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Ordinanza — n. 13162/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13162/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13162/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 28321-2021 proposto da: TEREBINTO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO GIULIANI, giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,in persona del Ministro pro tempore; -intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/03/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; Ric. 2021 n. 28321 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -2- FATTI DI CAUSA 1.A seguito di un giudizio amministrativo proposto avanti i l Tar Lazio, che aveva avuto durata superiore di circa anni ottoal termine ragionevole, Marco Terebinto proponeva ricorso all a Corte di Appello di Perugia per ottenere l’indennizzo per il danno non patrimoniale sofferto.

Regesto Legislator

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art. 91 c.p, art. 2233 comma 2 c.c, art. 93 c.p; Ordinanza — n. 13162/2023 — snciv · Corte di Cassazione: I procuratori antistatari hanno formulato richiesta di distrazione delle spese e competenze professionali ex art. 93 c.p.c., con richiesta dell’aumento previsto dall’art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014. 2.-Il ricorso è fondato . 3. -Atteso che il Ministero della Giustizia si è costituito nel giudizio di merito e che, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), del d.m. n. 55/2014, nella fase istruttoria rientra anche “l'esame degli scritti o documenti delle altre parti” (Cass. Sez. 6-2, Ord. n. 2308 del 06/02/2015), le deduzioni del ricorrente sono meritevoli di accoglimento.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario restituzione del termine risarcimento del danno perenzione dell'istanza di revisione durata ragionevole del procedimento durata della responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 91 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico motivo (rubricato “violazione e falsa applicazione di legge – art. 91 c.p.c.; art.
art. 2233 comma 2 c.c
91 c.p.c.; art. 2233 comma 2 c.c.; liquidazione compensi ex DM n.
art. 93 c.p
I procuratori antistatari hanno formulato richiesta di distrazione delle spese e competenze professionali ex art. 93 c.p.c., con richiesta dell’aumento previsto dall’art.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 28321-2021 proposto da: TEREBINTO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO GIULIANI, giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,in persona del Ministro pro tempore; -intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/03/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; Ric. 2021 n. 28321 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -2- FATTI DI CAUSA 1.A seguito di un giudizio amministrativo proposto avanti i l Tar Lazio, che aveva avuto durata superiore di circa anni ottoal termine ragionevole, Marco Terebinto proponeva ricorso all a Corte di Appello di Perugia per ottenere l’indennizzo per il danno non patrimoniale sofferto.

2. Avverso il decreto n . 121 /20 18 emesso dalla Corte perugina a conclusione del giudizio, Marco Terebinto proponeva ricorso per Cassazione, in accoglimento del quale questo Collegio si è pronunciato con ordinanza n. 1628 / 20 , che ha cassato il decreto impugnato rinviando allo stesso giudice in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

3. Nel giudizio di rinvio, a seguito di riassunzione operata dal Terebinto, la Corte territoriale, con decreto n. cron. 174/21 emesso su ricorso iscritto al R.G.N. 431/20, liquidava a suo favore la somma complessiva di euro 4.000,00 per danno non patrimoniale e liquidava in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, la somma di euro 915,00 per il giudizio originario, di euro 893,00 per il giudizio avanti la Suprema Corte e di 915,00 euro per il giudizio di riassunzione, oltre spese e accessori.

4. Avverso tale decreto Marco Terebinto ha propostoricorso per cassazione, articolato in un unico motivo e illustrato da memoria.

5. Il Ministero dell’Economia e delle Finan ze , ritualmente intimato,non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico motivo (rubricato “violazione e falsa applicazione di legge – art. 91 c.p.c.; art. 2233 comma 2 c.c.; liquidazione compensi ex DM n. 55/2014 e DM n. 37/2018”) il Ric. 2021 n. 28321 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -3- ricorrente lamenta la mancata liquidazione del compenso per la fase di istruttoriae trattazione, avendo il giudice a quo liquidato nei due gradi di merito -quello originario e quello di riassunzione - le sole fasi di studio della controversia, di introduzione del giudizio e decisionale, pervenendo ad una determinazione delle spese di lite lesiva del principio di adeguatezza del compenso all’opera prestata posto dall’art. 2233 comma 2 c.c. Il ricorrente precisa che non è contestata, in questa sede, la liquidazione delle spese operata dal decreto impugnato per il giudizio di legittimità,in quanto conforme alle tariffe minime.

