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Ordinanza — n. 12760/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by mutual withdrawal of appeal and counter-appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12760/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant withdrew the appeal and the appellee accepted this withdrawal, resulting in a mutual termination of the proceedings. The appellant had challenged a lower court's resolution of a construction contract dispute, alleging violations of procedural and substantive laws regarding evidence and contract termination. Since both parties agreed to end the litigation without resolving the merits, the court found no need to examine the legal arguments or the facts of the contract dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; When both parties mutually withdraw their appeals and counter-appeals, the proceedings are extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings contract resolution dispute construction contract breach Cassation dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 700 c.p
Evidenziava che aveva già proposto ante causam procedimento ex art. 700 c.p.c.
art. 2909 c.c
1 e 2 c.p.c., art. 2909 c.c.
art. 101 c.p
nella parte in cui la sentenza impugnata, anche violando l’art. 101 c.p.c.
art. 2697 c.c
Violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 183 c.p
e 2697 c.c., in combinato con le regole di acquisizione delle prove indicate dall’art. 183 c.p.c.;
art. 1350 c.c
27-04-2023 -8- parte della diversa motivazione adottata, il tutto anche con violazione dell’art. 1350 c.c.
art. 132 c.p
– ha sostituito la motivazione del giudice di primo grado senza il contraddittorio; Violazione dell’art. 132 co.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 568-2017 proposto da: COLANGELO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO SISTO, giusta procura notarile in atti; -ricorrente - contro CARIGLIA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MONTECALVO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 581/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/05/2016; Ric. 2017 n. 00568 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa MARIA ROSARIA DELL’ERBA, che ha chiesto dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità; RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione del 12 luglio 2005 Giuseppe Colangelo conveniva in giudizio dianzi al Tribunale di Foggia Cariglia Giuseppe chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto concluso in qualità di committente con il convenuto, atteso l’inadempimento di quest’ultimo. Evidenziava che aveva già proposto ante causam procedimento ex art. 700 c.p.c. al fine di rientrare nel possesso del cantiere, onde poter completare i lavori edili non portati a termine dall’appaltatore.

Si costituiva il Cariglia che nell’opporsi alla domanda, in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per colpa dell’attore, con la condanna al pagamento del compenso per le opere realizzate sino al momento dell’abbandono del cantiere. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale adito con la sentenza n. 1998 del 1 ottobre 2014 ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di entrambi i contraenti, condannando l’attore al pagamento in favore del convenuto della somma di € 73.057,18, oltre interessi, compensando le Ric. 2017 n. 00568 sez.

S2 -ud. 27-04-2023 -3- spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% procapite. Secondo la sentenza , se da un lato l’appaltatore aveva rallentato ed interrotto l’esecuzione delle opere ulteriori rispetto a quelle già eseguite, e non concernenti la recinzione, trattandosi di opere che non necessitavano di autorizzazione amministrativa, dall’altro lato, il committente non si era munito delle necessarie autorizzazioni amministrative per la realizzazione della recinzione, insistente in zona gravata da vincolo paesaggistico.

Attesa la risoluzione il costruttore aveva maturato il corrispettivo per le opere già eseguite, essedo invece inammissibile, in quanto nuova, la domanda del committente di riconoscimento anche dei danni per la ritardata esecuzione del contratto. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Colangelo cui ha resistito il Cariglia, e la Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 581 del 17 maggio 2016 ha rigettato il gravame, ponendo le spese di lite a carico dell’appellante. Quanto al primo motivo di appello, con il quale si lamentava della contraddittorietà della sentenza per avere mostrato di aderire alle conclusioni del CTU, salvo poi affermare che fosse necessario munirsi di parere paesaggistico per la realizzazione della recinzione, circostanza questa negata dall’ausiliario d’ufficio, trascurando altresì che l’attore si era munito di prescritta autorizzazione con permesso di costruire n. 3877/2004, la Corte d’Appello riteneva che effettivamente si Ric. 2017 n. 00568 sez.

S2 -ud. 27-04-2023 -4- imponeva la correzione della motivazione della sentenza impugnata, ma senza che ciò inficiasse l’esito cui era pervenuto il Tribunale. In tal senso rilevava che secondo la ricostruzione operata dall’appaltatore, i lavori relativi alla recinzione si sarebbero arrestati allorché il committente nell’ottobre del 2004 aveva ordinato nuove opere, e precisamente la realizzazione di muri di sostegno e di recinzione in cemento armato con un’altezza varabile sino a tre metri, opere per le quali si sarebbe resa necessaria una nuova autorizzazione, con il prescritto parere ed il deposito dei calcoli statici.

La sentenza di appello riteneva che tale ricostruzione dei fatti, priva di smentita da parte dell’appellante, trovava conforto nel fatto che la variante del progetto originario della recinzione era confermata sia dall’accesso espletato dal CTU, che nel giugno del 2006 aveva rilevato la mancata perfezione della recinzione, sia nella circostanza che una volta rientrato nel possesso del cantiere, l’attore aveva richiesto un nuovo permesso di costruire, effettivamente rilasciato dal Comune al n. 18321 del 30 novembre 2006, ma sulla base di una variante, rispetto al primo permesso, che evidenziava la realizzazione di un muretto in calcestruzzo, rivestito in pietra locale faccia vista, ma di altezza superiore a quella oggetto del primo provvedimento autorizzatorio.

