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Ordinanza — n. 12757/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial appeal regarding validity of debt remission and admissibility of coercion claims in private writing dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12757/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first and fifth grounds of appeal while allowing the second, third, and fourth, thereby quashing the lower court's judgment on those specific points. The appellant argued that a private writing acknowledging debt remission was invalid due to coercion and that a subsequent document was forged, but the appellate court correctly applied principles requiring a separate false accusation for material alterations. The court held that the appellant failed to prove the coercion claim was sufficient to invalidate the remission and lacked specific details for the coercion ground under the autosufficiency rule. Consequently, the case was remitted to the appellate court to determine the legal qualification and validity of the debt remission writing.

Regesto Legislator

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Art. 2702 c.c.; Art. 116 c.p.; The court quashed the judgment where the appellant failed to prove coercion invalidating a debt remission or to file a false accusation for alleged document tampering, remanding the case to determine the writing's legal effect.

Parole chiave

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private writing validity debt remission effect coercion defense false accusation requirement autosufficiency of appeal document forgery threshold remission of debt rimborso del mutuo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2702 c.c.
12-04-2023 - 10 - o verificate: l'art. 2702 cod.
Art. 116 c.p.
art. 1269 cod. civ
e dell’art. 1269 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la carenza di interesse ad agire di Capra(in tal senso l’indicazione dell’art.
art. 113 cod. proc. civ
civ.,per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la carenza di interesse ad agire di Capra(in tal senso l’indicazione dell’art. 113 cod. proc. civ.
art. 1236 cod. civ
Tra imodi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempiment o, la remissione del debito, ai sensi dell'art. 1236 cod.
art. 1334 cod. civ
civ., può essere strutturata quale negozio unilaterale recettizio, consistente in una dichiarazione a parte creditoris, la cui efficacia estintivaopera quando la comunicazione perviene a conoscenza del debitore (art. 1334 cod.
art. 1988 c.c
art 1435 cod. civ
art. 2702 cod. civ
12-04-2023 - 10 - o verificate: l'art. 2702 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, n. 24841 del 2020
Cass. Sez. 6, n. 19985 del 10/08/2017
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26668-2018 proposto da: CICERI MARCO, elettivamente domiciliato in Roma, v iale Carso 43 , presso lo studio dell'avv.Adriano Izzo, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Camacome da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro CAPRA FLAVIO PIERGIUSEPPE, DILONARDO MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliati in Monza, presso lo studio dell'avv. Stefano Giannuolo che lo rappresenta e difende con l'avv. Enrico Natale Colombo come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2018 n. 26668 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1965/2018 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 18/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 15/4/2015, Maria Concetta Dilonardo e Flavio Piergiuseppe Capra convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza Marco Ciceri e, premesso che gli avevano corrisposto a titolo di mutuo Euro 10.753,19 a mezzo bonifico bancario dal conto intestato a Capra ed Euro 25.000,00 in contanti, ne chiesero la condanna alla restituzione di Euro 10.753,19 a Capra e di Euro 20.000,00 (per essere già stati restituiti Euro 5.000,00) a Dilonardo, oltre interessi.

Rappresentarono che con scrittura privata del 03/01/12, sottoscritta da Dilonardo e Ciceri, era stata effettuata una ricognizione delle somme concesse in mutuo e Ciceri si era impegnato alla relativa restituzione; con una seconda scrittura privata del 13/02/14 Dilonardo aveva quindi dichiarato di aver ricevuto in restituzione la somma di Euro 20.000,00 e di rinunciare a pretendere la somma residua; sostennero tuttavia che questa dichiarazione di remissione fosse stata rilasciata da Dilonardo soltanto allo scopo di fugare i sospetti della moglie di Ciceri in merito alla relazione sentimentale di quest’ultimo con lei e dietro minacciadi Ciceri di renderle noto il legame ; aggiunsero che, con una terza scrittura privata del 05/02/15, era stata infine effettuata una nuova ricognizione dell e somme mutuate, di quelle restituite e di quanto ancora dovuto e Ciceri si era impegnato al pagamento secondo un piano rateale che invece non aveva poi rispettato.

Costituendosi, Ciceri chiese in riconvenzionale di accertare l’intervenuta remissione di ogni debito con la scrittura del 13/2/2014 e di annullare la scrittura privata del 05/02/15 perché –sostenne a sua Ric. 2018 n. 26668 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - volta - da lui sottoscritta dietro minaccia della Dilonardo di rivelare la loro relazione extraconiugale o comunque per errore, non avendo egli letto la prima pagina; chiese altresì di essere manlevato da Dilonardo per intervenuta remissione del debito nell’ipotesi di condanna alla restituzione a Capra dell’importo pagatogli conbonifico bancario .

