Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding false accusation of driving with suspended license.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to examine a contested fact. The appellant argued that driving with a suspended license was incompatible with parking on a continuous line, alleging false application of law and insufficient motivation. The court ruled that the lower court correctly found no incompatibility between the two acts and that reviewing the initial administrative order was not permitted at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.: The Supreme Court must declare an appeal inadmissible if the lower court's motivation satisfies constitutional minimums and no decisive fact was omitted, even if the appeal cites merit-based grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 14535/2022 proposto da: SCARPELLI AKEMY, elettivamente domiciliato in ROMA, V. AREZZO 54, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO MINDOPI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA DI LIZIO; -ricorrente- contro PREFETTURA DI CHIETI; -intimata- avverso la sentenza n. 767/2021 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 23/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; Osserva: Akemy Scarpelli contestò davanti al Giudice di pace l’ordinanza-ingiunzione con la quale le era stata inflitta sanzione amministrativa per essersi posta alla guida di autovettura nonostante le fosse stata sospesa la patente e aver posteggiato lungo la striscia continua, asserendo l’incompatibilità delle due condotte e manifestato la volontà di volere proporre querela di falso.
Il Giudice di pace disattese l’opposizione e Il Tribunale di Chieti rigettò l’impugnazione, escludendo incompatibilità tra la condotta di guida e quella volta al posteggio del mezzo, giudicando, pertanto, irrilevante la dedotta falsità della contestazione. Avverso quest’ultima sentenza Akemy Scarpelli propone ricorso sulla base di due correlate censure. Assume la ricorrente erronea e falsa applicazione della norma sanzionata , in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; nonché omesso esame circa un fatto deciso per il giudizio, in relazione agli artt. 218 cod. della str., 132 cod. proc. civ., 111 Cost., 6, co. 1, l. n. 241/1990 2 697 cod. civ., per omessa e/o carente motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, nonché dell’art.221 e ss. c.p.c. .
Addebita al Tribunale di avere svolto motivazione contraddittoria, in quanto, a suo dire, la sorpresa alla guida doveva fare escludere la compatibilità con la contestazione di sostavietata. La doglianza risulta palesemente inammissibile. La ricorrente invoca verifica della motivazione della sentenza di merito non consentita dal vigente n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Si è, peraltro, ben lungi dall’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, essendo stato il fatto esposto puntualmente esaminato. La motivazione resa dal Giudice d’appello soddisfa il minimo costituzionale ed è scevra dall’insanabile contraddizione che vi individua la ricorrente, in quanto sotto gli occhi dell’operatore è ben potuta cadere l’attività di guida fino al posteggio irregolare dell’autovettura e, quindi, correttamente la denuncia di falso è stata giudicata priva di rilievo.
Infine, è appena il caso di soggiungere che di certo non può chiedersi in questa sede il sindacato sull’ordinanza-ingiunzione. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
Essendo la controparte rimasta intimata non v’è luogo a statuizione sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, de