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Ordinanza — n. 14311/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14311/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14311/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29560/2017,proposto da: IMMOBILIARE VIRGINIAs.r.l., domiciliata in Roma, Via Antonio Ber- toloni 44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMPA , che l a rappresenta e difende; -ricorrente - WELL BUILDING CENTER s.r.l., domiciliata in Roma , Via Tacito 41 , presso lo studio dell’avvocato PAOLA PEZZALI, rappresentata e difes a dall'avvocato BRUNO BRUCOLI; -ricorrente - contro STIMILLI IVETTA o JVETTE, domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, rappresentato e difeso dagli avvocati CHIARA FRANCESCA G. DELLA BERTA, ELENA MARIA LAURA DELLA BERTA; -ricorrente incidentale - 2di 6 – RG 29560/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n.

Regesto Legislator

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art. 335 c.p, art. 334 c.p, art. 101 c.p, artt. 91 c.p; Ordinanza — n. 14311/2023 — snciv · Corte di Cassazione: – In via logicamente pregiudiziale, è da pronunci arsi sul terzo motivo di ciascuno dei due ricorsi riuniti. Il motivo è fondato. Contrariamente a quanto mostra di ritenere Italfondiario (p. 14), trattandosi di denuncia di error in procedendo , questa Corte è giudice del fatto processualecon accesso ai fascicoli di causa, dai quali non risulta che la sentenza di primo grado sia stata notificata. Si applica pertanto il termine semestrale ex art. 327, co. 1 c.p.c. Il deposito della sentenza di primo grado è avvenuto il 25/07/2013. Il termine di impugnazione è scaduto l’ 11/03/2014 (6 mesi+46giorni).

Parole chiave

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restituzione di fondo beni immobili valore venale dell'immobile realizzazione forzata di immobili spese di acquisto acquisto di fondi

Disposizioni normative citate

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art. 335 c.p
- In primo luogo, si dispo ne la riunione ex art. 335 c.p.c.
art. 334 c.p
art. 101 c.p
Con il secondo motivodi ciascuno dei due ricorsi riuniti, le due parti ricorrenti censurano che i loro rispettivi appelli incidentali siano stati dichiarati inammissibili , senza che la relativa questione sia stata rile- vata al fine di sottoporla al contraddittorio (violazione dell’art. 101 c.p.c.).
artt. 91 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29560/2017,proposto da: IMMOBILIARE VIRGINIAs.r.l., domiciliata in Roma, Via Antonio Ber- toloni 44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMPA , che l a rappresenta e difende; -ricorrente - WELL BUILDING CENTER s.r.l., domiciliata in Roma , Via Tacito 41 , presso lo studio dell’avvocato PAOLA PEZZALI, rappresentata e difes a dall'avvocato BRUNO BRUCOLI; -ricorrente - contro STIMILLI IVETTA o JVETTE, domiciliata in Roma, Via di Porta Pinciana 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, rappresentato e difeso dagli avvocati CHIARA FRANCESCA G. DELLA BERTA, ELENA MARIA LAURA DELLA BERTA; -ricorrente incidentale - 2di 6 – RG 29560/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n.

27) nonché ITALFONDIARIO s.p.a. , domiciliata in Roma Largo di Torre Argentina 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA che larappresen- ta e difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO TERRIGNO, ANDREA ZEROLI; -controricorrente - FALLIMENTO HERTZ PLAST s.r.l.,ALFA LINE di Fabbri Franco Mario s.a.s. in liquidazione, BATTISTA SILVIA; -intimati – avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI MILANO n. 4319/2017depositata il 16/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 dal Consigliere REMO CAPONI.

FATTI DI CAUSA Nel 2010Alfa Line s.a.s. e il signor Battista Silva, in qualità di cre- ditori, convenivano dinanzi al Tribunale di Como Hertz Plast s.r.l., Virginia I mmobiliare s.r.l. e Well Building Center s.r.l. per l’accertamento della simulazione assoluta di due vendite del medesi- mo immobile, una dopo l’altra (da Hertz Plast a Virginia Immobiliare nel 2005 per € 540.000; da quest’ultima a Well Building nel 2007 per € 620.000). In via subordinata domanda vano la revocatoria ex art.2901 c.c., in seconda subordinata il risarcimento de i danni ex art.2043 c.c. Due mesi dopo, un’altra creditrice, Italfondiario s.p.a., nella sua qualità di procuratricedi Intesa Sanpaolo, replicava la stessa ini- ziativa giudiziaria, proponendo le stesse domande, dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, nei confronti degli stessi convenuti .

L e due cause erano riunite. Spiegava intervento adesivo dipendente Ivetta (o Jvet- te) Stimilli, socia di minoranza di Hertz Plast, per il rigetto delle do- mande. Successivamente era dichiarato il fallimento di Hertz Plast, 3di 6 – RG 29560/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n.

27) con interruzione e riassunzione nei confronti della curatela. La sen- tenza di primo grado dichiarava improcedibili le domande attoree a seguito del fallimento; accoglieva la domanda di simulazione assoluta di entrambe le compravendite, proposta dalla curatela fallimentare; dichiarava improcedibile la domanda di Virginia nei confronti di Hertz Plast; condannava Virginiaa pagare a Well Building € 100.000, unica somma versata in esito alla seconda vendita, nonché a rifonderle le spese processuali; infine, in applicazione del principio della soccom- benza, condannava Virginia Immobiliare , Well Building e Ivett a (o Jvette) Stimilli in solido alle spese processuali nei confronti di Italfon- diario,Alfa Line, Battista Silva e il Fallimento Hertz Plast.

