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Ordinanza — n. 12790/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal after settlement, leaving judgment final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12790/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the lower court had rejected the claim against Terranova S.R.L. regarding agricultural supplies, the appellant's lawyer submitted a declaration of renunciation after the case was scheduled for oral hearing. Consequently, the court ruled that no further proceedings or costs could be adjudicated as the dispute had been resolved through a transaction.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 3, c.p.c.; Art. 391, comma 1, c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal after the scheduling of the decision, the judgment is extinguished without examination of merits or cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings transactional settlement cassation procedure costs of appeal mancata attuazione degli accordi illeciti aggiudicazione d'appalto edile contratto di fornitura di un'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 3, c.p.c.
Ai fini delle formalità previste dall’art. 390, comma 3, c.p.c., rileva che l’intimata Terranova s.r.l.
Art. 391, comma 1, c.p.c.
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rinuncia al ricorso, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 375, comma 2, c.p.c.
Art. 380 bis.1, c.p.c.
art. 1667 c.c
la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c. e dell’art. 1667 c.c.;
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8271/2018 R.G. proposto da: PUGLISI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEON PANCALDO 26, presso lo studio dell’avvocato LUCARELLI SILVIA, rappresentato e difeso dagli avvocati BILLE' FRANCESCO, CASSANITI SALVATORE -ricorrente- contro TERRANOVA S.R.L. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 68/2018 depositata il 16/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Marco Puglisi, titolare dell’omonima azienda agricola, ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 68/2018 della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 16 gennaio 2018.

Non ha svolto attività difensive l’intimata Terranova s.r.l. (già Terranova s.n.c.). La Corte d’appello di Palermo respinse il gravame di Marco Puglisi contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Marsala, confermano il rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo intimato dalla società Terranova per il pagamento del residuo corrispettivo della fornitura e posa in opera di quattro serre e due avanserre. I motivi del ricorso di Marco Puglisi deducono:

1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c. e dell’art. 1667 c.c.;

2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

5) la violazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-ter, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. In data 14 aprile 2023, l’avvocato Salvatore Cassaniti, difensore di Marco Puglisi, ha tuttavia depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, deducendo l’avvenuta definizione transattiva della lite. Ai fini delle formalità previste dall’art. 390, comma 3, c.p.c., rileva che l’intimata Terranova s.r.l. non sia costituita.

Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione della decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.). Non deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell