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Decreto — n. 13013/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13013/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13013/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, le altre parti essendo rimaste intimate;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 13013/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, le altre parti essendo rimaste intimate;

Parole chiave

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spese di difesa onorari legali spese di esecuzione spese di gratuito patrocinio condanna al pagamento pecuniario determinazione dei compensi

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1822/2021 R.G. proposto da : SCARPA LAURA, SPINA DOMENICO, POMPI CRISTINA, MAGRINI GIOVANNI, D'ANGELO FRANCO, MARSONER ENRICO, CIRIANNI CARLO BERNARDO, CANIBUS ROSANNA, FRUSONE MARCO, FIORE GIAMMARCO, DE AMICIS DAVIDE, PARIBONI ANNA MARIA, PISCOPO MICHELE, PISAPIA GERMANA, ATTANASIO EVA, CRISAFI EMANUEL, CIERI EMILIA, PICCA ERMANNO, LORENZINI PAOLO, TROBIANI FABIO, BERRETTINI LUANA, BRANDO FRANCA, SALVATO IVANA, CORPOLONGO ANNA, CASALE ANDREA, LUCIANI ANTONELLA, VENTRIGLIA DANIELA, VENDETTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.

BELLUZZO 1, presso lo studio dell’avvocato UFFICIO LEGALE ASSOCIAZIONE CODICI rappresentati e difesi dall'avvocato LAURENZANO CARMINE (LRNCMN75H28H501Y) -ricorrenti- contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliatain ROMA V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21 - COMUNE, presso lo studio dell’avvocato PATRIARCA PIER LUDOVICO (PTRPLD58R30I573Q) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro STANCIU LILIA, GJONI VLADIMIR, FRUCI GIUSEPPE, IOCCHI CLAUDIO, MERCURIO SIMONE, MARINO GABRIELLA, DI LORETO TERESA, MASSA DANIELE, ARPAIA SERENA, STORTO VELIA, AD SERVIZI DIAGNOSTICI SRL -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.8501/2020 depositata il 11/06/2020.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, in favore della sola parte controricorrente, le altre parti essendo rimaste intimate;

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Roma Capitale, parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 268,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in euro 100,00, e agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti