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Ordinanza — n. 13792/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13792/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13792/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5633/2020 R.G. proposto da: TECNICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116 SC B INT 16/A, presso lo studio dell’avvocato RENZETTI GIANCARLO, che la rappresenta e difende -ricorrente- LATINA AMBIENTE SPA, COMUNE DI LATINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 32103/2019 depositata il 09/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato che: -nel ricorso per revocazione proposto da Tecnica s.r.l. contro la sentenza di questa Corte in epigrafe, che ha deciso sul ricorso proposto dalla stessa Tecnica s.r.l. nei confronti di Latina Ambiente e Comune di Latina, il collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti di Latina Ambiente; -la ricorrente, con nota del 16 gennaio 2023, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, tenuto conto del fallimento di Latina Ambiente; -ha rinunciato, pertanto, al ricorso per revocazione. -la dichiarazione di rinuncia è regolare; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13792/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 5633/2020 R.G. proposto da: TECNICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116 SC B INT 16/A, presso lo studio dell’avvocato RENZETTI GIANCARLO, che la rappresenta e difende -ricorrente- LATINA AMBIENTE SPA, COMUNE DI LATINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 32103/2019 depositata il 09/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato che: -nel ricorso per revocazione proposto da Tecnica s.r.l. contro la sentenza di questa Corte in epigrafe, che ha deciso sul ricorso proposto dalla stessa Tecnica s.r.l. nei confronti di Latina Ambiente e Comune di Latina, il collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti di Latina Ambiente; -la ricorrente, con nota del 16 gennaio 2023, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, tenuto conto del fallimento di Latina Ambiente; -ha rinunciato, pertanto, al ricorso per revocazione. -la dichiarazione di rinuncia è regolare; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

Parole chiave

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rinuncia all'espropriazione rinuncia all'eredità revoca del fallimento cessazione dell'esercizio revoca dell'opposizione rinuncia a pretese di salario
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5633/2020 R.G. proposto da: TECNICA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116 SC B INT 16/A, presso lo studio dell’avvocato RENZETTI GIANCARLO, che la rappresenta e difende -ricorrente- LATINA AMBIENTE SPA, COMUNE DI LATINA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 32103/2019 depositata il 09/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato che: -nel ricorso per revocazione proposto da Tecnica s.r.l. contro la sentenza di questa Corte in epigrafe, che ha deciso sul ricorso proposto dalla stessa Tecnica s.r.l. nei confronti di Latina Ambiente e Comune di Latina, il collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti di Latina Ambiente; -la ricorrente, con nota del 16 gennaio 2023, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, tenuto conto del fallimento di Latina Ambiente; -ha rinunciato, pertanto, al ricorso per revocazione. -la dichiarazione di rinuncia è regolare; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di revocazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del