Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Marcucci Santina, had filed a challenge against a Rome Capital sentence but remained silent after the court invited a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5599/2021 R.G. proposto da : MARCUCCI SANTINA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 4, presso lo studio dell’avvocato MANZI MARIO (MNZMRA71L01H501M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, presso lo studio dell’avvocato MAGNANELLI ANDREA (MGNNDR61E21H501Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.10694/2020 depositata il 20/07/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale, parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 268,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 100,00, e agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Così dec