Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding discretionary power to award litigation costs in inheritance disputes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay litigation costs. The appellants argued that the lower court erred in awarding them costs despite their partial victory, claiming reciprocal costs should apply. The Court ruled that the judge's discretion to award or offset costs is not subject to cassation review unless the principle of reciprocal costs is violated, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 92 c.p.c.; The Court of Cassation's review of litigation costs is limited to ensuring the principle of reciprocal costs is not violated, leaving the judge's discretion to award or offset costs outside the scope of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30288/2021 R.G. proposto da: BALLARINO AGOSTINO, BALLARINO ANGELA MICHELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 11, presso lo studio dell’avvocato PANTONE LUIGI MARIA, rappresentati e difesi dall'avvocato SAVASTA MAURIZIO -ricorrente- BALLARINO SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALERNO GIUSEPPE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1882/2021 depositata il 15/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA In una causa di riduzione per lesione di legittima proposta innanzi al Tribunale di Milano in relazione alla successione testamentaria di Ronzino Grazia, l’attore Ballarino Salvatore (uno dei tre figli della de cuius) ha chiamato nel giudizio, oltre l’erede istituita Ballarino Angela Michela, anche il terzo figlio della testatrice Ballarino Agostino. Il Tribunale, per quanto ora rileva, dopo avere determinato il valore dell’asse, ha detratto da questo, in favore dell’erede istituita, alcune somme da questa anticipate per la ristrutturazione degli immobili ereditari e le spese funerarie, negando che l’erede avesse diritto a detrazioni ulteriore; quindi, ha liquidato in denaro i diritti del legittimario attore, ponendo l’obbligo del pagamento a carico dell’erede istituita.
Il primo giudice ha posto le spese di lite a carico di entrambi i convenuti, ravvisando la soccombenza di entrambi. La Corte d’appello, adita dai convenuti soccombenti, ha confermato la decisione, condannando gli appellanti alle spese del grado. Avverso questa decisione propongono ricorso per cassazione Ballarino Agostino e Ballarino Angela Michela sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Si difende Ballarino Salvatore con controricorso, depositando anche la memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sulla base di due motivi, il primo riguardante il solo Ballarino Agostino, il secondo la sola Ballarino Angela Michela, come di seguitoriassunti:
1) violazione ed errata applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. anche in relazione all’art. 553 c.c. e comunque in relazione agli artt. 99 e 105 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ravvisato la soccombenza del ricorrente nei due gradi del giudizio in assenza dei presupposti: egli non aveva proposto alcuna domanda e nessuna domanda fu proposta contro di lui, essendo quindi ingiusta la condanna alle spese pronunziata nei suoi confronti;
2) violazione ed errata applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.: l’esito della causa, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale della pretesa dell’attore, giustificava fin dal primo grado la compensazione delle spese, comprese quelle della consulenza tecnica, resasi necessaria anche per ricostruire i debiti ereditari, pagati dell’erede istituita e infondatamente negati dall’attore. ll primo motivo è manifestamente infondato, tanto da integrare una ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La statuizione sulle spese assunta dalla Corte d’appello è così motivata:
«Ballarino Agostino, pur non essendo destinatario di pretese avanzate da Ballarino Salvatore, ha assunto in giudizio una posizione di conflitto con quest’ultimo, non limitandosi a far rilevare la propria neutralità rispetto all’iniziativa giudiziaria del fratello, ma chiedendo sin dalla comparsa di risposta, il rigetto di ogni domanda proposta da Ballarino Salvatore. In tal modo Ballarino Agostino ha sostenuto le ragioni di Ballarino Angela Michela, ciò che giustifica, come ritenuto dal primo giudice, una valutazione di soccombenza anche dello stesso Ballarino Agostino».
Tramite queste considerazioni, la Corte d’appello non è incorsa in alcuna violazione dellenorme in tema soccombenza, avendo essa fatto corretta applicazione del principio secondo cui « ai fini della ripartizione dell'onere della spesa, il principio dellasoccombenza funziona anche nei confronti delle parti comunque intervenute nel giudizio, in reazione all'atteggiamento, diadesione o di contrasto, da esse assunto verso altre parti» (Cass. n. 2765/1976). È inammissibile il secondo motivo. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che «In tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindila condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass., S.U., 32061/2022).
In rapporto a tale principio si capisce come sia in errore la ricorrente quando ravvisa, nell’accoglimento della domanda di riduzione in misura ridotta rispetto alla pretesa iniziale del legittimario, una ipotesi di soccombenza reciproca, non essendo pertinente al caso la relativa nozione. Ma al di là di tale rilievo è decisiva la considerazione che il motivo investe comunque un profilo (quello del mancato esercizio del potere del giudice di compensare le spese) incensurabile in sede di legittimità: « in tema di spese processuali, la facoltà di disporne lacompensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione delmancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di unacompensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass.n. 11329/2019;Cass.
S.U., n. 14989/2005). Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice dimerito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613/2017).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a no