Cassation court allows appeal against appellate court rejection of acquisitive prescription due to improper exclusion of prior testimonial evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the first ground of appeal, finding the lower court erred in excluding testimonial evidence from a prior possessory proceeding. The appellant argued that witnesses sworn in the earlier phase could validly be used in the current ownership claim. The court ruled that judges may rely on evidence ritually acquired in other proceedings, thereby overturning the appellate decision and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The court of first instance is free to base its conviction on evidence ritually acquired in a different proceeding, even if that evidence was not re-examined in the current trial.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33082-2019proposto da: BERTONE SERGIO, elettivamente domiciliat o in ROMA, VIA LE DELLE MILIZIE n. 138, presso l’avv. ALEXANDER ABATE, rappresentat o e difeso dall’avv. NICLA TALLONE; -ricorrente - Contro R.I.D. S.A.S. di RENATO IMPERIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e IMPERIALE RENATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SE BASTIAN O VENIERO n. 8 , presso l’avv. SALVATORE DIONESALVI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - Ric. 2019n. 33082sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 2 - avverso la sentenza n. 570/2019della CORTE D'APPELLO di GENOVA , depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVA; FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato l’8.1.2010 , Bertone Sergio conveniva R.I.D. S.a.s. di Renato Imperiale, unitamente a quest’ultimo in proprio, innanzi il Tribunale di Imperia , invocando l’accertamento dell’usucapione, in favore dell’attore, del diritto di proprietà su alcuni terreni. Con sentenza n. 78/2015il Tribunale accoglieva la domanda. Con la sentenzaimpugnata, n. 570/2019, la Corte di Appello di Genova riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Bertone Sergio, affidandosi acinque motivi.
Resistono con controricorso R.I.D. S.A.S. di Renato Imperiale, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Imperiale Renato in proprio. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrent e lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato l’inutilizzabilità, nell’ambito del giudizio a contenuto petitorio, delle prove testimoniali assunte nella precedente fase possessoria, ancorché previa la formulazione, da parte dei testimoni, della formula di impegno prevista dalla legge.
Ric. 2019n. 33082sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 3 - La censura è fondata. La Corte distrettuale, facendo leva sulla differenza strutturale esistente tra giudizi possessorio e petitorio, ha effettivamente affermato che le prove testimoniali rese nel primo, pur sotto il vincolo del giuramento, non possono essere utilizzate nel secondo. Il ricorrente evidenzia (cfr. pag. 16 del ricorso) che il Tribunale aveva ritenuto superfluo richiamare i testimoni già sentiti, sotto giuramento, in sede possessoria, perché essi avrebbero deposto sulle medesime circostanze di fatto, ed aveva quindi utilizzato le prove acquisite in quel diverso, e precedente, giudizio.
Va ribadito, sul punto, che il giudice di merito è libero di fondare il suo convincimento anche utilizzando le risultanze della prova formata in altro giudizio, sempre che esse siano state ritualmente acquisite agli atti della causa della cui cognizione egli è investito (Cass. Sez. 3 , n. 31312 del 03/11/2021 , Rv. 662952; conf. Cass. Sez.3, n. 11555 del 14/05/2013 , Rv. 626416). L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di tutte le altre censure, con le quali il ricorrente lamenta, rispettivamente: - l’erronea valutazione delle prove (secondo motivo): - l’omesso esame delle risultanze di una prova testimoniale (terzo motivo); - l’erroneo governo delle spese (quarto motivo); - la mancata valutazione del rifiuto della propost a conciliativa avanzata nel corso del giudizio di merito (quinto motivo).
In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento degli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione. Ric. 2019n. 33082sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 4 - PQM la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera d