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Ordinanza — n. 14276/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; incidental counter-claim absorbed; appellant ordered to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14276/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the main request. Although the Ministry of Agriculture filed a conditional incidental counter-claim, the court ruled that such a claim remains absorbed when the primary appeal is withdrawn, citing precedent. Consequently, the appellant was condemned to pay the legal costs of the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a cassation appeal is withdrawn, any conditional incidental counter-claim filed by the opposing party is absorbed, extinguishing the incidental proceeding and leaving the appellant liable for the costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal incidental counter-claim absorption of claims conditional counter-claim costs allocation extinguishment of proceedings cassation procedure rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13888/2022
a contrario Cass. n. 13888/2022); che, pertanto, il rinunziante deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo;
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 26959/2015 proposto da: MARANGONI GIUSEPPE, in proprio e in qualità di legale rappresentante della MARANGONI S.R.L., entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALDERINI 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BUONANNO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAETANO FORTE e CHIARA MARINUZZI; -ricorrenti- contro MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente/ric. incidentale- avverso la sentenza n. 1060/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che Giuseppe Marangoni ha depositato atto di rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia di cui in epigrafe; che l’intimato Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale condizionato; che non consta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; che in ragione della rinuncia non vi è luogo ad esaminare il ricorso incidentale, poiché, essendo stato formulato come condizionato, resta assorbito (arg. a contrario Cass. n. 13888/2022); che, pertanto, il rinunziante deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo;

P.Q.M.

dichiaraestinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente, che liquida in € 2.200,00, per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. Così deciso nell