Italian court dismisses appeal regarding procedural errors in contract acquisition and falsity claims. The appeal is rejected because the lower court correctly assessed procedural timelines and evidence. The court holds that procedural acts are judged by their documented form in the case file. The appeal is dismissed as the lower court's findings on procedural timelines and evidence were correct. The court ruled that procedural acts must be judged based on their documented form in the case file. The appeal is rejected because the lower court's findings on procedural timelines and evidence were correct. The court held that procedural acts must be judged based on their documented form in the case file.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by Enrica Maria Pinetti against the Milan Court of Appeal's decision in a construction contract dispute. Pinetti argued that the contract was acquired surreptitiously and that the lower court erred in assessing procedural timelines and falsity claims. The court dismissed these arguments, ruling that procedural acts are judged by their documented form in the case file and that the lower court correctly identified the contract's acquisition and the lack of evidence for falsity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, co. 2 c.p.c.; Art. 214, 215 c.p.c.; Art. 221, co. 2 c.p.c.; Art. 101, 111, 115, 116, 167 c.p.c.: The Court of Cassation reviews procedural acts only as documented in the case file, remitting unrecorded acts to the court of merit, and requires clear evidence for claims of falsity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17082/2017 proposto da : PINETTI ENRICA MARIA, domiciliata in Roma, Via Federico Cesi 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A L BERTO STROP- PARO, ANTONIO PINAMONTI; -ricorrente - contro EDIL ARRIGONI s.r.l., domiciliataex lege in Roma, presso la cancelle- ria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato ROBERTA SCORDO; -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI MILANO n. 1343/2017,depositata il 30/03/2017 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA 2di 4 – RG 17082/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 28) – Caponi Est. Nel 2006 la committente Enrica Maria Pinetti conveniva dinanzi al Tribunale di Milano l’ appaltatrice Edil Arrigoni s.r.l. per : (a) accerta- mento che da parte dell’attrice alla convenuta più nulla era dovuto a titolo di corrispettivo dell’appalto , oltre al saldo già corrisposto di € 1.150.000; (b) accertamento del diritto a detrarre l'ammontare del costo di riparazioni per gravi difetti costruttivi e altri vizi; (c) restitu- zione di una somma non inferiore a € 87.000; (d) risarcimento dei danni colposamente cagionati per l’abbattimentodurante i lavori di un albero pregiato.
La convenuta proponeva domanda riconvenzionale di pagamento di oltre € 800.000, quale saldo del corrispettivo. In primo grado venivano rigettate le domande attoree e accolta la domanda ri- convenzionale. La pronuncia è stata confermata in secondo grado, salva riduzione del saldo del corrispettivo di circa € 36.000. Ricorre in cassazione l’attrice con quattro motivi, illustrati da me- moria. Resiste la convenuta con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto che l’attrice dovesse eccepire ex art. 157, co. 2 c.p.c. entro la prima udienza successiva all'espletamento della c.t.u. l’acquisizione a sua insaputa al processo del contratto di appalto, qualificato dal giu- dice di primo grado «contrat t o quadro» (violazione degli artt. 157, 101 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.).
Con il secondo motivosi censura che la Corte di appello abbia rite- nuto decorsi i termini ex art. 214, 215 c.p.c. per il disconosc imento da parte dell’attrice del contratto di appalto, qualificato dal giudice di primo grado«contratto quadro» ( violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., nonché degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.). 3di 4 – RG 17082/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 28) – Caponi Est. I due motivi possono esaminarsi congiuntamente, poiché sono ac- comunati dal presupposto che il contratto de quosia stato inserito nel fascicolo di controparteoccultamente e insidiosamente.
I motivinon sono fondat i . In materia di denuncia di errores in pr o- cedendo, la Corte di legittimità conosce dell’agere processuale non già nel suo farsi, bensì per come esso trova documentazione negli atti processuali. Pertanto, ove siano controversi il modo e il tempo di un agere processuale non documentato nei fascicol i di causa (o docu- mentato in modo diverso da come allegat o ) , la Corte è rimessa all’accertamento compiuto dal giudice del merito, negli stessi termini in cui vi è rimessa rispetto dell’accertamento di fatti sostanziali.
Nel caso di specie,la Corte di appello ha accertato in modo incensurabile che il c.t.u. si è riferito nella sua relazione al contratto de quo in mo- do chiaro e non equivoco. Ne discende che il documento è da consi- derarsi acquisito al processo quanto meno in sede di perizia e che all’attrice incombevanogli oner i di rilevarne ex art. 157, co. 2 c.p.c. l’acquisizione irrituale (così come circoscritta da Cass. SU 3086/2022, SU 6500/2022, trattandosi di documento rappresentativo del fatto costitutivo del diritto oggetto della domanda riconvenzionale), nonché di disconoscerloex artt. 214, 215 c.p.c.
In conclusione, il primo e il secondo motivosono rigettati. 2. - Con il terzo motivo si censura la ritenuta inammissibilità della querela di falso del c.d. contratto quadro(violazione degli artt. 221 e 355 c.p.c.), nonché l’ omesso esame circa un fatto de cisivo, con rife- rimento alla falsità manifesta delle sigle apposte al c.d. contratto quadro. Il terzo motivo non è fondato . L’attrice non ha provveduto ad indi- care ex art. 221, co. 2 c.p.c. elementi e prove d ella falsità , né ha ar- gomentato persuasivamente una falsità rilevabile in modo manifesto. 4di 4 – RG 17082/2017 – S2 – CC 09/01/2023 (n. 28) – Caponi Est.
In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 3. - C o n il quarto motivo si censura il ritenuto difetto di prova dell’accordo a forfait sul corrispettivo dell’appalto (violazione degli artt. 101, 111, 115, 116 e 167 c.p.c.), nonché l’ omesso esame di un documento in cui le parti, calcolato l'importo complessivo per i lavori, lo decurtano del 7% a titolo di sconto, fissando il risultato nella som- ma onnicomprensiva di € 371.265,00, quale corrispettivo del contrat- to di appalto. Del quarto motivo è da dichiarare l’inammissibilità poiché aspira a sovrapporre sul punto l’apprezzamento di parte della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in unamotivazione che non si espone a censure in sede di legittimità.
In conclusione, il quarto motivo è inammissibile. 4. –L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina il rigetto di quest’ultimo. Il Collegio reputa che sussistano motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudi- zio di legittimità. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera dell