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Ordinanza — n. 14016/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming condominium millennial table changes require contract approval.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14016/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected an appeal challenging a condominium assembly's deliberation regarding the distribution of millennial shares. The appellant argued that redistributing shares between sub-unities without a new contract violated statutory requirements for modifying the millennial table. The court held that such redistribution is merely a mathematical recalculation of existing shares, not a substantive modification requiring contractual approval.

Regesto Legislator

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Art. 68, 69 disp. att. c.c.; Art. 1123, 1124, 1136 c.c.: The redistribution of millennial shares among sub-unities constitutes a mathematical recalculation of existing shares rather than a substantive modification of the millennial table, and therefore does not require the contractual approval of the assembly.

Parole chiave

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condominium law millennial table share redistribution contractual approval sub-unit division mathematical recalculation assembly deliberation legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 68 disp. att. c.c.
Art. 69 disp. att. c.c.
Art. 1123 c.c.
Art. 1124 c.c.
Art. 1136 c.c.
Art. 1 DPR n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15109/2019
Per l’affermazione che la divisione di un appartamento non comporta alcuna automatica incidenza sulle tabelle millesimali, gravando sull’assemblea l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti cosi create e i rispettivi titolari cfr. Cass. n. 15109/2019.
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Testo completo

iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2873/2018 proposto da: BERTI DUILIO, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dagli avvocati Romano Raimondi e Mario Trezza ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Appia Nuova 425; –ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA SANTO STEFANO N. 35 – BOLOGNA, rappresentato e difeso dall’avvocato Guglielmo Giuliano, per procura in calce al controricorso; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1554/2017 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 29 giugno 2017; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Chiara Besso Marcheis, nell’adunanza in camera di consiglio del 28/11/2022.

PREMESSO CHE Duilio Berti ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1554/2017, con la quale la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dal ricorrente, confermando la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva respinto la domanda di impugnazione delle deliberazioni assunte dal Condominio di Via Santo Stefano n. 35, Bologna. Berti aveva contestato la validità delle deliberazioni in quanto – per la costituzione dell’assemblea, per il quorum e il calcolo delle maggioranze per stabilire l’entità delle quote dei riparti delle spese – era stata applicata una tabella millesimale diversa da quella apposta in calce al regolamento condominiale di carattere contrattuale.

Resiste con controricorso il Condominio di Via Santo Stefano n. 35, Bologna. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta “violazione o falsa applicazione degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c. e delle norme ivi richiamate, artt. 1123, 1124 e 1136 c.c.”: le tabelle millesimali sono volte a stabilire le c.d. carature delle unità immobiliari, così che non possono essere modificate unilateralmente, ma la loro modifica deve essere contrattualmente approvata. Il motivo non può essere accolto.

A fronte del frazionamento di una unità immobiliare, unità alla quale erano attributi 29 millesimi, sono stati indicati nei riparti 21,18 millesimi a una unità e 7,82 millesimi all’altra unità. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha affermato che, non sussistendo alcuna modifica del numero delle carature millesimali, ma solo la loro distribuzione tra le due sub-unità, non vi è stata alcuna illegittima revisione della tabella, ma solamente una modifica dal punto di vista del calcolo matematico; d’altro canto, ha osservato la Corte d’appello, il regolamento condominiale prevede all’art. 1 che “le quote fissate saranno suddivise qualora una singola proprietà si trasferisse a più di un subentrante”.

Per l’affermazione che la divisione di un appartamento non comporta alcuna automatica incidenza sulle tabelle millesimali, gravando sull’assemblea l’onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti cosi create e i rispettivi titolari cfr. Cass. n. 15109/2019.

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso