argued that the lower court failed to examine specific facts regarding invoice errors and witness credibility, but the Court ruled these were not admissible grounds. The Court determined that the appellant did not cite specific legal provisions violated and instead requested a re-evaluation of the factual assessment, which remains the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible when the appellant fails to denounce a specific violation of a legal norm and merely requests a revision of the factual assessment reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific legal norm factual assessment appellate court decision witness credibility contractual dispute responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016
Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011
anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011 , Rv.
Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12840-2018 proposto da: C.T.I. CONSORZIO TRASPORTI ITALFRIGO,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI n. 66, nello studio dell’avv. SIMONA RINALDI GALLICANI,rappresentato e difeso dall’avv. ROBERTO MONTAGNANI -ricorrente - contro TRASPORTI M.S. DI MITONNEAU SOPHIE LUCIENNE -intimato - avverso la sentenza n. 742/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Ric. 2018 n. 12840 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 2- Con atto di citazione notificato il 24.11.2006 Trasporti M.S. di Mitonneau Sophie Lucienne proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1358/06, emesso dal Tribunale di Ferrara, con il quale le era stato ingiunto di pagare a C.T.I. Consorzio Trasporti Italfrigo a saldo di alcune prestazioni di trasporto. Nella resistenza della creditrice il Tribunale, con sentenza n. 1656/09, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto opposto. Con la sentenza impugnata, n. 742/2018, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame interposto da C.T.I. avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.T.I. affidandosi a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la società opponente aveva incentrato la propria difesa sulla base della tesi dell’errore commesso nel pagamento delle fatture emesse da C.T.I.

La censura è inammissibile, configurandosi nel caso di specieuna ipotesi di cd. doppia conforme. Peraltro, con essa non si denuncia l’omesso esame di un fatto determinato, ma si sostiene, piuttosto, l’infondatezza dei motivi di opposizione che erano stati proposti dall’odierna intimata. Sotto questo profilo, va ribadito che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua Ric. 2018 n. 12840 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 3- oggettiva esistenza,“… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma unfatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale , ex art. 2697 c.c., (cioè unfatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche unfatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione diprova di un fatto principale), p urché controverso e decisivo” (Cass.

Sez.1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 , Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez.5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011 , Rv. 616733). Non sono quindi “fatti”nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

La censura, dunque, finisce per attingere il merito ed invoca un riesame dell’apprezzamento del fatto e delle prove condotto dal giudice di seconda istanza.Sul punto, va ribadito che non è consentito contrapporre,alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio. Infatti “Il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio Ric. 2018 n. 12840 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 4- sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631 448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014,Rv. 631330). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il secondo motivo, il ricorrente invoca laviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di ravvisare l’inattendibilità dei testi Stracuzzi Marco e Giuseppe.

La censura è inammissibile, in primo luogo perché non si denuncia la violazione di alcuna specifica norma di legge, e comunque perché si contesta il giudizio di attendibilità delle deposizioni testimoniali, che è rimesso all’apprezzamento del Ric. 2018 n. 12840 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 5- giudice di merito.Si richiamano, sul punto, le considerazioni già esposte in occasione dello scrutinio della prima doglianza. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato la mancata sottoscrizione, da parte della titolare della ditta intimata, Mitonneau Sophie, della scrittura privata in data 10.8.2005, senza considerare che la predetta titolare non aveva mai sottoscritto alcun documento inerente il rapporto negoziale di cui è causa, avendone demandato la gestione a Stracuzzi Giuseppe, il quale aveva effettivamente firmato sia il contratto di trasporto originario che la lettera del 10.8.2005.

La censura è inammissibile, per i medesimi motivi esposti in relazione al secondo motivo. Anche in questo caso, il consorzio ricorrente non indica la norma di legge che si assume violata ed invoca una revisione del giudizio valutativo del compendio istruttorio, che è demandato al giudice di merito. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2018 n. 12840 sez. S2 -ud. 24-03-2023 - 6- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d