Ordinanza — n. 13356/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30668/2018 R.G. proposto da: WALY HALIMA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA E. FAA' DI BRUNO, 89, presso lo studio dell’avvocato CARLO COLANGELO,che larappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro VICENTINI GIUSEPPE e MONTALTO MARIA , in proprio e qual i procuratoridi GLORIA VINCENTI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN VALENTINO , 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRAche li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 1751/2018 depositata il 20/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13356/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con sentenza n. 1751/2018 la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame proposto da Gloria Vicentini, Giuseppe Vicentini e Maria Montalto avverso la sentenza del giudice di prime cure, condannando Waly Halima a rimuovere il manufatto edificato sullaterrazza a livello annessa alla sua abitazione.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30668/2018 R.G. proposto da: WALY HALIMA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA E. FAA' DI BRUNO, 89, presso lo studio dell’avvocato CARLO COLANGELO,che larappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro VICENTINI GIUSEPPE e MONTALTO MARIA , in proprio e qual i procuratoridi GLORIA VINCENTI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN VALENTINO , 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRAche li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 1751/2018 depositata il 20/03/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1.
Gloria Vicentini, Giuseppe Vicentini e Maria Montalto, rispettivamente nuda proprietaria (la prima) e usufruttuari (il secondo e la terza) di un appartamento ubicato al piano attico di un edificio condominiale sito in Roma, convenivano in giudizio Waly Halima, proprietaria dell'appartamento ubicato al piano superattico del medesimo edificio,chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dei manufatti realizzatidalla convenuta in violazione di norme di legge e di regolamento e condannata la medesima alla rimozione delle opere e al ripristino dei luoghi.
2. Nella resistenza di Waly Halima, con sentenza n. 127 /2010 il Tribunale di Roma rigettava la domanda.
3. Con sentenza n. 1751/2018 la Corte di appello di Roma accoglieva il gravame proposto da Gloria Vicentini, Giuseppe Vicentini e Maria Montalto avverso la sentenza del giudice di prime cure, condannando Waly Halima a rimuovere il manufatto edificato sullaterrazza a livello annessa alla sua abitazione.
4. Avverso tale decisione Waly Halima ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di ricorso.
5. Resistono con controricorso Giuseppe Vicentini e Maria Montalto, in proprio e quali procuratori di Gloria Vicentini. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente il Collegio rileva che è stato depositato in Cancelleria atto di rinuncia congiunta al ricorso e controricorso, sottoscritto da lle parti costituite e dai loro procuratori in data 5.04.2023. 2.-L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391 primo comma c.p.c. , sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 3.-Non vi è luogo a decidere sulle spese, posto che – in forza del quarto comma della norma citata - la condanna non è pronunciata se alla rinuncia (come nella specie) hanno aderito le altri parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 4. -Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui:
“in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di