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1483/17, accolse la domanda principale e condannò il convenuto a corrispondere la residua somma di Euro 20.000,00 a Dilonardo ed Euro 10.753,19 a Capra e rigettò la riconvenzionale; sostenne che la dichiarazione di remissione fosse nulla per simulazione assoluta e che la terza scrittura fosse certamente da ritenersi validamente sottoscritta nella sua interezza da Ciceri.

2. Avverso questa sentenza Ciceri propose appello, contestando, per quel che qui ancora rileva, la riconosciuta titolarità di Capra del credito dicui al bonifico atteso che la scrittura privata del 3/1/2012 si riferiva soltanto a Dilonardo quale mutuante e censurando la dichiarazione di simulazione della scrittura privata del 13/02/14 perché pronunciata in assenza di domanda degli attori; impugnò , infine, il rigetto della riconvenzionale di nullità o annullamento per violenza o errore della scrittura privata del 05/02/15. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1965/18, rigettò l’appello.

In particolare, la Corte distrettuale osservòche la prima scrittura del 3/1/2012 aveva contenuto ricognitivo del dovuto ed obbligatorio quanto all’assunzione dell’impegno alla restituzione e che tra le somme indicateviera riportato l’importo concesso mediante bonifico bancario disposto da Capra sulsuo conto; ciò provava la titolarità del diritto alla restituzione, non rilevando che fosse stata Dilonardo a chiedere la disposizione. Ric. 2018 n. 26668 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - La Corte affermòquindi, quanto alla simulazione della scrittura privata di remissione del debito, di «non condividerel’inquadramento giuridico operato dal primo giudice», ma ritenne comunque che la dichiarazione di remissione fosse « totalmente priva di rilevanza giuridica»(così in sentenza) perché il contenuto della scrittura risultava «inverosimile» nel senso che era « palesemente contraddett o » dal comportamento successivo delle parti e, in particolare, dall’avvenuto pagamento di una somma in data successiva e dall’accordo di rateizzazione del debito e dalla ricognizione contenutinella successiva terza scrittura del 5/2/2015.

Relativamente a quest’ultima scrittura, rilevò che il disconoscimento della firma era incompatibile con la dichiarazione di aver sottoscritto senza leggere; aggiunse che il primo foglio risultava comunque collegatoal secondo perché ivi richiamato e che in ogni caso per contestare l’efficacia probatoria della scrittura nella sua interezza – che doveva intendersi riconosciuta - sarebbe stato necessario proporre querela di falso prospettando la manomissione del documento nella sua consistenza originale. Escluse infine l’errore perché lo stesso Ciceri aveva dichiarato di aver firmato senza leggere e la violenza per la mancanza della prospettazione di un male ingiusto per sé e per i propri beni.

Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione Marco Ciceri, sulla base di cinque motivi. Dilonardo e Capra hanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenzaper violazione degli artt. 100, 113 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 1269 cod. civ. , in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la carenza di interesse ad agire di Capra(in tal senso l’indicazione dell’art. 113 cod. proc. civ. è erronea, Ric. 2018 n. 26668 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 5 - prospettandosi invece la violazione dell’art.112 cod. proc. civ.); quest’ultimo, infatti, non sarebbe titolare di alcun credito perché il bonifico sarebbe partito dal conto corrente a lui intestato a seguito di delegazione di pagamento da parte della moglie Dilonardo, unic o soggettomutuante. Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte d’appello avr ebbe reso una motivazione apparente ritenendo che, nonostante la scrittura ricognitiva non contenesse alcuna indicazione di un soggettomutuante diverso dalla Dilonardo , fosse sufficiente per ritenere l’assunzione di un’obbligazione nei confronti di Capra la circostanza che la somma fosse stata corrisposta mediante bonifico disposto sul conto intestato a quest’ultimo; la Corte territoriale avrebbe invece dovuto riconoscere l’esistenza di un rapporto di delegazione tra Dilonardo e Capra che rendeva Dilonardo responsabile e garante rispetto alla pretesa del delegato Capra. 1.1.

