Decreto — n. 13017/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3234/2021 R.G. proposto da : CALABRESE ILARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA N 29, presso lo studio dell’avvocato FIORETTO MARIA CRISTINA (FRTMCR70M42C351G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZETTI FIAMMETTA (LRNFMT70M53H501U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.9260/2020 depositata il 16/06/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13017/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CALABRESE ILARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA N 29, presso lo studio dell’avvocato FIORETTO MARIA CRISTINA (FRTMCR70M42C351G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZETTI FIAMMETTA (LRNFMT70M53H501U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.9260/2020 depositata il 16/06/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3234/2021 R.G. proposto da : CALABRESE ILARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA N 29, presso lo studio dell’avvocato FIORETTO MARIA CRISTINA (FRTMCR70M42C351G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZETTI FIAMMETTA (LRNFMT70M53H501U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.9260/2020 depositata il 16/06/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente al pagamento in favore di Roma Capitale, parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 268,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 100,00, e agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Cos