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Ordinanza Interlocutoria — n. 13523/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 13523/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13523/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n 8323/2018 R.G. proposto da: BELLA CALABRIA 2005 S.R.L.,c.f. 02367010804, in persona dell’avv. Miriam Fasci, legale rappresentante in qualità di amministratore giudiziario, rappresentata e difesagiusta autorizzazione del 15-1-2016 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria sez. Misure di Prevenzione dall’avv. Adriana Siclari , elettivamente domiciliata in Ro m a presso l’avv. Marcella Zappia, ricorrente contro SNOWDON ANDREW,c.f. SNWNRD66M14Z114S, SNOWDON LINN, c.f. SNWLNN67S49Z114D, intimati avverso la sentenza n.515/2017 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, depositata in data 11-9-2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4-5- 2023dal Consigliere dott.

Regesto Legislator

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art. 115 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 13523/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 515 depositata in data 11-9-2017 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, senza fare alcun riferimento alle vicende della società appellante che avevano comportato la costituzione in giudizio dell’amministratore giudiziario, ha rigett ato tutti i motivi di appello, così confermando la dichiarazione di risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa e le pronunce di condanna e condannando la società appellante all’ulteriore rifusione delle spese del grado. 4.Con ricorso per cassazione ritualmente notificato il 10-3-2018 Bella Calabria 2005 s.r.l. ha formulato due motivi di impugnazione con unica rubrica “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: sottoposizione della soc.

Parole chiave

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restituzione di fondo restrizione della proprietà senza risarcimento azione di rivendicazione retrocessione nell'espropriazione cosa senza padrone sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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art. 115 c.p
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”.
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n 8323/2018 R.G. proposto da: BELLA CALABRIA 2005 S.R.L.,c.f. 02367010804, in persona dell’avv. Miriam Fasci, legale rappresentante in qualità di amministratore giudiziario, rappresentata e difesagiusta autorizzazione del 15-1-2016 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria sez. Misure di Prevenzione dall’avv. Adriana Siclari , elettivamente domiciliata in Ro m a presso l’avv. Marcella Zappia, ricorrente contro SNOWDON ANDREW,c.f. SNWNRD66M14Z114S, SNOWDON LINN, c.f. SNWLNN67S49Z114D, intimati avverso la sentenza n.515/2017 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, depositata in data 11-9-2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4-5- 2023dal Consigliere dott.

Linalisa Cavallino, OGGETTO: contratto preliminare di compravendita R.G. 8323/2018 C.C. 4-5-2023 RILEVATOCHE: 1.Andrew Snowdon e Linn Snowdon citaronoavanti il Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno Bella Calabria2005 s.r.l. , chiedendo l’accertamento dell’intervenuta risoluzione in forza di clausola risolutiva espressa del contratto preliminare concluso con la società, la restituzione della somma di Euro 58.000,00 da loro versata in preliminare e il risarcimento dei danni subiti. Dedussero di avere concluso con la società contratto preliminare di compravendita di cosa futura, in forza del quale la società si era impegnata a vendere unità immobiliare facente parte del fabbricato D al secondo piano, contrassegnata come appartamento D5 nelle planimetrie orientative e nel capitolato provvisorio allegati al preliminare,in complesso edilizio in località “Chiara” nel comune di Bianco su terreno di proprietà di tali eredi Medici, in relazione al quale la società promittente venditrice aveva dichiarato di avere in corso trattative con il proprietario .

Dichiararono che il compenso pattuito era stato fissato in Euro 110.000,00, di cui Euro 3.000,00 versati come acconto ed Euro 55.000,00 versati e quietanzati con la sottoscrizione del contratto preliminare, che l’art.10 del contratto aveva previsto la conclusione dell’atto pubblico di trasferimento dell’unità immobiliare entro il 30-10- 2009, che la società promittente venditrice aveva assunto atteggiamento dilatorio ed essi avevano saputo che il terreno sul quale avrebbe dovuto insistere il complesso edilizio era stato venduto ad altra società, per cui si erano avvalsi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 7 del contratto preliminare.