Anche tale modifica, oggetto delle richieste del Colangelo, necessitava di una nuova autorizzazione e del prescritto parere paesaggistico, come peraltro confermato dalla Ric. 2017 n. 00568 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -5- giurisprudenza della Suprema Corte in ambito penale nonché dalla prassi costantemente seguita dal Comune di Vieste, ove era ubicata la costruzione oggetto di causa. Per l’effetto andava confermata la valutazione di inadempienza del committente che non aveva messo a disposizione dell’appaltatore il titolo abilitante la modifica rispetto al progetto già assentito.

Era poi rigettato anche il secondo motivo di appello con il quale si chiedeva di detrarsi dalle somme riconosciute all’appaltatore l’ammontare delle pere rimaste ineseguite, ed affidate a terzi dopo la riconsegna del cantiere. Infatti, una volta pronunciata la risoluzione del contratto, l’appaltatore aveva diritto a ricevere il controvalore delle opere sino a quale momento eseguite, ed al netto degli acconti ricevuti, non essendo posta in discussione la giustificazione causale di tale condanna (arricchimento senza causa, indebito oggettivo ovvero corrispettivo ex contractu).

Era altresì da disattendere la richiesta dell’attore di conseguire il risarcimento del danno derivante dai ritardi dell’appaltatore, e ciò in quanto non era stata adeguatamente contrastata l’affermazione del Tribunale secondo cui la domanda originaria non contemplasse, accanto a quella di risoluzione, anche quella volta ad ottenere il risarcimento del danno, domanda della quale andava ribadita l‘autonomia, non potendosi quindi ritenere che la proposizione della risoluzione contenesse implicitamente anche quella di ristoro del danno. Ric. 2017 n. 00568 sez.

S2 -ud. 27-04-2023 -6- Il rigetto dei primi due motivi determinava poi anche l’infondatezza del terzo motivo con il quale si intendeva contestare la correttezza della regolamentazione del carico delle spese di lite, occorrendo quindi confermare la decisione del Tribunale di compensare le spese in ragione della reciproca soccombenza. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Colangelo Giuseppe sulla base di otto motivi, che si ritenne di poter suddividere tra due motivi definiti riunificati. Cariglia Giuseppe ha resistito con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 13861 del 3 maggio 2022, la Corte, rilevato che il nuovo difensore del ricorrente era stato officiato con procura non notarile, come invece necessario ratione temporis, trattandosi di giudizio introdotto in data anteriore al 4 luglio 2009, rinviava la causa a nuovo ruolo, non essendo stato avvisato dell’udienza il precedente difensore. Nelle more si costituiva nuovo difensore del ricorrente in sostituzione del precedente, in virtù di procura speciale notarile. Il primo motivo di ricorso “riunificato” denuncia:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 co. 1 e 2 c.p.c., art. 2909 c.c. e 329 c.p.c. e 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata – con la diversa motivazione adottata confermando la sentenza di primo grado- senza interpellare le parti in causa nei modi previsti dal secondo comma dell’art. Ric. 2017 n. 00568 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -7- 101 c.p.c. – ha sostituito la motivazione del giudice di primo grado senza il contraddittorio; Violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 115 co. 1 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, anche violando l’art. 101 c.p.c. co. 2, ha negato l‘esistenza di specifiche contestazioni da parte di Giuseppe Colangelo alle eccezioni stragiudiziali e processuali opposte dal convenuto Giuseppe Cariglia;

Violazione dell’art. 2697 c.c. co. 2, nonché degli artt. 112, 113 co. 1 e 115 co. 1 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha assolto Giuseppe Cariglia da qualsiasi onere probatorio in merito alla sussistenza di patti aggiunti, in assenza di motivazione; Violazione dell’art. 101 co. 2 c.p.c. in relazione alla contestuale violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., quanto all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione ad alcuni aspetti, e quanto all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per altri aspetti; Violazione dell’art. 113 co. 1 c.p.c., 115 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, dell’art. 329 co. 1 e 2 c.p.c., 342 c.p.c. e 2697 c.c., in combinato con le regole di acquisizione delle prove indicate dall’art. 183 c.p.c.;

Violazione falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 ( nozione di presunzioni e di presunzioni semplici), o in subordine dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno motivato la seconda Ric. 2017 n. 00568 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -8- parte della diversa motivazione adottata, il tutto anche con violazione dell’art. 1350 c.c. Il secondo motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado e rigettando l’appello, ha pronunciato la risoluzione del contratto per l’inadempimento di entrambe le parti, omettendo di addebitare l’inadempimento esclusivamente a quel contraente che col proprio comportamento colpevole prevalente ha alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto”, nonché la violazione dell’art. 132 c.p.c. per omessa pronuncia circa la domanda di rideterminazione degli effetti restitutori della risoluzione del contratto di appalto richiesta dal convenuto.

In data 19/01/2023 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di omettere ogni decisione quanto alle spese, essedo intervenuto accordo tra le parti anche sulle stesse. La rinuncia risulta poi essere stata accettata dal controricorrente che ha sottoscritto l’atto di rinuncia, così resta confermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese. In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 c.p.c., nulla d