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Ordinanza — n. 14696/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to double conformity and new fact examination requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14696/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to examine evidence proving possession of the inherited property and raised a new claim regarding the nullity of a renunciation based on a subsequent agreement. The court rejected these grounds because the appeal violated the principle of double conformity by attempting to re-evaluate facts already decided and introduced a new issue requiring fact-finding, which is exclusively the domain of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 348-bis, commi 4 e 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it violates the principle of double conformity by re-examining facts already decided or introduces new issues requiring fact-finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
double conformity principle inadmissible appeal new fact examination renunciation of inheritance possession of property Court of Cassation litigation costs diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, co.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
in relazione all'art. 360, co.
Art. 348-bis, commi 4 e 5 c.p.c.
E in effetti, la rubrica del motivo richiama pure tale ulteriore ragione di censura, la quale, però, è radicalmente inammissibile in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art.
art. 485 c.c
Secondo la Corte d’appello da tale scrittura nulla si desumeva su quale fosse la situazione al momento della morte; anzi dalla stessa emergeva una semplice possibilità di godimento, consentita dai familiari a titolo personale, inidonea ad esprimere una situazione possessoria rilevante ex art. 485 c.c.
art. 520 c.c
Con il motivo si «solleva l'eccezione di nullità assoluta dell'atto di rinuncia all'eredità formalizzato dal Capponi Mario in data 25/11/2003 in violazione dell'art. 520 c.c., che dispone la nullità della rinuncia fatta sotto condizione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 8053/2014
(come perimetrati da Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Cass., 3 novembre 2020, n. 24395
Cass. n. 20438/2019
Infatti, la rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale in sede di legittimità postula che non vi sia necessità di nuove indagini di fatto (Cass. n. 20438/2019; n.
Cass. n. 7048/2016
Cass. n. 2443/2016
Cass. n. 16541/2009
Cass. n. 8478/2000
Cass. n. 11974/2010
Ebbene un simile accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito o (Cass. n. 11974/2010; n.
Cass. n. 1875/2012
Cass. n. 2091/1971
1875/2012), cui spetta, appunto, accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti, gravate dall’onere di allegare e dimostrare il nesso di interdipendenza (Cass. n. 2091/1971).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6389/2022 R.G. proposto da: CAPPONI MARIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BIZZARRI ROBERTA -ricorrente- CAPPONI EZIANA, elettivamente domiciliata in CORRIDONIA VIA LORENZO LOTTO S.N.C., presso lo studio dell’avvocato GIUSTOZZI SANDRO (che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1029/2021 depositata il 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA È stato proposto ricorso per cassazione, da parte di Capponi Mario, contro sentenza della Corte d’appello di Ancona, intervenuta nella causa derivante dalla successione intestata di Capponi Dante, il quale è deceduto il 13 luglio 2003, lasciando eredi il coniuge De Angelis Elena e i figli Capponi Mario, attuale ricorrente, e Capponi Eziana. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda, che Capponi Mario aveva proposto dinanzi al Tribunale di Macerata al fine di far dichiarare l’inefficacia della propria rinuncia all’eredità, in quanto intervenuta decorsi oltre tre mesi dall’apertura della successione (il 25 novembre 2013), quando il rinunziante aveva oramai acquistato la qualità di erede puro e semplice, essendo rimasto, insieme alla madre, nel possesso della casa già adibita a residenza familiare senza fare l’inventario nel termine prescritto dall’art. 485 c.c. La Corte d’appello, dopo avere richiamato i principi applicabili in materia, ha escluso che l’attore avesse dato la prova del possesso, contestato dalle controparti, avendo ritenuto non decisivi i certificati anagrafici.

