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Decreto — n. 13019/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13019/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13019/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4670/2022 R.G. proposto da : BOTTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PARMA via Cagliari, presso lo studio dell’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E463J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI IMPERIA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE IMPERIA n.666/2021 depositata il 22/11/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13019/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BOTTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PARMA via Cagliari, presso lo studio dell’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E463J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI IMPERIA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE IMPERIA n.666/2021 depositata il 22/11/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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espulsione di familiari integrazione sociale misure d'integrazione professionale sicurezza sociale dei lavoratori migranti indennità di dislocazione e di espatrio congedo per motivi sociali

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4670/2022 R.G. proposto da : BOTTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in PARMA via Cagliari, presso lo studio dell’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E463J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI IMPERIA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE IMPERIA n.666/2021 depositata il 22/11/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Così deciso in