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Ordinanza — n. 12724/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal inadmissibility order not appealable unless procedural error exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12724/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the statutory time limit for filing a cassation request. The appellant challenged both the first-instance judgment and the appellate court's order declaring the appeal inadmissible, arguing procedural irregularities. The Court ruled that the specific deadline for cassation against an inadmissibility order applies only when the appellate decision involves a procedural error ('error in procedendo'), which was not alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, comma 3, c.p.c.; Art. 348 bis, c.p.c.: The time limit for filing a cassation appeal against an order declaring an appeal inadmissible applies only if the order is challenged for procedural error, not for substantive merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility order procedural error statutory time limit error in procedendo appellate decision tardiness vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, comma 3, c.p.c.
La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art.
Art. 348 bis, c.p.c.
Impresa Edil Sannicolese diLo Bue Gaetana Maria e Ferrara Mattia SNCha proposto ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c.
Art. 325, second comma, c.p.c.
è avvenuta in data 27 febbraio 2018,alla data del 4 settembre 2019 di notifica del ricorso era già spirato il termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c..
Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R.
articolo 348 bis c.p
La C orte d’ A ppello di Torino dichiarava inammissibile l’appello ex articolo 348 bis c.p.c..
art. 1669 c.c
in quanto, come affermato in molteplici occasioni da parte della Suprema Corte "i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c.
art. 348 ter c.p
Impresa Edil Sannicolese diLo Bue Gaetana Maria e Ferrara Mattia SNCha proposto ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c.
art. 348 bis c.p
avverso la sentenza del Tribunale di Torino e, ove, occorra dell’ordinanza della Corte d'Appello di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
articolo 1370 c.c
non avendo la ricorrente inoltrato le denunce dei difetti dell’opera come stabilito dall’articolo 1370 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ord.n. 1 del 2019
Sez. 1, Ord. n. 23151 del 2018
0 5 /0 4 /202 3 ipotesi consentite dalla legge, censura che la ricorrente non ha svolto(Sez. 1, Ord. n. 23151 del 2018) .
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24799/2018 R.G. proposto da: IMPRESA EDIL SANNICOLESE DI LO BUE GAETANA MARIA E FERRARA MATTIA SNC, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA MICHELE PIRONTI, N. 34, presso lo studio dell’avvocato MARIA LETIZIA VIOLA (VLIMLT75D70H501C) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO CARATOZZOLO (CRTSFN66E12L219Y); -ricorrente - contro CONDOMINIO LA FONTANELLA, elettivamente domiciliato in TORINO P.ZZA STATUTO, N. 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BARALE (BRLLSN81S04L219G) rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA RICUPERATI (RCPNDR67M02A182E);

Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 - controricorrente - nonchè contro ROSARIO DELL’ANNA, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Francia, n. 80 presso lo studio dell’avv.to FILIPPO CONSOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to SALVATORE ZAVAGLIA. - c ontroricorrente - UNIPOL SAIA ASSICURAZIONI SPA, IDROPROJET DI ANTONIO CATROPPA, GNG COSTRUZIONI EDILI GENERALI SRL, BOTOSSO MARCO - intimati - avverso la sentenza del Tribunale di TORINO n. 3680/2017 depositata il 11/07/2017e l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO N.1977/2017 depositata il 27 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Torino accoglieva la domanda proposta dal condominio La Fontanella sito in Rivalta di Torino, via Aleramo numero 12 nei confronti dell’impresa E dil San nicolese di Lo Bue Gaetana Maria e Ferrara Mattia SNCex articolo 1669 codice civile e la condannava al pagamento di euro 40.659 e accoglieva la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della società idro progettoe Marco BOT osso nei limiti di euro 11.759.

2. Impresa Edil Sannicolese diLo Bue Gaetana Maria e Ferrara Mattia SNCproponeva appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 3. Si costituivano nel giudizio di appello il condominio L a Fontanella, Antonio Catroppa, Marco Botosso, Rossano Dell’Anna, GNG Costruzioni Edili Generali e UnipolsaiAssicurazioni.

