Cassation appeal dismissed due to withdrawal; incidental counter-claim absorbed; appellant ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the main request. Although the Ministry of Agriculture filed a conditional incidental counter-claim, the court ruled that such a claim remains absorbed when the primary appeal is withdrawn, citing precedent. Consequently, the appellant was condemned to pay the legal costs of the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a cassation appeal is withdrawn, any conditional incidental counter-claim filed by the opposing party is absorbed, extinguishing the incidental proceeding and leaving the appellant liable for the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 26959/2015 proposto da: MARANGONI GIUSEPPE, in proprio e in qualità di legale rappresentante della MARANGONI S.R.L., entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALDERINI 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BUONANNO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAETANO FORTE e CHIARA MARINUZZI; -ricorrenti- contro MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente/ric. incidentale- avverso la sentenza n. 1060/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che Giuseppe Marangoni ha depositato atto di rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia di cui in epigrafe; che l’intimato Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale condizionato; che non consta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente; che in ragione della rinuncia non vi è luogo ad esaminare il ricorso incidentale, poiché, essendo stato formulato come condizionato, resta assorbito (arg. a contrario Cass. n. 13888/2022); che, pertanto, il rinunziante deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo;
P.Q.M.
dichiaraestinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente, che liquida in € 2.200,00, per compensi, oltre alle spese anticipate a debito. Così deciso nell