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Ordinanza — n. 14006/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows partial appeal against condo fees, ruling lower legal costs violate DM 55/2014 parameters for indeterminate value cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14006/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation partially allowed a cassation appeal against a lower court's decision on legal fees in a condominium dispute. The appellant argued the appellate court undervalued legal costs, while the condominium did not defend itself. The court found the lower court's calculation violated specific tariff parameters for cases with indeterminate value, ordering a recalculation of fees for all procedural stages.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 6, d.m. 55/2014; Art. 287 c.p.c.: The Supreme Court may correct errors in the liquidation of legal fees for indeterminate value cases if they fall below statutory parameters, but cannot address such errors via cassation unless the valuation itself violates the law.

Parole chiave

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condominium fees legal costs liquidation indeterminate value cases DM 55/2014 parameters cassation appeal admissibility procedural expenses tariff compliance spese di ripristino

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 6, d.m. 55/2014
Per le cause di valore indeterminabile il comma 6 dell’art. 5 del citato d.m.
Art. 287 c.p.c.
art. 287 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21012/2010
287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione” (così Cass. n. 21012/2010).
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Testo completo

iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13797/2018 proposto da: DI BENEDETTO STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Valentino e Michele Roccella, per procura in calce al ricorso; –ricorrente - contro CONDOMINIO VIA MARIANO STABILE 139 PALERMO, PIOMBO GRAZIA MARIA; –intimati – avverso la SENTENZA n. 163/2018 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 24 gennaio 2018; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Chiara Besso Marcheis, nell’adunanza in camera di consiglio del 28/11/2022. PREMESSO CHE Stefano Di Benedetto ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 163/2018, con la quale la Corte d’appello di Palermo, quale giudice di rinvio, ha condannato il Condominio di Via Mariano Stabile n. 139, Palermo a pagare le spese del primo e del secondo grado, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.

Gli intimati Condominio di Via Mariano Stabile n. 139, Palermo e Maria Grazia Piombo non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte d’appello liquidato le spese legali in misura inferiore ai limiti di legge” e omesso di riconoscere le spese vive del giudizio d’appello e del giudizio di cassazione e in parte quelle relative al giudizio di primo grado. Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia la mancata liquidazione delle spese vive del giudizio di primo grado, d’appello e di cassazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “l’errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all’art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione” (così Cass. n. 21012/2010). Il motivo è invece fondato laddove, per il riconoscimento dei compensi, lamenta la violazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014. La Corte d’appello ha affermato, quanto alla liquidazione delle spese processuali, di tenere conto “delle considerazioni esposte dalla Corte di cassazione di mancanza di novità delle questioni esaminate per decidere il merito della controversia” e di tenere altresì conto dell’effettivo valore della causa e dell’attività processuale svolta dal difensore del ricorrente.

La Corte d’appello ha poi però liquidato per il primo grado euro 2.240, per il secondo grado euro 2.220, per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione euro 1.660 e per il giudizio di rinvio euro 1.240, somme inferiori ai parametri di cui al citato d.m. n. 55/2014. La causa di merito aveva infatti a oggetto la legittimità o meno della collocazione di un serbatoio e la realizzazione di condutture fognarie da parte del ricorrente nella chiostrina condominiale ed era quindi causa di valore indeterminabile. Per le cause di valore indeterminabile il comma 6 dell’art. 5 del citato d.m. prevede che si considerino di valore non inferiore a euro 26.000 e non superiore a euro 260.000, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.

Il parametro da utilizzare nel caso in esame era quindi quello che va da euro 26.000 a euro 52.000, i cui parametri possono essere diminuiti sino al 70% per la fase istruttoria e al 50% per le altre fasi del giudizio, ma che risultano comunque superiori a quelli liquidati nella sentenza impugnata.

2. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione alla parte di motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito e vanno liquidate le spese del primo grado, dell’appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio secondo i minimi tariffari, considerate le questioni oggetto di causa, e così come specificato in dispositivo; quanto alle spese del presente giudizio di cassazione, anch’esse liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa il provvedimento impugnato nei medesimi limiti; condanna il Condominio di Via Mariano Stabile n. 139, Palermo al pagamento in favore del ricorrente delle spese del processo di primo grado e di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, che liquida per il primo grado in euro 3.400, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, per l’appello in euro 4.300, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, per il primo giudizio di cassazione in euro 2.400 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, per il giudizio di rinvio in euro 4.300, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. C