Si costituì la convenuta Bella Calabria 2005 s.r.l. chiedendo il rigetto della domanda perimpossibilità di adempiere per causa a essa non imputabile. 2.Il Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno con sentenza n. 129 depositata in data 7-2-2012 accolsele domande e per l’effetto dichiaròrisolto il contratto preliminare in forza della clausola risolutiva espressa di cui all’art.7, sulla base della considerazione che la società convenuta aveva ammesso espressamente di essersi trovata nell’impossibilità di eseguire la prestazione senzadimostrare le cause che le avevano impedito l’acquisizione del terreno;dichiarò la società convenuta tenuta al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio e la condannò alla restituzione dell’importo ricevuto di Euro 58.000,00 con gli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite. 3.Bella Calabria 2005 s.r.l. propose appello, deducendo la nullità del contratto per mancanza o indeterminatezza dell’oggetto, contestando la dichiarazione di risoluzione, la condanna alla restituzione e la condanna generica al risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 515 depositata in data 11-9-2017 la Corte d’Appello di Reggio Calabria, senza fare alcun riferimento alle vicende della società appellante che avevano comportato la costituzione in giudizio dell’amministratore giudiziario, ha rigett ato tutti i motivi di appello, così confermando la dichiarazione di risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa e le pronunce di condanna e condannando la società appellante all’ulteriore rifusione delle spese del grado. 4.Con ricorso per cassazione ritualmente notificato il 10-3-2018 Bella Calabria 2005 s.r.l. ha formulato due motivi di impugnazione con unica rubrica “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: sottoposizione della soc.

Bella Calabria 2005 s.r.l. a provvedimento di sequestro del Tribunale misure di prevenzione e conseguente violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: artt.52, 56, 57, 58, 59 del d.lgs. 159/2011. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”. Adrew Snowdon e Linn Snowdon sono rimasti intimati.In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria, deducendo anche i fatti nuov i relativ i alle intervenute pronunce definitive sulla confisca penale e sulla misura di prevenzione della confisca. CONSIDERATO CHE: 5.Con il primo motivo Bella Calabria 2005 s.r.l. lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato e non abbia accolto la sua eccezione di incompetenza funzionale e improcedibilità della domanda di condanna al pagamento nei confronti di soggetto il cui patrimonio era statosottoposto a provvedimento di sequestro ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

E videnzia che in data 15 - 1 - 2014 si era costituita nel giudizio di appello Bella Calabria 2005 s.r.l. in persona dell’amministratore giudiziari o, a seguito del la sottoposi zione della società alla misura cautelare del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 19 - 2 - 201 3 , e perciò nel corso del giudizio di appello, sollevando eccezione di incompetenza funzionale e improcedibilità della domanda; aggiunge che sequestroex d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 era stato disposto con decreto del 20-2-2014 del Tribunaledi Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione e che con successivo decreto del 9-3-2017 dello stesso Tribunaleera intervenuta confisca ex d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in primo grado.

Quindi la ricorrente sostiene d ovesse trovare applicazione l’art. 52 co.2 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il quale prevede che i crediti di terzi risultanti da atti di data certa anteriori al sequestro debbano essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011 , i quali disciplinano una procedura concorsuale da svolgersi avanti al giudice penale, alla quale sono applicabili i principi elaborati nella materia fallimentare in ordine all’improcedibilità in sede ordinaria della domanda di accertamento di credito nei confronti del fallito.Lamenta che la Corte territoriale abbia totalmenteomesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, riferiti al dato che la società era stata sottoposta prima alla misura cautelare del sequestro preventivo e poi a sequestro al fine della misura di prevenzione della confisca e che ciò abbia comportato la violazione delle disposizioni degli artt. 52, 56, 57, 58 e 59 d.lgs. 159/2011. 6.Con il secondo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato il motivo di appello con il quale essa aveva lamentato la mancanza di prova del pagamento di Euro 58.000,00.

Evidenzia come sia in primo grado sia in appello la società avesse rappresentato circostanze non contestate dalla controparte a norma dell’art. 115 c.p.c., riferite al fatto che il pagamento dell’acconto di Euro 3.000,00 era stato eseguito a soggetto diverso da Bella Calabria s.r.l. e al fatto che per il pagamento dell’ulteriore importo di Euro 55.000,00 non vi era quietanza, perché il contratto preliminare non conteneva dichiarazione di quietanza. Aggiunge che, a seguito della sottoposizione della società a misura di prevenzione nel corso del giudizio di secondo grado, comunque la quietanza di pagamento riportata nel contratto preliminare non supportata dalla prova degli strumenti finanziari utilizzati per il pagamento diveniva inopponibile alla società in amministrazione giudiziaria, per cui lamenta non solo la violazione dell’art. 115 c.p.c. ma anche delle disposizioni di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011. 7.Rileva la Corte che il ricorso pone questioni di diritto - sull’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e sugli effetti della sottoposizione alle misure previste da tale decreto legislativo a soggetto parte di giudizio già pendente in grado di appello- che sono particolarmente rilevanti e rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza ex art. 375 co.2 cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienzaex art. 375 co.2 c