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Decreto — n. 13765/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13765/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13765/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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0 DECRETO sul ricorso proposto da: CIPRIANI EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO MOCCHI; -ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato – per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano n.rep.2674/2020 pronunciata nell’ambito del procedimento n.rg. 1028/2020pubblicata in data 2 2 ottobre 2020 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorsoproposto da CIPRIANI EMANUELE ; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13765/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 1028/2020pubblicata in data 2 2 ottobre 2020 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorsoproposto da CIPRIANI EMANUELE ; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria spese di difesa anticipo delle spese abbandono definitivo del procedimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

0 DECRETO sul ricorso proposto da: CIPRIANI EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO MOCCHI; -ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato – per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano n.rep.2674/2020 pronunciata nell’ambito del procedimento n.rg. 1028/2020pubblicata in data 2 2 ottobre 2020 ; Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorsoproposto da CIPRIANI EMANUELE ; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richi esti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimatosvolto attività difensiva; PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’