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Ordinanza — n. 13061/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to late counter-notice, quashing appellate judgment on procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13061/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Palermo Court of Appeal's decision regarding administrative asset forfeiture. The appellant argued for the return of seized goods, while the Chamber of Commerce contested the late filing of documents and the nature of the business activity. The Supreme Court ruled that the Chamber of Commerce failed to notify its counter-notice within the strict twenty-day deadline required by law, rendering the counter-notice void and the appellate judgment procedurally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: A counter-notice filed after the statutory deadline is deemed as if it never existed, necessitating the quashing of judgments based on such untimely filings.

Parole chiave

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procedural nullity statutory deadline counter-notice administrative forfeiture Cassation review confisca dei proventi di reato sottrazione di cose sequestrate confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 369 comma 1° c.p.c.
Risulta invero che il ricorso è stato notificato l’11 settembre 2020, sicché il controricorso avrebbe dovuto essere notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso nella cancelleria di questa Corte, che – in bas e al disposto di cui all’art. 369 comma 1° c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
378 c.p.c., il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del controricorso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. L’eccezione è fondata.
Art. 111 Cost.
Mediante la seconda censura, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ex art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
429 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 115 c.p.c.
Art. 416 c.p.c.
Il quarto motivo invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 comma 3° c.p.c., in combinato disposto con l’art.
Art. 416 comma 3° c.p.c.
Il quarto motivo invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 comma 3° c.p.c., in combinato disposto con l’art.
Art. 6 comma 8° D. L. n. 150 del 2011
416 comma 3° c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6 comma 8° D. L. n. 150 del 2011, ai sensi dell’art.
art. 378 c.p
In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 72 del 4 gennaio 2018
429, comma 1, e 437, comma 1, c.p.c., sicché il giudice nel pronunciare la sentenza deve, anche in grado di appello ed a pena di nullità insanabile, dare lettura del dispositivo all’esito dell’udienza di discussione” (Sez. 2, n. 72 del 4 gennaio 2018;
Sez. 3, n. 14724 del 7 giugno 2018
Sez. 3, n. 14724 del 7 giugno 2018; Sez.
Sez. 6-3, n. 25305 del 28 novembre 2014
14724 del 7 giugno 2018; Sez. 6-3, n. 25305 del 28 novembre 2014).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24232/2020 R.G. proposto da : BROCATO FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FIRRITO SALVATORE (FRRSVT61R01C421S) -ricorrente- contro CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA PALERMO E ENNA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STAGNO D'ALCONTRES ALBERTO (STGLRT50S19Z121C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 6/2020 depositata il07/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consiglieredr. MAURO MOCCI . FATTI DI CAUSA Francesco Brocato propose opposizione avanti il Tribunale di Termini Imerese, contro l’ordinanza - emessa l’11 settembre 2014 dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo - di confisca di beni seque strati dalla Polizia Stradale di Buonfornello e contro il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione dei beni medesimi. Il giudice adito accolse il ricorso, disponendo la restituzione dei beni.

Su gravame della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, con sentenza n. 62 del 7 gennaio 2020, la Corte d’Appello di Palermo accoglieva l’impugnazione. La Corte distrettuale affermava che, in tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il termine previsto per il deposito del rapporto, con gli atti relativi all’accertamento ed alla contestazione, non avrebbe potuto reputarsi perentorio, sicché gli allegati depositati tardivamente in primo grado avrebbero dovuto ritenersi utilizzabili. Aggiungeva il giudice di secondo grado che l’attività di autoriparatore, svolta in carenza di autorizzazione a favore di un numero indeterminato di soggetti, sarebbe stata da considerare a tutti gli effetti imprenditoriale e pertanto soggetta all’iscrizione al registro delle imprese.

Ricorre per cassazione Francesco Brocato, sulla base di quattro motivi. Si è costituita la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo per resistere al ricorso avversario. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria, ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del controricorso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. L’eccezione è fondata. Risulta invero che il ricorso è stato notificato l’11 settembre 2020, sicché il controricorso avrebbe dovuto essere notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso nella cancelleria di questa Corte, che – in bas e al disposto di cui all’art. 369 comma 1° c.p.c.

– era il 1° ottobre 2020. Conseguentemente, la notifica del controricorso sarebbe dovuta intervenire entro il 21 ottobre 2020, mentre risulta effettuata il successivo 27. Di conseguenza, il controricorso deve reputarsi tamquam non esset.

2) Attraverso il primo rilievo, il Brocato assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 429 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso la lettura del dispositivo, senza che leparti avessero rinunciato alla discussione orale della causa. 2.1) Mediante la seconda censura, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe omesso di esporre i motivi della decisione relativa al rigetto della domanda di annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro amministrativo. 2.2) La terza lagnanza deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Con essa, il Brocato rileva che la Corte d’appello avrebbe erroneamente trascurato di considerare che la CC.II.AA. non aveva rispettato il termine di costituzione in giudizio, non contestando peraltro i fatti dedotti dal ricorrente. 2.3) Il quarto motivo invoca la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 comma 3° c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6 comma 8° D. L. n. 150 del 2011, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La sentenza dei giudici d’appello sarebbe stata motivata sul verbale di accertamento del 16 aprile 2014, con il rapporto e gli atti relativi, nonché su altri documenti allegati alla comunicazione notizie di reato del 17 aprile 2014, che avrebbe riguardato una violazione diversa da quella amministrativa oggetto di giudizio, e che dunque avrebbe dovuto essere prodotta nei termini di cui all’art. 416 c.p.c.

3) Il primo motivo è fondato ed assorbe i restanti. 3.1) La Corte d’appello ha affermato che “nella specie, l’appellato, benché all’udienza di precisazione delle conclusioni abbia chiesto la discussione della causa, ha depositato comparsa conclusionale, formulando compiutamente le proprie difese, con la conseguenza che è del tutto irrilevante la circostanza che la presente controversia sia stata decisa nelle forme del rito ordinario, in luogo delle forme del rito del lavoro, e senza quindi dare lettura del dispositivo della sentenza”.

Tale assunto, che sembrerebbe accreditare una sorta di rinuncia tacita alla discussione orale, non può essere condiviso, perché è contrario ad un principio imperativo. 3.2) In tal senso, il Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo di questa Suprema Corte, secondo cui “Nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione introdotti nella vigenza del d.lgs. n. 150 del 2011 trovano applicazione, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 150, le previsioni di cui agli artt. 429, comma 1, e 437, comma 1, c.p.c., sicché il giudice nel pronunciare la sentenza deve, anche in grado di appello ed a pena di nullità insanabile, dare lettura del dispositivo all’esito dell’udienza di discussione” (Sez. 2, n. 72 del 4 gennaio 2018;

Sez. 3, n. 14724 del 7 giugno 2018; Sez. 6-3, n. 25305 del 28 novembre 2014). In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti i restanti; la sentenza è cassata in relazione alla censura accolta e rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di l