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Ordinanza — n. 14339/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows defense fee reduction claim, rejecting retroactive application of new fee cap to pre-existing work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the first ground of appeal regarding the retroactive application of a fee reduction rule to defense services completed before the law's enactment. The appellant argued that the reduction should not apply to work finished in 2008, while the lower court had incorrectly applied it. The court ruled that the statutory reduction cannot be applied retroactively to exhausted legal activities, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case for a new fee calculation.

Regesto Legislator

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Art. 106 bis D.P.R. 115/2002; Art. 1, comma 607, L. 147/2013: The statutory reduction of defense fees by one-third cannot be applied retroactively to legal activities already completed prior to the law's entry into force.

Parole chiave

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defense fee reduction retroactive application gratuitous assistance legal aid fees fee liquidation rules constitutional principles procedural timing risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 106 bis D.P.R. 115/2002
115/202, la Corte territoriale ha riformato la decisione, liquidando un compenso base di € 2.250,00, che ha ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, per un importo finale di € 1.350,00.
Art. 1, comma 607, L. 147/2013
All'esito dell'opposizione ex art. 170 D.P.R.
Art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
147/2013, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. sostenendo che la riduzione di un terzo prevista dall'art.
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
per violazione dell’art. 132, comma 1, n.
Art. 13 della legge 247/12
violazione dell’art. 13 della legge 247/12, dell’art.
art. 170 D.P.R. 115/202
All'esito dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/202, la Corte territoriale ha riformato la decisione, liquidando un compenso base di € 2.250,00, che ha ridotto di un terzo ai sensi dell'art.
art. 106 bis D.P.R. 115/2002
115/202, la Corte territoriale ha riformato la decisione, liquidando un compenso base di € 2.250,00, che ha ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, per un importo finale di € 1.350,00.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13/2016
Corte cost. 192/2015
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6643/2022 R.G. proposto da: MONDUCCI JURI, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA MARSALA, rappresentato e difeso da se stesso -ricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2005/2020 depositata il 07/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA L'avv. Juri Monducci ha adito la Corte d'appello di Bologna, instando per la liquidazione del compenso per la difesa di ufficio in un giudizio penale a carico di Nanagjoka Gezin, definito con sentenza della Corte d’appello di Bologna del 14 dicembre 2008. Con decreto del 10.8.2018, il giudice distrettuale ha respinto la domanda per intervenuta prescrizione del credito. All'esito dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/202, la Corte territoriale ha riformato la decisione, liquidando un compenso base di € 2.250,00, che ha ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, per un importo finale di € 1.350,00.

Avverso l'ordinanza l'avv. Juri Monduzzi propone ricorso in tre motivi. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente censura la sentenza impugnata sulla base di tre motivi, come segue riassunti:

1) violazione degli artt. 11, 12 preleggi, 106 bis D.P.R. 115/2002 e 1, comma 607, L. 147/2013, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. sostenendo che la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis tusg non era applicabile anche alle attività difensive svolte dal ricorrente, le quali si erano esaurite il 4.3.2008, prima dell'entrata in vigore della disposizione.

2) nullità dell’ordinanza ex art. 360 comma 1, n 4, c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4,c.p.c.: il presidente della Corte d’appello, nonostante l’accoglimento dell’opposizione, a fronte della nota spese depositata:

a) ha liquidato gli onorari in un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto, senza dare alcuna motivazione, nemmeno sintetica, delle ragioni per cui ha inteso discostarsi;

b) ha totalmente omesso la liquidazione delle spese vive, sostenute per il contributo unificato e per le anticipazioni dovute ex art. 30 DPR 115/2002.

3) violazione dell’art. 13 della legge 247/12, dell’art. 1, 2e 4del D.M. 55/2014 e della Tabella 12 allegata al medesimo D.M. 55/2014, per avere il giudice dell’opposizione liquidato le spese al di sotto dei minimi previsti in relazione allo scaglione di valore di riferimento. Il primo motivo è fondato. L'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 dispone, con previsione applicabile sia al gratuito patrocinio, che alla difesa d'ufficio, che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.

Come ha chiarito la Corte costituzionale, la norma, introdotta dall'art. 1, comma 606, lettera b), L. 147/2013, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore. La disposizione, pur prevedendo che "la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai difensori si applica "alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge" deve essere letta alla luce dei principi costituzionali e in "coerenza con il sistema e dunque in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, che esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un'analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale.

Un carattere della procedura sottolineato anche dalla recente introduzione del nuovo comma 3-bis dell'art. 83 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta" (cfr., Corte cost.13/2016 e 192/2015). La pronuncia, avendo applicato la riduzione anche ai compensi maturati dal ricorrente con riferimento al patrocinio completamente esauritosi nel 2008, prima dell'entrata in vigore dell'art. 106 bis tugs, è dunque incorsa nell'erre denunciato.

È quindi accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo, competendo al giudice del rinvio regolare nuovamente le spese di lite, tenendo conto dei rilievi sollevati in ricorso. L'ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglieil primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Cos