4. La C orte d’ A ppello di Torino dichiarava inammissibile l’appello ex articolo 348 bis c.p.c.. In particolare, la Corte d'Appello evidenziava che erano corretti i parametri utilizzati dal primo giudice al fine di qualificare la EdilSannicolese come "impresa costruttrice dello stabile" ai sensi dell'art. 1669 c.c.(in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata), o vv ero che all'atto dell'affidamento ad un'altra ditta della concreta esecuzi one delle opere avesse comunque mantenuto unostretto controllo della sua realizzazione, a nulla rilevando che di tale controllo avessepoi fatto concretoesercizio o che il proprio direttore dei lavori fosse stato o meno ritenutocorresponsabile dei gravi vizi costruttivi .

Inoltre, ivizi riscontrati dal primo giudice erano effettivamente qualificabili come "gravi”ai sensi dell'art. 1669 c . c . in quanto, come affermato in molteplici occasioni da parte della Suprema Corte "i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, comenell'ipotesi di infiltrazioni d'acqua e umidità nelle murature" (Cass. 17.11.2017 n. 27315) .

I n particolare, doveva ritenersi condivisibile la valutazione operata dal Tribunale a pag. 6(peraltro non oggetto di specifiche censure), laddove tra i vizi riscontrati dal Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 CTU,erano stati distinti quelli non connotati da carattere di gravità dai restanti (relativi ai ponti termici, al giunto di dilatazione, all'impianto antincendio ecc.) che inveceerano senz'altro gravi, in quanto relativi alla funzionalità globale dell'edificio e di entità apprezzabile, a nulla rilevando l'entità del costo necessario per il ripristino o per la riduzione degli effetti dannosi dei vizi.

La natura e la gravità dei vizi così come emergeva dalla relazione del CTU non era“immediatamente percepibile”, potendosi apprezzare la loro effettiva consistenza ed eziologia con le caratteristiche globali dell'edificio, solo conl'ausilio di un tecnico . I l CTU avevaravvisato una corresponsabilità in eguale misura tra più soggetti non assumeva rilievo in quanto incideva unicamente nei rapporti interni nella ripartizione del danno ai fini delregresso, ma non sulla corresponsabilità nei confronti del Condominio che eradi natura solidale e che prescindeva dalla sussistenza o meno di rapporti contrattuali tra i vari debitori (tanto più in ambito di responsabilità ex art. 1669 C.C.).

5. Impresa Edil Sannicolese diLo Bue Gaetana Maria e Ferrara Mattia SNCha proposto ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. avverso la sentenza del Tribunale di Torino e, ove, occorra dell’ordinanza della Corte d'Appello di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.

6. Il Condominio La Fontanella e Rossano Dell’Anna ha nno resistito con controricorso.

7. Le altre parti intimate non si sono costituite.

9. Rossano Dell’Anna, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nell a richiesta di inammissibilit à o rigetto del ricorso. Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione artt. 2055, 2056, 2049e 1227 c.c. La censura ha ad oggetto la condanna della ricorrente a corrispondere al condominio la somma di euro 11.759 per i difetti dell’impianto antincendio senza tener conto della responsabilità concorrente del condominio La Fontanella per aver scelto una impresa manutentrice dell’impianto corresponsabile secondo quanto affermato dal CTU. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione art. 5 d.m. n. 55 del 2014 La ricorrente lamenta l’applicazione di uno scaglione entrato per determinare il valore della causa non avendo tenuto contodella quantificazione del risarcimento rispetto a quanto domandato.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione art. 91 e ss. c.p.c. La censura attiene alla non corretta applicazione del principio della soccombenzarispetto alla chiamata del progettista che aveva, a sua volta, chiamato in causa la società GNG.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’articolo 1669 e 2055 c.c. La censura ha ad oggetto il rigetto delle domande formulate nei confronti del progettista-direttore dei lavori, chiamato in manleva, per mancanza di responsabilità dello stesso e perché l’azione era improcedibile per il mancato rispetto del termine decadenziale di cui a ll’articol o 1669 c.c. non avendo la ricorrente inoltrato le denunce dei difetti dell’opera come stabilito dall’articolo 1370 c.c. Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 A parere della società ricorrente l’obbligo della denuncia per poter agire in regresso nei confronti dei subappaltatori non opera nei confronti del progettista direttore dei lavori. Inoltre, sarebbe erronea anche la statuizione circa il fatto che questi non aveva svolto funzioni di direttore tecnico del cantiere essendo anch’esso responsabile ex articolo 1669 c.c.

