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Ordinanza — n. 12821/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court, ruling mere temporal possession start does not reduce plaintiff's burden of proof in land disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12821/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Antonia Tetti's appeal against the Court of Appeal of Cagliari, quashing the lower court's decision regarding a land dispute. Tetti argued that the defendant's claim of acquisitive prescription should have reduced her burden of proof, but the appellate court incorrectly held otherwise. The Court ruled that merely asserting a later start date for possession does not automatically attenuate the plaintiff's rigorous proof obligations under Article 948 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 948, 1159, 2497 c.c.: The mere invocation by the defendant of an acquisitive prescription with a start date subsequent to the plaintiff's title does not, by itself, reduce the plaintiff's burden of proof; attenuation occurs only if the defendant implicitly recognizes the plaintiff's prior ownership or fails to contest it.

Parole chiave

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acquisitive prescription burden of proof usucapione land ownership Civil Code procedural burden property rights cessione delle pretese della massa

Disposizioni normative citate

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Art. 948 c.c.
948, 1159 e 2497 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto fondata la domanda di rivendicazione, sul presupposto che la proposizione, da parte del convenuto, di domanda riconvenzionale di usucapione esonerasse la parte attrice dall’onere della prova rafforzata di cui all’art. 948 c.c.
Art. 1159 c.c.
Art. 2497 c.c.
art. 948 c.c
948, 1159 e 2497 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto fondata la domanda di rivendicazione, sul presupposto che la proposizione, da parte del convenuto, di domanda riconvenzionale di usucapione esonerasse la parte attrice dall’onere della prova rafforzata di cui all’art. 948 c.c.
art. 1158 c.c
Il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., perché il giudice di merito avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’usucapione invocata dall’odierna ricorrente, è assorbito dall’accoglimento della prima doglianza.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 28865 del 19/10/2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14375-2019 proposto da: TETTI ANTONIA, rappresentata e difesa dall’avv. SALVATORE PAOLO SATTA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro PERONI ALESSANDRO -intimato - avverso la sentenza n. 893/2018 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 23/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA; FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 10.9.2008 Massa Adele conveniva in giudizio Tetti Antonia innanzi il Tribunale di Oristano, invocando la condanna della convenuta al rilascio di alcuni terreni ed al risarcimento del danno derivante dalla loro occupazione senza titolo.

Si costituiva la convenuta, chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento dell’acquisto della proprietà del bene per usucapione. Con sentenza n. 839/2015 il Tribunale accoglieva la domanda principale, rigettando la riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 893/2018, la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Tetti Antonia, affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1159 e 2497 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto fondata la domanda di rivendicazione, sul presupposto che la proposizione, da parte del convenuto, di domanda riconvenzionale di usucapione esonerasse la parte attrice dall’onere della prova rafforzata di cui all’art. 948 c.c. La Corte distrettuale ha affermato che l’attenuazione dell’onere probatorio, di regola non dipendente automaticamente dalla proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione, si verifica quando il convenuto invochi un acquisto a titolo originario per usucapione il cui dies a quo sia successivo alla data in cui il rivendicante ha acquistato la proprietà del bene.

L’affermazione si pone in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “ Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.

Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro,la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”(Cass.

Sez. 2 , n. 28865 del 19/10/2021 , Rv. 66251). Il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., perché il giudice di merito avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’usucapione invocata dall’odierna ricorrente, è assorbito dall’accoglimento della prima doglianza. In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione.

Il giudice di rinvio dovrà procedere al riesame della fattispecie osservando il principio affermato dalla richiamata sentenza n. 28865/2021 di questa Corte, secondo cui il mero dato temporale dell’inizio del possesso non è sufficiente ai fini della configurazione del riconoscimento della proprietà del bene in capo al rivendicante, che, solo, comporta l’attenuazione del rigore dell’onere probatorio ex art.948 c.c. PQM la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nell