Il motivo è infondato nella parte in cui non è inammissibile. Innanzitutto, infatti, la censura articolata non si confronta con la motivazione della sentenza sul punto. La Corte d’appello ha ritenuto che la prima scrittura del 3/1/12 abbia contenuto ricognitivo nel senso che individuai versamenti effettuati in favore di Ciceri e le somme da lui dovute in restituzioneed obbligatorio perché contenentel’impegno alla restituzione delle somme entro una data indicata; la scrittura è stata firmata da Ciceri, non è stata da lui disconosciuta e perciò è idonea prova del rapporto di mutuo; relativamente alla somma di Euro 10.700,00, vi è in particolare precisato che si tratta di somma mutuata a Ciceri mediante bonifico bancario e la precisazione ha trovato riscontro nel documento prodotto da Capra, attestantel’operazione bancaria da lui effettuata sul conto a lui intestato in favore di Ciceri.

Ric. 2018 n. 26668 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 6 - Per queste considerazioni, la Corte ha ritenuto irrilevante che Capra abbia effettuato la disposizione su richiesta di Dilonardo. In effetti, a integrare gli elementi del rapporto di mutuo sono il trasferimento del denaro a Ciceri a mezzo del bonifico di conto corrente disposto da parte del suo unico titolare e l’obbligo di restituzione del mutuatario risultante dalla suindicata scrittura del 3/1/12. La motivazione fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla e perciò non risulta carente rispetto all’omesso esame della prospettazione di un rapporto di delegazione di pagamento perché non è necessaria l'analitica confutazione di ogni tesi difensiva non accolta o la disamina in particolare degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione al comma I n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.e l’omessa pronuncia su tale vizio per avere la Corte territoriale confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la scrittura privata di remissione del debito del 13/02/14 come simulata, in assenza della formulazione di alcuna domanda di simulazione o di declaratoria di inefficacia della scrittura; la Corte d’appello sarebbe incorsa ulteriormente in ultrapetizione, senza «focalizzare» (così in ricorso) i limiti della domand a, senza rispondere ai motivi di appello e senza esplicare la ragione giuridica del giudizio di irrilevanza e inverosimiglianza del contenuto della scrittura. 2.1.

Con il terzo motivo, Ciceri ha sostenuto la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.e degli artt. 1236 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma In. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte distrettuale ritenuto inefficace la remissione del debito, con ciò incorrendo - come già dedotto con il secondo motivo di ricorso –nel vizio di ultrapetizione, nonché nella violazione dei principi sull’onere probatorio. Ric. 2018 n. 26668 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 7 - 2.2. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 112 – 115 e 116 cod. proc. civ.e 1236 cod. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque motivazione apparente: la Corte d’appello avrebbe reso una motivazione apparente o contraddittoria, nella parte in cui ha affermato la non veridicità delle dichiarazioni contenute nella scrittura di remissione del debito del 13/02/14 di volontà della mutuante di rimettere il debito, pur escludendo la dichiarazione di simulazione. 2.3.

Tutti i tre motivi, trattati congiuntamente perché strettamente connessi,sono fondati. La Corte d’appello ha ritenuto «palesemente contraddetta» la volontà di remissione come dichiarata nella seconda scrittura con il comportamento successivodelle parti, cioè il pagamento di una somma intervenuto successivamente e l’intervenuto accordo su un piano di rateizzazione e la ricognizione di debito contenutinella terza scrittura. A differenza del primo giudice,contestualmente la Corte territoriale ha escluso la simulazione della scrittura contenente la dichiarazione di remissione perché ha affermato di «non condividere l’inquadramento giuridico operato dal primo giudice», ma ha ritenuto ugualmente di ritenerla «priva di rilevanza giuridica», disattendendone l’efficacia estintiva senza provvedere ad una corretta qualificazione giuridica.

Tra imodi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempiment o, la remissione del debito, ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., può essere strutturata quale negozio unilaterale recettizio, consistente in una dichiarazione a parte creditoris, la cui efficacia estintivaopera quando la comunicazione perviene a conoscenza del debitore (art. 1334 cod. civ.), salva la manifestazione di volontà di quest’ultimo di non volerne profittare; può pure ricorrere, tuttavia, un accordo remissorio che si configura come negozio a struttura bilaterale o plurilaterale e si Ric. 2018 n. 26668 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 8 - perfeziona perciò con il consenso manifestato da entrambe le parti, nella confluenza remissiva delle reciproche manifestazioni di volontà (cfr. Cass. Sez. L, n. 2021 del 1995). La Corte territoriale avrebbe dovuto, ma ciò non ha fatto, provvedere alla qualificazione giuridica della scrittura, stabilendo in conseguenza se e quando si fosse perfezionata e fosse divenuta produttiva dell’effetto estintivo; quindi, poiché l’atto che esiste produce i suoi effetti finché non ne vengano acce rtate l’invalidità o l’inefficacia , avrebbe dovuto individuare per quali cause normativamente previste la scrittura potesse essere ritenuta invalida o inefficace, nel rispetto dei limiti del principio dispositivo e della rilevabilità di ufficio.