I procuratori antistatari hanno formulato richiesta di distrazione delle spese e competenze professionali ex art. 93 c.p.c., con richiesta dell’aumento previsto dall’art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014. 2.-Il ricorso è fondato . 3. -Atteso che il Ministero della Giustizia si è costituito nel giudizio di merito e che, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), del d.m. n. 55/2014, nella fase istruttoria rientra anche “l'esame degli scritti o documenti delle altre parti” (Cass. Sez. 6-2, Ord. n. 2308 del 06/02/2015), le deduzioni del ricorrente sono meritevoli di accoglimento.

In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, che si traduca, nei termini anzidetti, nell'esame degli scritti avversari e dei provvedimenti giudiziali emessi, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Cass. Sez. 6-2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; Sez. 6-3, Ord.n. 20993 del 02/10/2020; Sez. 6-2, Ord.n. 4698 del 18/02/2019). Questa Corte ha riconosciuto in suoi precedenti, indicati anche dal ricorrente in ricorso e in memoria, che la fase di trattazione della causa “è in ogni caso ineludibile" (così in Ric. 2021 n. 28321 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -4- motivazione Cass. n. 1530/2023; n. 164/2022; n. 21743/2019; n. 31559/2019; n. 31558 /2019 , n. 31557 /2019 ) addirittura a prescindere dalla costituzione in giudizio della controparte, posto che, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto (cfr.

Cass. 2.10.2020, n. 20993). Nella liquidazione delle spese censurata manca dunque –per i due gradi di giudizio (quello originario, instaurato nel 2010 presso la Corte di appello di Roma e riassunto presso la Corte umbra nel 2013 e quello di riassunzione) - il compenso per la fase istruttoria, ammontante a euro 283,50 per ciascuna delle due fasi di giudizio, che ha comportato una liquidazione delle spese di lite, secondo quanto dedotto, in violazione dei minimi tariffari e dunque delle norme denunciate. 4.-Consegue a quanto sopra l'accoglimento del ricorso, la cassazione in parte qua del decreto della Corte di Appello di Perugia n. cron. 174/2021 pronunciato nel R.G. 431/2020VG e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° ultima parte c.p.c., la decisione della causa nel merito nel senso che il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, dell’importo complessivo di euro 1.198,50, comprensivo dell’importo di e uro 283,50 per la fase istruttoria relativa al giudizio conclusosi con il decreto della Corte di Appello di Perugia n.121/2018, e parimenti di euro 1.198,50, comprensivo di euro 283,50 per la fase istruttoria relativa al Ric. 2021 n. 28321 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -5- giudizio conclusosi con il decreto in questa sede impugnato, oltre a quanto già liquidato per spese. Il tutto, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge e con distrazione in favo re de i procuratori antistatari. 5. –In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore deiprocuratori dichiarat i si antistatari, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. 6.-Non sussistono i presupposti per concedere l’aumento del compenso ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014 per il deposito degli atti in modalità telematiche, come richiesto dal ricorrente, attesa l’esiguità della documentazione allegata, rapportata alla semplicità del giudizio, che non genera alcun apporto volto ad agevolarne la consultazione e la fruizione e pertanto alcun quid plurisper il decidente.

P.Q.M.

la Corte, in accoglimento del ricorso: cassa– nei limiti di cui in motivazione - il decreto n. cron. 174/2021 della Corte di Appello di Perugia emesso su ricorso iscritto al R.G. n. 431/2020; condannail Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, dell’importo di euro 1.198,50, comprensivo dell’importo di euro 283,50 per la fase istruttoria relativa algiudizio conclusosi con il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 121/2018, oltre a euro 8,00 per esborsi,oltre al 15% per spese generali forfettarie eagli accessori di legge; condannail Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, Ric. 2021 n. 28321 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -6- dell’importo di euro 1.198,50, comprensivo dell’importo di euro 283,50 per la fase istruttoria relativa al giudizio di riassunzione conclusosi con il decreto della Corte di Appello di Perugia n.cron. 174/2021 in questa fase impugnato , oltre a euro 27,00 per esborsi, oltre a l 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Liquida le spese del presente giudizio in euro938,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge, oltre a euro 30,00 per esbors