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Ordinanza — n. 15145/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to missing appeal judgment and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15145/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal against the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible. The appellant had filed the appeal but subsequently withdrew the file containing the contested judgment without replacing it, leaving the court unable to review the merits. The court held that since the appealed judgment was not available, the appellate court correctly refused to examine the substantive arguments regarding simulated transactions and procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 348 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When the appealed judgment is missing from the file and cannot be deduced from the appeal act, the appellate court's declaration of inadmissibility is valid, precluding a review of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal missing judgment withdrawal of file merit review procedural defect trasferimento di patrimonio negozio giuridico immobiliare occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 348 c.p.c.
l’art. 348 c.p.c.), così che “al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello” (così, da ultimo, Cass.
Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.
e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia sotto altro profilo (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)”, in quanto in ogni caso si sarebbe trattato non di inammissibilità, ma di improcedibilità;
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis del d.p.r. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
art. 348 c.p
l’art. 348 c.p.c.), così che “al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello” (così, da ultimo, Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12751/2021
348 c.p.c.), così che “al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello” (così, da ultimo, Cass. 12751/2021), circostanza esclusa dalla Corte d’appello nel caso in esame, con decisione argomentata (v.
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Testo completo

ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 12259/2018proposto da: VITA COSIMO, rappresentatoe difes o dagli avvocati Paola Peccarisi e Maurizio Sanasi, per procura in calce alricorso; –ricorrente - contro MAZZEO MARIA PANTALEA e BERNASCONI DONATA GRAZIA BEATRICE, nella qualità di eredi di BERNASCONI IVO, VITA MARCO e VITA GIOVANNI; – intimati – avverso la SENTENZA n. 150/2018 del la CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositatail 5 febbraio 2018; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Chiara Besso Marcheis, nell’adunanza in camera di consiglio del23/11/2022.

PREMESSO CHE 1. Bernasconi Ivo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, Vita Cosimo, Vita Giovanni e Vita Marco, affinché venisse accertata e dichiarata la natura simulata di due atti di vendita stipulati da Vita Cosimo, in qualità di procuratore dell’attoree di un successivo atto di donazione. L’attore, a sostegno della domanda, deduceva che in data 19 febbraio 1997 aveva conferi to a Vita Cosimo procura generale ad negotia e che il 12 luglio 1999 Vita Cosimo aveva vend uto ai figli Vita Marco e Giovanni un locale deposito dei coniugi Bernasconi e aveva ced uto al figlio Vita Marco e alla moglie di lui, Settimo Maria, la nuda proprietà della villa familiare dei Bernasconisita in Galatone ; che c on successivo atto di donazione Settimo Maria aveva dona to al marito Vita Marco la quota indivisa di metà della nuda proprietà ; che nel febbraio del 2007l’attore era ven uto a conoscenz a d i tali eventi , mediante una comunicazione del comune di Galatone concernente il pagamento di una tassa.

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2762/2013, accoglieva le domande dell’attore : accertata la natura simulata d egli atti di compravendita, ne dichiarava la nullità, così come dichiarava nullo l’atto di donazionecon cui Settimo Maria aveva ceduto a Vita Marco la sua quota della nuda proprietà dell’immobile diGalatone.

2. Vita Cosimo e Vita Marco impugnavano la sentenza, chiedendo il totale rigetto delle domande dell’attore. La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza n. 150/2018 , dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione: la Corte ha rilevato che gli appellanti avevano sì con l’atto di impugnazione depositato regolarmente la sentenza impugnata, ma che poi, dopo avere precisato le conclusioni, avevano ritirato il fascicolo di parte, che non avevano poi provveduto a ridepositare, così che, al momento della decisione mancava agli atti la sentenza impugnata (non presente né nel fascicolo d’ufficio né in quello di parte); non essendo possibile, in mancanza della sentenza impugnata, pervenire a una decisione di merito, la Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del gravame.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello Vita Cosimo ricorre per cassazione. Gli intimati Mazzeo Maria Pantalea e Bernasconi Donata Grazia, eredi di Bernasconi Ivo, nonché Vita Marco e Vita Giovanni non hanno presentato difese. Il ricorrente ha deposi tato memoria , con cui “si riporta integralmente alle deduzioni e alle motivazioni addotte in ricorso”. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi:

