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Ordinanza — n. 12750/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdiction regulation appeal against interlocutory order affirming territorial competence in opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12750/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdiction regulation appeal inadmissible, remanding the parties before the Lecce Tribunal. The appellant argued the exclusive forum clause was invalid due to lack of specific signature under Article 1341 of the Civil Code, while the respondent maintained the tribunal's competence. The court ruled that an interlocutory order affirming jurisdiction without prior remittal for final decision or detailed conclusions cannot serve as a basis for a jurisdiction regulation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 42 c.p.c.; Art. 1341 c.c.: A regulation of jurisdiction appeal against an interlocutory order affirming jurisdiction is inadmissible if the order does not precede a remittal for final decision and prior invitation to parties to submit integral conclusions on the merits.

Parole chiave

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regulation of jurisdiction interlocutory order territorial competence opposition to payment order Article 1341 Civil Code procedural inadmissibility exclusive forum clause declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 380-ter c.p.c.
e la memoria difensiva depositata da Valter Malerba; rilevato che il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs.
Art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149 del 2022
Art. 380-bis.1 c.p.c.
e la memoria difensiva depositata da Valter Malerba; rilevato che il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs.
Art. 42 c.p.c.
(applicabile ratione temporis); considerato che il ricorso premette considerazioni circa l’impugnabilità dell’ordinanza ex art. 42 c.p.c., deduce l’inapplicabilità dell’art.
Art. 1341 c.c.
42 c.p.c., deduce l’inapplicabilità dell’art. 1341 c.c.
Art. 183, comma 6, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
42 c.p.c., deduce l’inapplicabilità dell’art. 1341 c.c.
art. 380-ter c.p
e la memoria difensiva depositata da Valter Malerba; rilevato che il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs.
articolo 1341 c.c
42 c.p.c., deduce l’inapplicabilità dell’art. 1341 c.c.
art. 42 c.p
(applicabile ratione temporis); considerato che il ricorso premette considerazioni circa l’impugnabilità dell’ordinanza ex art. 42 c.p.c., deduce l’inapplicabilità dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite, 29/09/2014, n. 20449
Cass. Sez. Unite, 29/09/2014, n. 20449; poi, in senso conforme, Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, 13/11/2015, n. 23309
20449; poi, in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 3, 13/11/2015, n. 23309; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, 07/06/2017, n. 14223
Cass. Sez. 6 – 2, 16/11/2017, n. 27237
14223 ; Cass. Sez. 6 – 2, 16/11/2017, n. 27237; Cass.
Cass. Sez. 6 - 2, 15/01/2019, n. 852
Cass. Sez. 6 - 1, 03/02/2020, n. 2338
Cass. Sez. 6- 2, 23/06/2020, n. 12319
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25355/2022 R.G. proposto da: GRUPPO ZILIO S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO A. PONCHIELLI, 6, presso lo studio dell’avvocato PECORARO MARIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GRECO PIETRO FRANCESCO MARIA -ricorrente- contro MALERBA VALTER, rappresentato e difeso dagli avvocati DE MAURO ANTONIO TOMMASO, CATALDI VITO avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce depositata il 16 settembre 2022, nel procedimento n. 1915/2022 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla Gruppo Zilio s.r.l. e la memoria difensiva depositata da Valter Malerba; rilevato che il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.; viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, il quale ha richiesto di accogliere il ricorso per regolamento di competenza; viste le memorie depositate dalle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; rilevato come l'ordinanza del Tribunale di Lecce depositata il 16 settembre 2022, nel corso del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo n. 1915/2022 R.G., comunicata in data 20 settembre 2022 (essendo poi stato notificato il ricorso il 20 ottobre 2022), abbia disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente Gruppo Zilio s.r.l. ritenendo «non valida la clausola di deroga alla competenza territoriale apposta nelle condizioni del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti, non soddisfacendo la sottoscrizione in calce al richiamo cumulativo numerico delle clausole vessatorie l’esigenza di specificità e separatezza imposta dall’articolo 1341 c.c.», nonché rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e infine rinviato la causa all’udienza di trattazione dell’11 gennaio 2023, assegnando i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (applicabile ratione temporis); considerato che il ricorso premette considerazioni circa l’impugnabilità dell’ordinanza ex art. 42 c.p.c., deduce l’inapplicabilità dell’art. 1341 c.c. alla fattispecie in esame e la conseguente piena validità della clausola di elezione di foro esclusivo di cui al contratto, e conclude per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Lecce e di competenza esclusiva del Tribunale di Roma; letta la memoria depositata in data 7 novembre 2022 da Valter Malerba, che conclude per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione del Tribunale di Lecce; rilevato tuttavia come, alla stregua dell’interpretazione costantemente offerta da questa Corte, debba essere ritenuto inammissibile il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. promosso contro ordinanza con cui il giudice istruttore adito (nella specie, in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al tribunale in composizione monocratica), nel disattendere l’eccezione di incompetenza, abbia affermato la propria competenza e disposto la prosecuzione del processo innanzi a sé, fissando l’udienza successiva per la trattazione della causa, ove comunque tale ordinanza non sia statapreceduta dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, trattandosi di provvedimento avente pur sempre natura interinale e perciò produttivo di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzierà sulla domanda di merito (cfr.

Cass. Sez. Unite, 29/09/2014, n. 20449; poi, in senso conforme, Cass. Sez. 6 - 3, 13/11/2015, n. 23309; Cass. Sez. 6 - 3 , 07/06/2017, n. 14223 ; Cass. Sez. 6 – 2, 16/11/2017, n. 27237; Cass. Sez. 6 - 2 , 15/01/2019, n. 852; Cass. Sez. 6 - 1 , 03/02/2020, n. 2338 ; Cass. Sez. 6- 2, 23/06/2020, n. 12319); ritenuto, pertanto, come non sia sostenibile che, con l’ordinanza del 16 settembre 2022, il giudice del Tribunale di Lecce abbia conclamato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza, così adottando un provvedimento di carattere decisorio che abbia esaurito la "potestas iudicandi" sul punto; considerato, in definitiva, che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del procedimento di regolamento; ritenuto che, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e rimette le parti davanti al Tribunale di Lecce, che provvederà anche in ordine alle spese del procedimento di regolamento. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella ca