Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, GIGGETTO AL PORTICO D'OTTAVIA S.R.L., challenged a first-instance judgment against ROMA CAPITALE but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8916/2022 R.G. proposto da : GIGGETTO AL PORTICO D'OTTAVIA S.R.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Gregorio VII 225, presso lo studio dell’avvocato DI MEGLIO GIANFRANCO (DMGGFR52P25E329H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO D GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ARMENANTE ALBERTO (RMNLRT67H11H501I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.15898/2021 depositata il 12/10/2021.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Così deciso in Roma