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Ordinanza Interlocutoria — n. 14273/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification invalid due to lack of State Attorney's Office service; order to re-notify within 60 days.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 14273/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court ordered the re-notification of the cassation appeal to the Prefecture of Rome at the State Attorney's Office because the initial notification was invalid. The Prefecture failed to appear in the second instance, and the Court determined that notification must occur at the State Attorney's Office for appeals against administrative sanctions. Consequently, the case was remitted to a new hearing with a strict deadline for proper service.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933; Art. 291 c.p.c.: In appeals against administrative sanctions, notification must be made to the State Attorney's Office; failure to do so renders the notification void, requiring the court to order re-notification if the opposing party does not appear.

Parole chiave

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administrative sanction appeal cassation notification State Attorney's Office void notification re-notification order procedural nullity second instance representation impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 1, R.D. n. 1611 del 1933
Art. 7 D.lgs. n. 150 del 2011
L’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati (art. 7 Dlgs.
Art. 291 c.p.c.
14916/2016 -, in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell’art. 291 , cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/06/2018, n. 15263
Cass. Sez. U. n. 608/2015
Cass. Sez. U. n. 14916/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 22975/2018 proposto da: MODINT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA Via Seneca n. 46, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pala (PLAFNC65D17H501D) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro PREFETTURA DI ROMA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA. -Intimata - Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1217/2018 depositata il 17/01/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 26 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre Sanzioni amministrative 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto che sia disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al giudice di pace di Roma la Modint S.r.l. propose opposizione avverso l’ordinanza - ingiunzione n. 00094140003692, con cui il Prefetto di Roma aveva respinto il ricorso amministrativo della società contro il verbale n. 22130468149 di accertamento di violazione del codice della strada. Integrato il contraddittorio, la Prefettura di Roma chiese il rigetto del ricorso.

2. Il giudice adìto rigettò l’opposizione, con sentenza n. 21242/2015, avverso la quale Modint S.r.l. ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Roma; la Prefettura di Roma - U.T.G. di Roma, non si è costituita ed ne è stata dichiarata la contumacia. Con sentenza n. 1217/2018 il Tribunale ha rigettato l’appello.

3. La società ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza di appello; la Prefettura di Roma, U.T.G. di Roma, intimata, non ha svolto attività difensiva.

4. Con ordinanza VI-2 n. 31435/19, la Corte ha rimesso la causa in pubblica udienza dinanzi a questa seconda sezione civile sul rilievo che, nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale non sufficientemente univoca della Corte, non si prospetta l’evidenza decisoria in relazione ai profili concernenti le modalità ed il luogo di notifica del ricorso.

5. Secondo il prevalente orientamento della Corte (cfr. Cass.12/06/2018, n. 15263; conf. Cass. nn. 19334/2020, 24032/2020; analogamente, Cass. Sez. L., n. 5853/2017, in controversia nella quale era parte il MIUR; cfr. contra Cass. nn. 9770/2016, 11968/2019), in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la facoltà concessa all’amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 11, primo comma, r.d. n. 1611 del 1933, nel testo modificato dall’art. 1, della legge n. 260 del 1958.

6. La stessa giurisprudenza (cfr. Cass. n. 15263/2018) spiega che si tratta di una regola che, in ragione della peculiarità di alcuni riti, subisce delle deroghe. In particolare, la materia delle opposizioni a sanzioni amministrative è stata ritenuta una delle eccezioni. Sotto il vigore della legge n. 689 del 1981, la quale prevedeva un unico grado di giudizio davanti al g iudice di pace, era orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sufficientemente consolidato, che qualora l’amministrazione si fosse avvalsa dalla facoltà di stare in giudizio personalmente o attraverso propri dipendenti, la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione (cioè, l’eventuale ricorso in cassazione) dovessero essere effettuate all’amministrazione personalmente o ai funzionari che l’avevano difesa.

Tale orientamento veniva giustificato dal fatto che la stessa legge prevedeva, per le sanzioni amministrative, un unico grado di giudizio oltre al ricorso per cassazione, e per la considerazione assorbente che avendo la legge consentito all’amministrazione di stare in giudizio personalmente l’Avvocatura dello Stato era rimasta estranea al processo. Tuttavia, con la riforma operata dal d.lgs. n. 150 del 2011, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è stato equiparato al rito del lavoro. Con la conseguenza che anche per l’opposizione a sanzioni amministrative è previsto un doppio grado di giudizio, con la specificazione che «nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

L’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati (art. 7 Dlgs. n. 150 del 2011)». Posto che l’art. 7 citato limita al solo giudizio di primo grado la deroga alle regole in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, ne consegue che per il secondo grado del giudizio e, dunque, per il ricorso in cassazione rimane quella prevista dal rito del lavoro e, dunque, devono trovare applicazione anche le norme in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato previste dal r.d. n. 1611 del 1933 e successive modifiche.

In altri termini, la normativa di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito la normativa di cui alla legge n. 689 del 1981, circoscrive al solo giudizio di primo grado le deroghe all’ordinaria disciplina della rappresentanza e difesa dell’amministrazione dello Stato, ma nella fase dell’impugnazione tornano ad applicarsi le regole di cui al r.d. n. 1611 del 1933.

7. Per quanto adesso rileva, e cioè segnatamente ai fini della verifica della validità della notifica del ricorso per cassazione alla Prefettura di Roma, che non si è costituita, dato che la notifica è stata effettuata direttamente presso la Prefettura di Roma anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato (sul punto, Cass. Sez. U., n. 608/2015, che ha chiarito che il ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. deve essere notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato), essa non può ritenersi affetta da mera irregolarità o, all’opposto, da inesistenza, bensì – come stabilisce l’ultimo comma del citato articolo 11 - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione, ai sensi dell ’ art . 291 , cod. proc. civ., ovvero di sanatoria nel caso (diverso da quello di specie nel quale, si ripete, la Prefettura di Roma non si è costituita nel giudizio di cassazione) in cui l’amministrazione si costituisca (in termini, Cass.nn. 5212/2008, 18849/2011).

8. Infatti – seguendo l’insegnamento di Cass. S ez. U., n. 14916/2016 -, in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell’art. 291 , cod. proc. civ., deve disporre la rinnovazione della notificazione e fissare a tal fine un termine perentorio (a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto).

9. In conclusione, si dispone che la ricorrente notifichi il ricorso per cassazione alla Prefettura di Roma, U.T.G. di Roma, presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza; ciò comporta il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone che la ricorrente notifichi il ricorso per cassazione alla Prefettura di Roma, U.T.G. di Roma, presso l’Avvocatura generale dello Stato, ent