Appellava Stimilli. Si costituivano Virginia e Well Building , chieden- do l’accoglimento dell’appello principale e proponendo a loro volta appello incidentale. Si costituiva Italfondiario per il rigetto dell’appello principale e, con appello incidentale, per la propria legittimazione ad agire. Il Fallimento Hertz Plast chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. La sentenza di secondo grado ha: (a) ammesso l’appello di Stimilli solo sui capi relativi alle spese, non sui capi di merito; (b) dichiarato inammissibili per tardività gli appelli incidentali di Virginia e Well Building; (c) rigettato nel merito l’appello principale di Stimilli e quello incidentale di Italfondiario.

Con atti di impugnazione notificati lo stesso giorno, ricorrono in cassazione in via principaleVirginia Immobiliare con quattro motivi il- lustrati anche da memoriae Well Building Center con quattro motiv i illustrati anche da memoria. Propone ricorso incidentale Stimilli, che deposita altresì memoria. Resist e Italfondiario con controricorso , illu- strato da memoria depositata da Intesa Sanpaolo s.p.a. (che dà atto di aver revocato ilmandato a Italfondiario). Virginia Immobiliare pro- pone altresì controricorso adesivo al ricorso di Well Building Center. 4di 6 – RG 29560/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n.

27) Quest’ultima propone altresì controricorso adesivo al ricorso di Virgi- nia Immobiliare. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - In primo luogo, si dispo ne la riunione ex art. 335 c.p.c. del ri- corso di Virginia Immobiliare e di quello di Well Building Center, en- trambi proposti in via principaleed iscritti a ruolo con n. 29560/2017. I due ricorsi riuniti si fondano su motivi di sostanza identica e quin- di siprestano ad essere esaminati congiuntamente. 2. - Con il primo moti vo di ciascuno dei due ricorsi riuniti , le due partiricorrenti censurano la dichiarazione d’ inammissibilità de i loro ri- spettivi appelli incidental i, facendo valere che l’ appello principale di Stimillisia stato dichiarato inammissibile solo parzialmente ( violazio- nedell’art. 334 c.p.c., in relazione agli artt. 325, 327, 329, 331, 339 e 350 c.p.c.).

Con il secondo motivodi ciascuno dei due ricorsi riuniti, le due parti ricorrenti censurano che i loro rispettivi appelli incidentali siano stati dichiarati inammissibili , senza che la relativa questione sia stata rile- vata al fine di sottoporla al contraddittorio (violazione dell’art. 101 c.p.c.). Con il terzo motivodi ciascuno dei due ricorsi riuniti, le due parti ri- correnti censurano che i loro rispettivi appelli incidentali siano stati dichiarati tardivi, muovendo dal falso presuppostoche la sentenza di primo siastata notificata ed applicando quindi il termine breve d i im- pugnazione, mentre tale notificazione è mancata, per cui si applica il termine lungo, rispetto al quale i due appelli incidentali sono tempe- stivi (violazione dell’art. 334 c.p.c., in relazione agli artt. 325, 326 e 327c.p.c.).

Con il quarto motivo di ciascuno dei due ricorsi riuniti, le due parti ricorrenti censurano che dei loro rispettivi appelli incidentali sia stato 5di 6 – RG 29560/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n.

27) escluso il carattere di appello incidentale in senso stretto (violazione degli artt. 333, 334 e 335 c.p.c.). 3. – Passando al ricorso incidentale di Stimilli, c on il primo motivo si censura che nel liquidare le spese non si sia applicata la disposizio- ne secondo la quale nei giudizi su azioni surrogatorie e revocatorie si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta (violazione degli artt. 91 c.p.c., 5 d.m. 140/2012, 5, co. 1, seconda frase d.m. 55/2014, nonché delle relative tabelle). Con il secondo motivo si censura che, ove l’azione si qualifichi esclusivamente comesimulazione, nel liquidare le spese il valore della causa non si sia rapportato alle ragioni creditorie fatte valere, piutto- sto che al valore dell’immobile compravenduto ( violazione degli artt.91 c.p.c., 4, 5 d.m. 140/2012, 1, 4, 5 d.m. 55/2014, nonché delle re- lative tabelle). 4.

– In via logicamente pregiudiziale, è da pronunci arsi sul terzo motivo di ciascuno dei due ricorsi riuniti. Il motivo è fondato. Contrariamente a quanto mostra di ritenere Italfondiario (p. 14), trattandosi di denuncia di error in procedendo , questa Corte è giudice del fatto processualecon accesso ai fascicoli di causa, dai quali non risulta che la sentenza di primo grado sia stata notificata. Si applica pertanto il termine semestrale ex art. 327, co. 1 c.p.c. Il deposito della sentenza di primo grado è avvenuto il 25/07/2013. Il termine di impugnazione è scaduto l’ 11/03/2014 (6 mesi+46giorni).

I due appelli incidentali di Virginia Immobiliare e di Well Building Center risultano depositati il 27/02/2014. Entrambi sono pertanto tempestivi e devono essere conosciuti nel merito. In conclusione, il terzo motivo di ciascuno dei due ricorsi riuniti è accolto. 6di 6 – RG 29560/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 27) 5. - Ciò comporta l’assorbimento dei restanti motivi di ciascuno dei due ricorsi riuniti, nonché l’assorbimento del ricorso incidentale della signora Stimilli. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è da cassare, la causa è da rinviare alla Corte di appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimi- tà.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ciascuno dei due ricorsi riuniti , dichiara l’assorbimento degli altri motivi dei due ricorsiriuniti, nonché l’assorbimento del ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o