Court dismisses appeal regarding usucapion vs. forced auction acquisition, ruling auction buyer is a particular successor subject to original trial preclusions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Finanziaria Industriale F.lli Dodaro against the Second Instance Court's decision upholding usucapion. The appellant argued it was an autonomous intervenee rather than a particular successor, while the respondent maintained the auction buyer acquired rights derivatively from the debtor. The court ruled that a forced auction purchaser acts as a particular successor under Article 111 of the Civil Procedure Code, thereby being bound by preclusions established in the original trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 105, 111 c.p.c.; The purchaser of property in a forced auction acquires rights derivatively from the debtor and acts as a particular successor, subject to preclusions of the original proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29660/2018 R.G. proposto da: FINANZIARIA INDUSTRIALE F.LLI DODARO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIA NUOVA, 103, presso lo studio dell’avvocato ARCURI GABRIELLA, rappresentata e difesa dall'avvocato FAILLACE TERESA MARIA -ricorrente- contro BONOFIGLIO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIVININI 105, presso lo studio dell’avvocato MELE RENATO, rappresentato e difeso dall'avvocato VETERE VINCENZO -controricorrente- nonché contro CANONACO MANUELA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1256/2018 depositata il 20/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La s.r.l. Finanziaria Industriale F.lli Dodaro ha proposto ricorso articolato in due motivi avvero la sentenza n. 1256/2018 della Corte d’appello di Catanzaro depositata il 20 giugno 2018. Resiste con controricorso Pasquale Bonofiglio. È stata intimata altresì Manuela Canonaco, che non ha tuttavia svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Il controricorrente ha depositato memoria. La Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dalla società Finanziaria Industriale F.lli Dodaro contro la sentenza resa in data 11 gennaio 2012 dal Tribunale di Cosenza, la quale, accogliendo la domanda avanzata con citazione del 1° dicembre 2006 da Pasquale Bonofiglio nei confronti di Carlo, Francesco e Giorgio Canonaco (rimasti contumaci), aveva dichiarato l’acquisto per usucapione in favore dell’attore di un fondo ubicato nel Comune di Mendicino. Con comparsa del 24 settembre 2010, era intervenuta in giudizio la società Finanziaria Industriale F.lli Dodaro, deducendo di aver acquistato il fondo in contesa in forza di decreto di trasferimento emesso in data 9 gennaio 2008 nel corso di una esecuzione immobiliare.
La Corte d’appello di Catanzaro ha affermato che correttamente il Tribunale aveva considerato la società Finanziaria Industriale F.lli Dodaro come successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c., ai fini delle preclusioni maturate nel processo originario; i giudici di appello hanno quindi reputato tardive la produzione documentale e le richieste di prova operate dalla interveniente, ribadendo la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell’acclarato usucapione. Il primo motivo del ricorso della s.r.l. Finanziaria Industriale F.lli Dodaro denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 111 c.p.c., per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto l’aggiudicataria successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., trattandosi, piuttosto, di interveniente autonoma ai sensi dell’art. 105 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 268 e 295 c.p.c., in quanto, avendo la s.r.l. Finanziaria Industriale F.lli Dodaro svolto un intervento autonomo, ad essa non potevano opporsi le preclusioni assertive maturate, ma soltanto quelle istruttorie. Dovevano perciò essere presi in considerazione i documenti da essa prodotti e le domande avanzate, o altrimenti concedere la rimessione in termini, stante il comportamento contrario a buona fede e correttezza del Bonofiglio, il quale era a conoscenza della procedura esecutiva in corso, e considerato altresì l’enorme ritardo con cui il Tribunale di Cosenza aveva provveduto all’emissione del decreto di trasferimento.
I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono palesemente infondati. Uniformandosi alla costante interpretazione di questa Corte, deve infatti affermarsi che l'acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata da parte dell'aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato. Ne consegue che, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, l’aggiudicatario che vi intervenga lo fa nelle vesti di successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e non dell'art. 105 c.p.c., assumendo la posizione diparte (e non quella di terzo) in luogo del soggetto dante causa e soggiacendo alle relative preclusioni maturate (Cass.
Sez. 2, n. 25926 del 2022; n. 20608 del 2017; n. 21830del 2010; n. 27 del 2000; n. 443 del 1985). Esula dall’oggetto del presente giudizio di legittimità, peraltro, ogni valutazione sul conflitto tra l'acquisto a titolo derivativo del fondo da parte della s.r.l. Finanziaria Industriale F.lli Dodaro, per effetto della aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, e l'acquisto a titolo originario per usucapione in favore di Pasquale Bonofiglio, ed è inammissibile la doglianza volta a veicolare tale profilo, come quelli inerenti alle modalità ed ai tempi del decreto di trasferimento adottato a seguito di vendita forzata, come ragione per contestare l'apprezzamento dei giudici di merito circa la non imputabilità ai fini dell’auspicata rimessione in termini.
Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non deve in proposito provvedersi per l’intimata Manuela Canonaco, che non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 6.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così de