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Ordinanza — n. 12802/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses usucapion appeal, ruling presumption of possession fails where use stems from owner's trust, not factual power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12802/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Foti's appeal against the lower court's dismissal of his usucapion claim against Italfina s.n.c. Foti argued he possessed the property for over 20 years, while the defendants claimed he merely used the building as a free archive based on the owner's trust. The court held that the presumption of possession under Article 1141 of the Civil Code does not apply when the relationship with the property arises from a trust-based arrangement rather than an act of factual appropriation. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and Foti was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1141, co. 1 c.c.; The presumption of possession under Article 1141, paragraph 1 of the Civil Code does not apply when the subject's relationship with the property derives from a trust-based arrangement by the owner rather than an act of factual appropriation.

Parole chiave

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usucapione presunzione possesso affidamento proprietario potere di fatto art. 1141 c.c. ricorso cassazione costi legali immobile locato

Disposizioni normative citate

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Art. 1141, co. 1 c.c.
In particolare, il nu- cleo della censura si appunta sulla violazione dell’art. 1141, co. 1 c.c. («Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando 3di 5 - 36 763 / 2018 -S2 – 13/01/2022 (2 5 ) – Caponi Est.
Art. 1158 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2728 c.c.
Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
- Con il terzo motivo si censura che la sentenza impugnata per avere la Corte di appello adottato una motivazioneincoerente circa la rilevanza della testimon ianza di Roberta Rocco (si deduce violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.).
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
- Con il terzo motivo si censura che la sentenza impugnata per avere la Corte di appello adottato una motivazioneincoerente circa la rilevanza della testimon ianza di Roberta Rocco (si deduce violazione dell’art. 132, co.
art. 116 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36763/2018proposto da: FOTI ANTONIO, domiciliato presso lo studio dell’avv. ANTONIO FOTI in Roma, rappresentatoe difeso dall ’ avv. FRANCESCO PAULICELLI ; -ricorrente- contro ITALFINA DI ZEVIANI VITTORIO C s.n.c., domiciliatapresso lo studio dell’avv. MARCOSGROI in Roma, che la rappresenta e difende rappre- sentata e difesa dall’avv.CARLO ISNARDI; -controricorrente- nonché VAGNINO LUCETTA; -intimata- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DITORINO n. 1787 /2018 depositata il 12/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023dal Consigliere REMO CAPONI. 2di 5 - 36 763 / 2018 -S2 – 13/01/2022 (2 5 ) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA Nel 2014 Antonio Foti conveniva, dinanzi al Tribunale di Torino,Ital- fina s.n.c. e Lucetta Vagnino, moglie del socio amministratore della so- cietà, Vittorio Zeviani, per l ’ accerta mento del l ’ avvenuta usucapione della proprietà di un immobile sito in Torino, in quanto da lui posseduto per più di 20 anni. Foti allegava di aver ricevuto dal 1988 tutti i docu- menti relativi alla gestione dell’immobile e di aver provveduto alla ma- nutenzione ordinaria e straordinaria.

Lucetta Vagnino non si costituiva e veniva dichiarata contumace, mentre Italfina allegava che: (a) Vitto- rio Zevianiaveva ereditato la proprietà dell’immobile, poi intestato ad Italfina s.n.c. e lo aveva affidato a Foti, di cui era amico, affinché lo usasse come archivio di studio e ufficio di alcuni suoi collaboratori; (b) in contraccambio, Foti aveva seguito, senza corrispettivo, alcune sue vicende legali e si era impegnato a far fronte alle spese di gestione dell’immobile, mentre Italfina aveva sostenuto gli oneri fiscali. Su que- sta base,la convenuta negava che vi fosse stata interversione del pos- sesso e chiedeva di rigettare la domanda di usucapione per infonda- tezza.

