Decreto — n. 14537/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 10878/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: PITRUZZELLA CALOGERA, difesacome in atti; contro PITRUZZELLA CARMELO + 1, difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenutoche le spese processuali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p; Decreto — n. 14537/2023 — snciv · Corte di Cassazione: CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 10878/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: PITRUZZELLA CALOGERA, difesacome in atti; contro PITRUZZELLA CARMELO + 1, difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenutoche le spese processuali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 10878/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: PITRUZZELLA CALOGERA, difesacome in atti; contro PITRUZZELLA CARMELO + 1, difesi come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenutoche le spese processuali devono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 14/04/202