1) il primo motivo denuncia “violazione ed errata applicazione della norma di cui agli artt. 347 e 348 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)”; la sentenza impugnata sarebbe “illegittima e preliminarmente viziata” in quanto basata sull’erroneo presupposto secondo cui l’assenza (presunta) della sentenza appellata non ha consentito la valutazione dei motivi d’appello; la sentenza è infatti stata depositata unitamente al fascicolo di parte e alla luce di tale produzione la Corte d’appello doveva disporre le opportune ricerche al fine di rinvenire il fascicolo e non poteva dichiarare l’inammissibilità del gravame;

2) il secondo motivo contesta “violazione ed errata applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 347 e 348 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia sotto altro profilo (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)”, in quanto in ogni caso si sarebbe trattato non di inammissibilità, ma di improcedibilità;

3) il terzo motivo fa valere “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia in ordine al mancato pronunciamento sulla richiesta di integrazione del contraddittorio (art. 360, n. 5 c.p.c.)” perché la Corte d’appello non avrebbe neppure esaminato la richiesta di integrazione del contraddittorio sia con Mazzeo Maria Pantalea che con Settimo Maria;

4) il quarto motivo denuncia “violazione ed errata applicazione del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 347 e 348 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia sotto altro profilo (art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.)”; la Corte d’appello poteva, anch e in assenza di copia della sentenza impugnata, pronunciarsi su alcuni dei motivi d’appello, ad esempio su quello che denunciava la mancata integrazione del contraddittorio; sarebbe quindi evidente come la Corte non abbia esaminato gli atti del processo, “in ordine alle deposizioni testimoniali, alla stima del valore dei beni immobili, alla mancata percezione delle somme e alla consulenza grafologica”;

5) il quinto motivo contesta, infine, “violazione ed errata applicazione della norma di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)”, in quanto la Corte d’appello, avendo erroneamente dichiarato l’inammissibilità del gravame, avrebbe pronunciato una errata condanna alle spese, con motivazione peraltro scarna, non avendo fatto riferimento alcuno alle ragioni della condanna medesima. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo, la Corte d’appello ha essa stessa affermato che la sentenza impugnata era stata depositata, ma che era stato ritirato il fascicolo di parte nel quale –come sostiene il ricorrente – l’atto era contenuto, fascicolo di parte che non è stato restituito, circostanza che il ricorrente non nega e che fa venire meno il dovere della Corte di porre in essere ricerche del fascicolo.

Circa la sanzione della improcedibilità –e veniamo al secondo motivo – questa non è più prevista quale sanzione del mancato deposito della sentenza impugnata (v. l’art. 348 c.p.c.), così che “al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello” (così, da ultimo, Cass. 12751/2021), circostanza esclusa dalla Corte d’appello nel caso in esame, con decisione argomentata (v. le pagg. 4-6 della decisione impugnata). La d ecisione di inammissibilità del gravame ha correttamente comportato, in base al principio della ragione più liquida, l’omesso esame dei motivi con i quali gli appellanti contestavano il difetto di integrità del contraddittorio (il terzo e il quarto motivo, motivo quest’ultimo che contesta pure il mancato esame delle deposizioni testimoniali, della stima del valore dei beni immobili, della mancata percezione delle somme e della consulenza grafologica, profili invece esaminati dal giudice d’appello, cfr. le pagg. 5-6 della sentenza impugnata).

Il quinto motivo censura infine la condanna alle spese del giudizio, condanna conseguente – come correttamente precisa la Corte d’appello che quindi motiva sul punto – alla pronuncia di inammissibilità del gravame. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - bis del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo u