Ordinanza — n. 13535/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22793/2018 R.G. proposto da: LUCCIOLA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO N 34, presso lo studio dell’avvocato MANNA DARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TRANI FRANCESCO -ricorrente- contro DI PIRRO LIBORIO, D'ORAZIO ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 3, presso lo studio dell’avvocato CEFALONI ROBERTO, che li rappresenta e difende LUCIANI FRANCESCO, LUCIANI LUCIANO, LUCIANI FEDERICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEMOCRITO 39, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI GIOVANNI, che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro FALLIMENTOREALMARE SUD S.R.L., LAMUNDO LELLO, LA LUCCIOLA S.R.L. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3373/2018 depositata il 21/05/2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 404 c.p, art. 112 c.p, art. 2495 c.c, art. 291 c.p, art. 354 c.p; Ordinanza — n. 13535/2023 — snciv · Corte di Cassazione: A base dell’opposizione, la Lucciola s.r.l. evidenziava di essere soggetto giuridico distinto dalla La Lucciola s.r.l. e di essere nella proprietà del compendio immobiliare invirtù diregolari atti di compravendita del 1974 e del 1976. Nel giudizio si costituirono Liborio Di Pirro e Anna D’Orazio, nonché Francesco Luciani, Luciano Luciani e Federico Luciani. Rimasero contumaci la società La Lucciola s.r.l., il Fallimento della Realmare Sud s.r.l. e Lello Iamundo. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3085/2016, rigettò l’opposizione e le altre domande spiegate dalle parti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22793/2018 R.G. proposto da: LUCCIOLA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO N 34, presso lo studio dell’avvocato MANNA DARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TRANI FRANCESCO -ricorrente- contro DI PIRRO LIBORIO, D'ORAZIO ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 3, presso lo studio dell’avvocato CEFALONI ROBERTO, che li rappresenta e difende LUCIANI FRANCESCO, LUCIANI LUCIANO, LUCIANI FEDERICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEMOCRITO 39, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI GIOVANNI, che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro FALLIMENTOREALMARE SUD S.R.L., LAMUNDO LELLO, LA LUCCIOLA S.R.L. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3373/2018 depositata il 21/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La società Lucciola s.r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 3373/2018 della Corte d’appello di Roma. Resistono con distinti controricorsi Liborio Di Pirro e Anna D’Orazio, nonché Francesco Luciani, Luciano Luciani e Federico Luciani. Gli altri intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Liborio Di Pirro e Anna D’Orazio hanno depositato memoria. Il presente giudizio ebbe inizio con citazione dell’8 aprile 2009, allorché la società Lucciola s.r.l. propose opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 218 del 2005 del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con la quale Liborio Di Pirro e Anna D 'Orazio, a conclusione di procedimento svoltosi nei confronti della società La Lucciola s.r.l. e del Fallimento della Realmare Sud s.r.l., furono dichiarati proprietari per intervenuta usucapione di alcuni immobili in Roma.
A base dell’opposizione, la Lucciola s.r.l. evidenziava di essere soggetto giuridico distinto dalla La Lucciola s.r.l. e di essere nella proprietà del compendio immobiliare invirtù diregolari atti di compravendita del 1974 e del 1976. Nel giudizio si costituirono Liborio Di Pirro e Anna D’Orazio, nonché Francesco Luciani, Luciano Luciani e Federico Luciani. Rimasero contumaci la società La Lucciola s.r.l., il Fallimento della Realmare Sud s.r.l. e Lello Iamundo. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3085/2016, rigettò l’opposizione e le altre domande spiegate dalle parti.
Propose appello in via principale la Lucciola s.r.l. e la Corte d’appello di Roma, all’udienza del 13 settembre 2016, prese atto che il tentativo di notifica a La Lucciola s.r.l. non era andato a buon fine, essendosi la stessa estinta. Alla successiva udienza del 3 novembre 2016 il difensore della appellante principale Lucciola s.r.l. chiese termine per rinotificare l’appello a La Lucciola s.r.l. e successivamente, all’udienza del 23 marzo 2017, il difensore di Liborio Di Pirro e Anna D’Orazio eccepì l’inesistenza della notifica in rinnovazione eseguita a società cancellata dal registro delle imprese sin dal 2002.