La Corte territoriale ha aggiunto che non si potevano ricavare elementi decisivi neanche dalla scrittura del 19 novembre 2003, con la quale i coeredi avevano regolato i reciproci rapporti: in base a tale scrit tura, a fronte della rinuncia all’eredità da parte di Capponi Mario, la madre e la sorella si erano obbligate a consentire al loro congiunto di utilizzare ai fini abitativi l’immobile intestato a Capponi Dante, vita natural durante. Secondo la Corte d’appello da tale scrittura nulla si desumeva su quale fosse la situazione al momento della morte; anzi dalla stessa emergeva una semplice possibilità di godimento, consentita dai familiari a titolo personale, inidonea ad esprimere una situazione possessoria rilevante ex art. 485 c.c. Si difende Capponi Eziana, depositando anche la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base di due motivi, come segue riassunti:

1) violazione degli artt. 485 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, rappresentato dalle prove prodotte (certificati storici di residenza e scrittura privata del 19/11/2003) in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. La Corte d’appello, pur muovendo da presupposti teorici esatti sulla nozione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., ha poi negato che gli elementi acquisiti in giudizio (certificati anagrafici e scrittura privata fra i coeredi) fossero idonei a fornire la prova di un tale possesso. Il ricorrente sostiene invece che, dal complesso di tali elementi, la corte di merito avrebbe dovuto dedurre la prova del possesso dell’immobile già adibito a casa familiare esercitato dal ricorrente già da prima dell’apertura della successione del padre, essendo incontroversa tale destinazione;

2) violazione degli artt. 1421 e 520 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Con il motivo si «solleva l'eccezione di nullità assoluta dell'atto di rinuncia all'eredità formalizzato dal Capponi Mario in data 25/11/2003 in violazione dell'art. 520 c.c., che dispone la nullità della rinuncia fatta sotto condizione. Infatti, la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 19/11/2003 deve considerarsi parte integrante dell'atto di rinuncia formalizzato solo sei giorni dopo, ovvero in data 25/11/2003, che ne costituisce una condizione. È evidente, infatti, come le coeredi, Capponi Eziana e De Angelis Elena, avrebbero assicurato al Capponi Mario adeguata sistemazione di alloggio vita natural durantenella casa familiare, oggetto di successione, solo a fronte e quindi a condizione che egli avesse rinunciato all'eredità del padre, Capponi Dante.

Tale nullità avrebbe potuto e dovuto essere rilevata d'ufficio dal Giudice di appello ed è parimenti rilevabile nell'attuale stato del procedimento dal Giudice di legittimità». Il primo motivo, il quale censura sia la violazione di legge, sia l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile. Quanto al preteso vizio di violazione di legge, occorre ricordare che esso consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (fra le tante, Cass. 5 febbraio 2019; 13 ottobre 2017, n. 24155).

Orbene, la Corte d’appello ha ritenuto che gli elementi acquisti al giudizio non dimostrassero, neppure in via presuntiva, la effettiva e concreta relazione materiale fra l’immobile e il Capponi, e che gli stessi elementi non permettessero di verificare se e quali poteri il medesimo avesse esercitato sul bene stesso. È pertanto evidente che – sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. –il ricorrente pretende invece una rivisitazione della quaestio facti, qui non più censurabile, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (come perimetrati da Cass., sez. un., n. 8053/2014).

E in effetti, la rubrica del motivo richiama pure tale ulteriore ragione di censura, la quale, però, è radicalmente inammissibile in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-bis, commi 4 e 5, c.p.c. (Cass. 3 novembre 2020, n. 24395). A ciò si deve aggiungere che oggetto della censura esposta nell'illustrazione del motivo medesimo non è affatto un omesso esame di fatti materiali, nel senso chiarito da questa Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014 cit. ), bensì il supposto errore commesso dalla corte di merito con riguardo all’accertamento del possesso del bene ereditario.

Una simile censura, infatti, implicando una rinnovazione del giudizio, non è proponibile in questa sede di legittimità. È inammissibile anche il secondo motivo. La nullità della rinuncia dovrebbe ravvisarsi, secondo il ricorrente, nell’esistenza di una condizione non risultante dall’atto formale di rinuncia, ma dalla scrittura intercorsa fra i coeredi. Sotto questo profilo la questione è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede. Infatti, la rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale in sede di legittimità postula che non vi sia necessità di nuove indagini di fatto (Cass. n. 20438/2019; n. 7048/2016; n. 2443/2016; n. 16541/2009; n. 8478/2000), laddove, nel caso di specie, il rilievo della supposta nullità implicherebbe l’accertamento del collegamento fra i due negozi.

Ebbene un simile accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito o (Cass. n. 11974/2010; n. 1875/2012), cui spetta, appunto, accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti, gravate dall’onere di allegare e dimostrare il nesso di interdipendenza (Cass. n. 2091/1971). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 4.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso