Italian Court corrects Cassation order to add lawyer's expense deduction for non-statutory defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a request to correct a previous order regarding the allocation of legal costs. The appellant argued that the original ruling failed to include a specific deduction for the non-statutory lawyer, Giovanni Grimaldi, despite his valid request in the initial filing. The court rejected the defense's objections on the validity of the power of attorney and confirmed that the omission constituted a material error warranting correction under specific procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; When a lawyer's request for expense deduction is omitted in a Cassation order despite being present in the initial petition, the remedy is material correction rather than ordinary appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7540/2022R.G., proposto da GRIMALDI GIOVANNI, quale difensore di PALADINI ALESSANDRA E PALADINI MARIA LUISA, con domicilio in Bari, al Viale Papa Pio XI, n.
19. RICORRENTE contro LUCARELLI VITO. -RESISTENTE- e FELICIONI MARIA. -INTIMATA- avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 9794/2022, pubblicata in data 25.3.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato RILEVATO CHE: Oggetto: errore materiale - il ricorrente ha chiesto la correzione della ordinanza di questa Corte n. 9794/2022, nella parte in cui, respingendo il ricorso di Vito Lucarelli, ha condannat o quest’ultimo al pagamento delle spese processualiin favore di A lessandra P aladini , senza disporre la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; - l’istanza di distrazione era effettivamente contenuta nel ricorso. - Vito Lucarelli ha depositato memoria e ha chiesto respingere la richiesta o di differire la trattazione del ricorso, contestando la validità della procura apposta a margine dell’is tanza ex art.391 bis c.p.c. mediante querela di falso, sostenendo che l’avv.
Grimaldi non ha titolo a richiedere la distrazione, per essere debitore della parte patrocinata; RITENUTO CHE: - l’avve n uto deposito della memoria, sebbene volta ad ottenere il rinvio della causa, ha instaurato il contraddittorio nei confronti del resistente, che ha dedotto ragioni ostative che non hanno alcuna attinenzaal presente giudizio, avendo, per contro il difensore diritto ad ottenere la distrazionedelle spese (Cass. s.u. 8458/1995); - che le cont e stazioni sulla validità della procura appaiono irrilevanti, posto che, una volta che il difensore abbiaformulato nel giudizio la relativa richiesta, può chiedere in proprio la correzione, ove tale statuizione non sia stata adottata (Cass.3566/2016); - che l’istanza di distrazione deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del difensore in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009), fermo che di tale circostanza può dolersi solo la parte patrocinata , azionando lo speciale procedimento di revoca regolato di cui all’art. 93 comma secondo c.p.c.; -il ricorso sia meritevole di accoglimento, atteso che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass. s.u. 16037/2010).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 9794/2022 emessa da questa Corte di Cassazione in data 25.3.2022, mediante l'aggiunta, dopo la frase “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%”, della seguente espressione: " con distrazione in favore dell’avv. Giovanni Grimaldi, dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per la relativa annotazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in