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Ordinanza Interlocutoria — n. 14278/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to death of sole opposing counsel without prior notice to client.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14278/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing role after the sole opposing counsel died before the discussion session. The appellant argued the process should continue, while the respondent's death required procedural adjustments. The court ruled that without prior notice to the opposing party, the process must be suspended to allow for a new lawyer's appointment.

Regesto Legislator

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Art. 303 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: The death of a party's sole lawyer before the discussion session does not automatically interrupt proceedings but requires a new hearing role if the party was not previously notified of the death and failed to appoint a replacement within a reasonable time.

Parole chiave

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death of counsel new hearing role notification requirement procedural interruption sole lawyer death cassation remand legal representation contenzioso contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 303 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
art. 303 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., 23/01/2006, n. 1206
Cass. Sez. U., 13/01/2006, n. 477
1206; Cass. Sez. U., 13/01/2006, n. 477; conf.,ex multis, Cass.
Cass. nn. 7751/2020, 2107/2023
477; conf.,ex multis, Cass. nn. 7751/2020, 2107/2023).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27569/2018 proposto da: BORDELLINI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in Roma Via Giorgio Vigolo n. 12, presso lo studio dell’avvocato Silvia Pelliccia (PLLSLV73A70G478B) rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Marceca (MRCLSN74P08G478E). -Ricorrente - Contro BALDELLI SERGIO, elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini 117, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Moro (MROMRZ60D06H501S) rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Pierri (PRRFNC52B25L049S. -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 599/2017 depositata il 18/08/2017.

Appalto privato Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 27 aprile 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Patrizia Bordellini e Vincenzo Bordellini, eredi del padre Gino Bordellini (deceduto il 7/02/2007), proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2007, emesso nei confronti di quest’ultimo dal Tribunale di Perugia in favore di Sergio Baldelli, titolare dell’omonima impresa edìle, per il pagamento di euro 27.849,55, oltre accessori e spese, quale corrispettivo di un contratto di appalto, e chiesero la revoca del decreto ingiuntivo, e la risoluzione del contratto per fatto o colpa dell’appaltatore o la risoluzione di diritto per inadempimento di quest’ultimo.

2. Il Tribunale di Perugia, con sentenza n.1074/2014, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, condannò gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere all’opposto la somma residua di euro 18.223,47, oltre Iva e accessori.

3. La Corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile il gravame di Patrizia Bordellini; quest’ultima ha proposto ricorso, con due motivi, con atto notificato in data 28/09/2018, per la cassazione della decisione di secondo grado; Sergio Baldelli ha resistito con controricorso.

4. Risulta dagli atti la morte, in data 4/01/2020, dell’avv. Francesco Pierri, unico difensore del controricorrente.

5. Nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore della parte costituita prima dell’udienza di discussione (o dell’adunanza in camera di consiglio), non determina l’interruzione del processo. Tuttavia, la Corte ha il potere di differire l’udienza (o l’adunanza), disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentirle di nominare un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti già essere stata informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. Sez. U., 23/01/2006, n. 1206; Cass. Sez. U., 13/01/2006, n. 477; conf.,ex multis, Cass. nn. 7751/2020, 2107/2023).

6. Posto che l’”atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c.” della ricorrente, deposito nel fascicolo processuale, non risulta notificato al controricorrente,sicché non vi è evidenza che quest’ultimo sia stato informato della morte del suo unico difensore, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato va disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, con avviso al controricorrente, a cura della cancelleria, al fine di consentirgli l’eventuale nomina di un nuovo difensore.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’avviso alla parte Sergio Baldelli dell’avvenuto decesso dell’avvocato Francesco Pierri, con invito all’eventuale nomina di un