Sul punto, infatti, deve considerarsi che la stessa Corte ha qualificato la terza scrittura come ricognizione di debito (pag. 9, secondo cpv. della sentenza): come tale, la ricognizione non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi; conseguentemente, viene meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass. n. 20689/2016;

Sez. 2, Ordinanza n. 6353 del 2022).

3. Con il quinto motivo, il ricorrente ha lamentatoinfine, in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 –115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 1428, 1434 e 1435 cod. civ. e 214 cod. proc. civ., nonché, in riferimento all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio: la Corte territoriale ha confermato la statuizione del primo Giudice di rigetto della domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità o di annullamento della terza scrittura privata del 05/02/15, contenente la ricognizione del debito , Ric. 2018 n. 26668 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 9 - ma avrebbe omesso di valutare l’avvenuto disconoscimento dell’annotazione a mano in calce al primo foglio della stessa scrittura, impropriamente attribuitagli e la doglianza relativa all’avvenuta predisposizione, da parte di Dilonardo, di plurime bozze di questa scrittura; la Corte d’appello, inoltre, avrebbe errato nel ritenere priva di credibilità la circostanza della mancata conoscenza del contenuto del primo foglio della scrittura, in forza delrichiamo contenuto nel secondo foglio, ove il ricorrente ha apposto la firma; illegittimamente, quindi,la stessa Corte avrebbe escluso che la minaccia di rivelazione della relazione extraconiugale integrasse la prospettazione di un male ingiusto ai fini dell’azione di annullamento, così violando l’art 1435 cod. civ.senza statuire sulle istanze istruttorie articolate sul punto, con ciò violando «il costituzionale diritto di provare i fatti» fondanti la domanda riconvenzionale. 3.1.

Il motivo è infondato nella parte in cui non è inammissibile. Innanzitutto le censure non sono correlate alla motivazione della sentenza: la Corte d’appello, infatti, ha esplicitamente escluso l’efficace disconoscimento perché lo stesso Ciceri aveva dichiarato di aver firmato senza leggere; per la stessa ragione ha e scluso la verosimiglianza di un errore di volontà, in quanto evidentemente incompatibile con l’affermazione aver sottoscritto senza conoscere il contenuto; ha quindi aggiunto che il primo foglio risultava comunque collegato al secondo perché ivi richiamato e che per contestare l’efficacia probatoria della scrittura nella sua interezza, sostenendo l’aggiunta successiva alla firma di un foglio, sarebbe stato necessario proporre querela di falso, trattandosi della prospettazione di una manomissione della consistenza originale di un documento riconosciuto e, dunque, di una falsità materiale.

Così statuendo, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi consolidati di questa Corte in materia di scritture riconosciute Ric. 2018 n. 26668 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 10 - o verificate: l'art. 2702 cod. civ. prevede che la scrittura privata riconosciuta o verificatafaccia piena prova , fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta; la veridicità del contenuto delle dichiarazioni in essa contenute può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi, mentre è necessaria la proposizione della querela di falso quando sia prospettata una falsità materiale , per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione(da ultimo, in motivazione, con richiami, Cass.

Sez. 5, n. 24841 del 2020). In tal senso la Corte d’appello non ha omesso l’esame delle doglianze di Ciceri, ma le ha ritenute inconferenti in corretta applicazione di questi principi di logica e di diritto. Inammissibile è la censura relativa alla violazione del diritto a provare laviolenza per difetto di autosufficienza del ricorso: la Corte d’appello ha escluso che i fatti prospettati integrassero un male ingiusto per sé e i propri beni e Ciceri non ha riprodotto le istanze istruttorie articolate sul punto. Per orientamento consolidato, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che,per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative(da ultimo, con richiami, Cass.

Sez. 6 - 3, n. 19985 del 10/08/2017). Ric. 2018 n. 26668 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 11 - 4. Per tali motivi, il ricorso è accolto limitatamente al secondo, al terzo e al quarto motivo e la sentenza impugnata è cassata in relazione ai soli motivi accolti. La Corte d’appello di Milano, decidendo in rinvio, provvederàalla qualificazione giuridica della scrittura del 13/2/2014, contenente la dichiarazione di remissione, stabilendo in conseguenza se e quando si sia perfezionata e sia divenuta produttiva dell’effetto estintivo ed individuando p er quali cause normativamente previste possa essere ritenuta invalida o inefficace, nel rispetto dei limiti del principio dispositivo e della rilevabilità di ufficio.

Al rinvio è demandata infine anche la statuizione sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigettando il primo e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai