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Decreto — n. 13015/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13015/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13015/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, le altre parti essendo rimaste intimate;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13015/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, le altre parti essendo rimaste intimate;

Parole chiave

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spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1825/2021 R.G. proposto da : MORBIDELLI LUCA, ERBANI MAURIZIO, LENOCI ANGELA IMMACOLATA, MINERVINO DANIELE, FUSARO ANGELO, RUGGIERI NUNZIO FRANCESCO, PAOLETTI ARREDAMENTI SRL, LANZILLO GIANCARLO, GIARDINI EMILIANO, BRACCI CLAUDIO, AMICUCCI CLAUDIO, BERIO ETTORE, DE VINCENTI FABIO, TRAMONTANO MARIA, LODATO SILVANA MARIA ANGELA, CALICCHIA MAURIZIO, VENTRIGLIA SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. BELLUZZO 1, presso lo studio dell’avvocato UFFICIO LEGALE ASSOCIAZIONE CODICI (null) rappresentati e difesi dall'avvocato LAURENZANO CARMINE (LRNCMN75H28H501Y) -ricorrenti- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA V.DEL TEMPIO DI GIOVE 21 - COMUNE, presso lo studio dell’avvocato PATRIARCA PIER LUDOVICO (PTRPLD58R30I573Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché Contro ALOISI SABRINA, OYKOS SRL, SENTINELLI SIMONE, DI DONATO BEATRICE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.8499/2020 depositata il 11/06/2020.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, le altre parti essendo rimaste intimate;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Roma Capitale, parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 268,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 100,00, e agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decr