La Corte d’appello, pertanto, preso atto dell’avvenuta cancellazione della società La Lucciola s.r.l. risalente al 2002, ed evidenziato che tale estinzione era quini antecedente anche all’inizio del giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c., ha sostenuto che la appellante Lucciola s.r.l., consapevole di tale cancellazione, avrebbe dovuto provvedere a notificare l’appello, o quanto meno l’ordinanza rinnovazione, non alla società cancellata, ma ai soci della stessa, ed ha così dichiarato la “estinzione del giudizio di appello”. Il primo motivo del ricorso della Lucciola s.r.l. denuncia la “omessa pronuncia sulla richiesta di nullità della sentenza n. 218/05 del Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia e della sottesa domanda di usucapione, nonché di ogni atto istruttorio e non del giudizio di primo grado rgn. 411/03, in quanto inutiliter da ti, siccome resi in assenza di contraddittorio e verso soggetto/i giuridicamenteinesistente/i - violazione art. 112 c.p.c.”.
Il secondo motivo di ricorso deduce la “insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art. 2495 c.c.”. I controricorrenti formulano plurime eccezioni di inammissibilità. Si impone un rilievo pregiudiziale. Il presente giudizio di opposizione ex art. 404 c.p.c. è stato proposto con citazione dell’8 aprile 2009 nei confronti, fra gli altri, della società La Lucciola s.r.l., rimasta contumace nel giudizio che aveva pronunciato la sentenza n. 218 del 2005 ed alla quale la citazione per opposizione doveva essere notificata personalmente (art. 330, comma 3, c.p.c.:
Cass. n. 26704 del 2020). La società La Lucciola s.r.l., per quanto appare accertato in fatto, era stata cancellata dal registro delle imprese nel 2002, e dunque era da considerare estinta, a seguito del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. (Cass. Sez. Unite n. 4060 del 2010). L'atto di citazione proposto nei confronti di una persona giuridica estinta non può dar luogo alla instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, né alla costituzione di un regolare rapporto processuale; in tal caso, si verifica la nullità insanabile della citazione (e non la nullità della notificazione della stessa, sanabile mediante il rimedio della rinnovazione ex art. 291 c.p.c.) e neppure è consentita al giudice di appello la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado.
Tale nullità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e travolge pure le sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto estintosi prima dell'inizio dello stesso (Cass. Sez. 6-2, n. 11506 del 2022; Sez. 6-3, n. 2647 del 2018; Sez. 2, n. 14360 del 2013; Sez. 2, n. 532 del 1962). Pertanto, pronunciando sul ricorso, deve essere dichiarata la nullità dell'intero giudizio di primo e di secondo grado e cassata senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3. c.p.c., regolandosi secondo soccombenza, a carico della società Lucciola s.r.l., che ha dato causa a tale nullitàle spese processuali dei gradi di merito, negli importi già liquidati nelle sentenze di primo e di secondo grado, e del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese processuali sostenute nel giudizio di primo grado; condanna la Lucciola s.r.l. a rimborsare a Liborio Di Pirro e Anna D’Orazio, nonché a Francesco Luciani, Luciano Luciani e Federico Luciani, le spese sostenute nel giudizio di appello, liquidate per Liborio Di Pirro e Anna D’Orazio in complessivi € 3.458,00 e per Francesco Luciani, Luciano Luciani e Federico Luciani in complessivi € 3.458,00; condanna la Lucciola s.r .l. a rimborsare a Liborio Di Pirro e Anna D’Orazio, nonché a Francesco Luciani, Luciano Luciani e Federico Luciani, le spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore di Liborio Di Pi rro e Anna D’Orazio, ed in complessivi € 5.2000,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore di Francesco Luciani, Luciano Luciani e Federico Luciani, oltre a spese generalie ad acce