5. Il ricorso è inammissibile. L’art. 348 ter c.p.c. prevede che q uando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile. La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c. deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se la cancelleria abbia del tutto omesso tale adempimento, mentre il termine lungo di cui all'art.327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione.

Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, ha l'onere di allegare sia l'assenza di comunicazione (potendo quest'ultima avvenire lo stesso giorno della Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 pubblicazione), siala mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (Sez. 3, Ord.n. 20852 del 2018). La ricorrente sostiene che la comunicazione di cancelleria non era idonea a far decorrere il termine di 60 giorni perché l’allegazione del provvedimento dichiarativa dell’inammissibilità era avvenuta con un file PDF “zippato” non costituente riproduzione informatica di un documento analogico attestato come conforme all’originalee non firmato digitalmente.

Si tratt erebbe, dunque , di un documento solo ipoteticamente coincidente con l’ordinanza ex articolo 348 teremessa dalla Corte d’Appello torinese. La tesi è del tutto infondata. L’allegazione alla comunicazione di cancelleria del provvedimento di inammissibilità con un file PDF “zippato” è attività idonea a far conoscere la natura del provvedimento emesso dalla Corte d’Appello e, dunque, a far decorrere il termine breve ex articolo325 c.p.c. La pronuncia n. 19352 del 2016 citata dalla ricorrente a sostegno della tempestività dell’impugnazione attiene ad una fattispecie diversa.

In quel caso , infatti, all a comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. non era allegato il provvedimento e,dunque, la mera informazione via posta elettronica certificata dell’esito della vicenda, prospettato in termini di "rigetto" del gravame e , quindi , senza alcun riferimento che rendesse percepibile la reale natura del provvedimento adottato. Nella specie, invece, la ricorrente era stata posta in condizione di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto dall’art. 348 ter c.p.c..

Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 In conclusione, poiché la comunicazione ex art. 348 ter dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. è avvenuta in data 27 febbraio 2018,alla data del 4 settembre 2019 di notifica del ricorso era già spirato il termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c.. Pertanto,il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino è inammissibile. La medesima sorte di inammissibilità per tardività segue l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Torino.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: Il termine per proporre il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., è applicabile pure all'impugnazione autonoma dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, resa ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., e può decorrere anche dal rilascio, da parte della cancelleria, di una copia formale della medesima ordinanza, dovendosi considerare l'estrazione di una copia autentica del provvedimento una forma di conoscenza equipollente della comunicazione di cancelleria, poiché è assistita dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un'ipotesi in cui tale conoscenza è ottenuta in via formale all'esito di una attività istituzionale regolata dalla legge, che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché l'annotazione della relativa data di rilascio (Sez. 2, Ord.n. 1 del 2019).

Peraltro, l 'ordinanza della Corte di A ppello dichiarativa dell'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., a meno che il provvedimento non sia censurato, per "error in procedendo", nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle Ric. 2018n. 24799sez. S2 - ud. 0 5 /0 4 /202 3 ipotesi consentite dalla legge, censura che la ricorrente non ha svolto(Sez. 1, Ord. n. 23151 del 2018) .

6. Il ricorso è pertanto inammissibile.

7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di ciascuna delle due parti controricorrent i che liquida in euro 4500,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge nei confronti del Condominio La Fontanella e di euro 5000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge nei confronti di Rossano Dell’Anna; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore