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Ordinanza Interlocutoria — n. 13527/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 13527/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13527/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27640-2018 proposto da: ROLANDO PASQUALINA, elettivamente domiciliata in Roma, v . Gino Funaioli 54/56, presso lo studio dell'avv . Franco Muratori , rappresentata e difes a dagli avvocati Alberto Ferrero, Riccardo Ludogoroff, Carlo Vaudetti come da procura speciale unita al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente e controrico rrente incidentale - contro MUNARI SILVIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour 305, presso lo studio dell'avv.Michele Giuseppe Vietti che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente e ricorrente incidental e - Ric. 2018 n. 27640 sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 13527/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Gino Funaioli 54/56, presso lo studio dell'avv . Franco Muratori , rappresentata e difes a dagli avvocati Alberto Ferrero, Riccardo Ludogoroff, Carlo Vaudetti come da procura speciale unita al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente e controrico rrente incidentale - contro MUNARI SILVIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour 305, presso lo studio dell'avv.Michele Giuseppe Vietti che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente e ricorrente incidental e - Ric. 2018 n. 27640 sez.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza vizio di costruzione violazione delle distanze legali spese di ristrutturazione violazioni delle norme procedurali modifica della licenza edilizia
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27640-2018 proposto da: ROLANDO PASQUALINA, elettivamente domiciliata in Roma, v . Gino Funaioli 54/56, presso lo studio dell'avv . Franco Muratori , rappresentata e difes a dagli avvocati Alberto Ferrero, Riccardo Ludogoroff, Carlo Vaudetti come da procura speciale unita al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente e controrico rrente incidentale - contro MUNARI SILVIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cavour 305, presso lo studio dell'avv.Michele Giuseppe Vietti che lo rappresenta e difende come da procura speciale in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente e ricorrente incidental e - Ric. 2018 n. 27640 sez.

S2 -ud. 15-03-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1020/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - la presente controversia è stata instaurata da Silvio Munari , c on citazione del 01/06/2010, nei confronti di Pasqualina Rolando, p er sentirla condannarealla riduzione in pristino ovvero al risarcimento del danno per equivalente derivante dalla violazione delle distanze legali, dalla compromissione della luminosità e delle vedute, nonché dall’impedimento dell’esercizio della servitù di passaggio all’immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Sparone (TO), Via Maestra n. 6, fatti tutti determinatisi in conseguenza dei lavori da lei realizzati nell’edificio finitimo in via Maestra n. 2; -la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 1020/2018, in riforma della sentenza n. 494/2015del Tribunale di Ivrea che aveva rigettato le domande, ha dichiaratoche l’intervento edilizio realizzato da Rolando siaqualificabile come nuova costruzione e non come ristrutturazione o ricostruzione ed ha ordinato in conseguenza la riduzione in pristino mediante arretramento nei limiti delle distanze legali delle parti di costruzione realizzate in difformità dalle norme e, segnatamente, l a riduzione in pristino mediante riduzione dell’elevazione dell’altezza della costruzione all’altezza di colmo del tetto preesistente, nonché l’arretramento della costruzione sul lato est, verso il cortile , in modo daconsentire la veduta obliqua dal balconcino Munari (p) nel raggio di 3 metri, come rappresentato graficamente dalla c.t.u., nonché la riduzione in pristino del detto balconcino(da 95 cm. a 30 cm.); -avverso questa sentenza Rolando ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivie Munari , difendendosi con controricorso , ha altresì proposto ricorso incidentale;

Ric. 2018 n. 27640 sez. S2 -ud. 15-03-2023 - 3 - - la controversia involge questioni applicative in tema di calcolo delle distanze delle vedute (in particolare poste dal primo motivo di ricorso principale e dal primo motivo di ricorso incidentale ) meritevoli di ulteriore approfondimento con rinvio a discussione in udienza pubblica;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civil