Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to submit new special power of attorney within statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant's lawyer failed to submit a new special power of attorney within the required forty-day period. Although the defense initially requested a decision without this document, the court ruled such a request invalid under the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was deemed renounced, the case was closed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal submitted without a new special power of attorney within the statutory period is inadmissible and deemed renounced, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 16554/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: SICILY BY CAR S.p.A., difesa come in atti; contro DRAGO Vincenzo, difeso come in atti; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire richiesta di decisione del ricorso formulata in assenza di una nuova procura speciale, come espressamente prescritto dall’art. 380 bisnuovo testo;
Ritenuto che la richiesta di decisione della causa, formulata in assenza di nuova procura speciale, è inammissibilee, pertanto, tamquam non esset; Ritenuto che, pertanto, il ricorso ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta di decisione avanzata dal difensore; dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.