La domanda era rigettata in prime cure, con pronuncia confer- mata in secondogrado. Ricorre in cassazione l’attorecon tre motivi. Resiste la parte conve- nutacon controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello onerato l ’ attore in accertamento dell ’ usucapione della prova dei fatti costitutivi del possesso uti dominus(si deduce vio- lazionedegli artt. 1158, 1141, 2697 e 2728 c.c.). In particolare, il nu- cleo della censura si appunta sulla violazione dell’art. 1141, co. 1 c.c. («Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando 3di 5 - 36 763 / 2018 -S2 – 13/01/2022 (2 5 ) – Caponi Est. non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come de- tenzione»).

Il motivo è infondato. Infatti, lapresunzione ex art. 1141, co. 1 c.c. non opera quando –come nel casodi specie – la relazione del soggetto con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione di quest’ul- timo, ma da un affidamento da parte del proprietario. In tal caso, l’at- tività del soggetto sulla cosa non corrisponde all’esercizio di un potere di fatto uti dominus, ferma restando la possibilità di una interversione del possesso, a seguito di un atto idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso (anche implicito) del proprietario (cfr.

Cass. 27411/2019). In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto che un documento sottoscritto da Lucetta Vagnino non fosse qualificabile confessione stragiudiziale e quindi non fosse idoneo aprovare i fatti costitutivi della pretesa dell’at- tore ( si deduce violazione dell ’ art. 116 c.p.c . ). Si tratta di un docu- mento del 2015, sottoscritto da Lucetta Vagnino, con il quale costei attesta che circa 25 anni prima il marito Vittorio Zeviani aveva «di fatto ceduto senza alcuna formalità» ad Antonio Foti l’immobile de quo, di proprietà della Italfina, a titolo di corrispettivo per le prestazioni pro- fessionali erogate in passato in suo favore.

Il motivo è inammissibile in quanto chiede alla Corte di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, che in questo caso non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità, doven- dosi peraltro considerare che la dichiarazione proviene da persona che non ha la capacità di disporre del diritto (per tacere del fatto che il contenuto oggettivo della dichiarazione non è idoneo ad asseverare i fatti costitutivi della pretesa dell’attore). 4di 5 - 36 763 / 2018 -S2 – 13/01/2022 (2 5 ) – Caponi Est. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Con il terzo motivo si censura che la sentenza impugnata per avere la Corte di appello adottato una motivazioneincoerente circa la rilevanza della testimon ianza di Roberta Rocco (si deduce violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.).

Le parti censurate della sentenza (p. 16-18) sono le seguenti: «Emerge […] dall’esame degli atti che la convenuta abbia provato la fondatezza dei propri assunti (risultano inequivoche sulla natura del rapporto le dichiarazioni rese dalla teste Rocco Roberta) e che, fronte di quanto dimostrato dalla Italfina […] l’attore non abbia provato l’esi- stenza di un possesso uti dominus ultraventennale. […] La Corte […] non può che richiamare quanto sopra indicato in relazione al valore probatorio dei documenti prodotti e delle testimonianze assunte.

L a teste Rocco ha riferito come vi fosse un accordo con la Italfina […] per permettere all’avvocato Foti Antonio l’uso sostanzialmente gratuito dell’immobile. […] A i fini del decidere risulta dirimente, non tanto la deposizione dellateste Rocco Roberta ( ch e conferma le allegazioni della società convenuta)quanto la circostanza che l’attore non abbia fornito prova della fondatezza della sua domanda, cioè del possesso del bene ultraventennale utile all’usucapione». Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità sotto più profili.

In primo luogo,poiché chiede alla Corte di sovrapporre il proprio apprez- zamento della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giu- dice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità. In secondo luogo, poiché non colpisce la ratiodecidendi della decisione che , in punto di fatto, si fonda sul difetto di prova dell’animus possidendi da parte dell’attore. In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 5di 5 - 36 763 / 2018 -S2 – 13/01/2022 (2 5 ) – Caponi Est. 4. -Dall’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda discende l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso.

Per- tanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo. In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115del 2002 – della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la pro- posizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favoredella part e controricorrent e , che liquida in € 6.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con-